Enti locali – Legittimità dell’esclusione dalle liste elettorali perché il numero dei sottoscrittori è risultato superiore a quello espressamente previsto dalla legge elettorale della Regione

Enti locali – Legittimità dell’esclusione dalle liste elettorali perché il numero dei sottoscrittori è risultato superiore a quello espressamente previsto dalla legge elettorale della Regione

Ritenuta, preliminarmente, inammissibile l’istanza di trasmissione degli atti al Presidente del TAR di Napoli, perché la introduzione in giudizio della fase incidentale per la soluzione della questione del riparto di competenza tra Sezione Centrale del TAR e Sezione Staccata avrebbe come conseguenza un differimento dell’udienza, assolutamente incompatibile con il rito super accelerato disciplinato dall’art. 129 c.p.a. (cfr. TAR Catania, Sez. I, 12 ottobre 2017, n. 2393);

Ritenuto che la lista è stata esclusa in quanto il numero dei sottoscrittori (270) è risultato superiore a quello previsto dalla legge elettorale della regione Campania, 27 marzo 2009, numero 4, che all’articolo 3 dispone che le liste provinciali dei candidati devono essere presentate da almeno 165 e da non più di 230 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti, in base alla considerazione che la circoscrizione provinciale di Avellino rientra nello scaglione compreso, appunto, tra 100.000 abitanti e 500.000 abitanti;

Ritenuto infondato il ricorso per le seguenti ragioni:

è irrilevante l’iniziale esclusione della lista disposta per altre non meglio precisate ragioni, essendo stato chiarito, come risulta dal verbale del 25 ottobre 2025 delle ore 16:20, che la presentazione della lista è stata dichiarata non valida in quanto sottoscritta da 270 elettori, in violazione della norma di legge regionale che non consente la sottoscrizione della lista provinciale da parte di più di 230 elettori;

altrettanto irrilevante è la considerazione che, tra le 270 firme di presentazione della lista, sarebbero comprese 42 firme non valide, raccolte nel Comune di Calitri; il controllo sulla validità delle firme compete all’ufficio elettorale e deve essere esercitato su tutte le sottoscrizioni presentate, senza che possa essere invocato un controllo preventivo per stralciare dal numero complessivo di firme quelle apparentemente invalide, al fine di rientrare nel numero massimo di 230 sottoscrizioni stabilito dalla legge;

neppure può essere ritenuto viziato per difetto di istruttoria il provvedimento di esclusione in quanto adottato nel contesto confuso in cui si sarebbe svolta l’operazione di presentazione della lista, soprattutto a causa della scossa di terremoto che ha provocato la temporanea evacuazione del palazzo del tribunale di Avellino; la allegata confusione non ha impedito, come risulta dagli atti, il corretto conteggio delle sottoscrizioni, risultate pari a 270, per cui il provvedimento impugnato risulta sorretto da una valida istruttoria;

l’esclusione non può essere ritenuta illegittima per lesione del diritto alla partecipazione alla competizione elettorale in base alla considerazione che prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste i delegati si sono recati all’ufficio elettorale per ritirare le firme in eccesso; il principio di autoresponsabilità impone, soprattutto nel corso di un procedimento da espletarsi in tempi ristrettissimi, quale quello in esame di ammissione e ricusazione delle liste, di attenersi a una condotta diligente; in presenza di una chiara disposizione normativa, quale quella che stabilisce un limite massimo di 230 elettori per la presentazione di una lista provinciale, una condotta normalmente diligente avrebbe consentito ai presentatori delegati di avvedersi del superamento del limite massimo delle firme, prima della presentazione formale della lista all’ufficio elettorale;

non è decisiva la considerazione che il numero sovrabbondante di sottoscrizioni non abbia, in concreto, pregiudicato le candidature in altre liste; in base alla legge regionale, il superamento del numero massimo di sottoscrizioni determina automaticamente la invalidità della presentazione della lista, senza che possa ammettersi una valutazione discrezionale da parte dell’ufficio elettorale sugli effetti delle firme sovrabbondanti rispetto al contesto provinciale nel quale sono state presentate le candidature alternative, non potendo valutare l’ufficio elettorale, caso per caso, la rilevanza della violazione del tetto massimo di sottoscrizioni;

neppure si può ritenere che l’esclusione non avrebbe dovuto essere disposta perché la legge non prevede espressamente la sanzione espulsiva nel caso di superamento del numero massimo di sottoscrizioni; qualora la legge avesse inteso prescrivere l’esclusione della lista soltanto nel caso di numero di firme inferiore al minimo e non nel caso di firme sovrabbondanti, avrebbe stabilito soltanto un limite minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste; essendo stabilito nel testo della legge anche un limite massimo di sottoscrizioni, la disposizione non può che essere interpretata nel senso di intendere entrambi i limiti insuperabili per la valida presentazione della lista;

Ritenuto, infine che la procedura disciplinata dall’art. 129 cod. proc. amm., in considerazione delle esigenze di certezza e di celerità immanenti all’assetto d’interesse sostanziale connotante gli atti di esclusione dal procedimento per le elezioni comunali, provinciali e regionali, è incompatibile con qualsiasi tipo di fase incidentale (tra cui una questione di legittimità costituzionale) che possa comportare il differimento dell’udienza o la sospensione del giudizio; l’esplicazione piena delle garanzie difensive connesse ad eventuali fasi incidentali resta riservata alle impugnazioni degli atti successivi, secondo il rito disciplinato dagli artt. 130 ss. cod. proc. amm., la cui proposizione è rimessa alla scelta processuale della parte interessata (Cons. Stato, Ad. Plen. 16/10/2013, n. 23);

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere il ricorso, in quanto infondato, con la compensazione delle spese tra le parti, in ragione della materia controversa

TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 31.10.2025 n. 1786

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