Il ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato gli atti di seguito indicati con cui il Comune di Valverde, a seguito della richiesta di preventivi per la difesa dell’ente in giudizio per il risarcimento dei danni da sinistro stradale occorso in data 11 settembre 2021, ha affidato l’incarico ad un diverso professionista: a) nota n. 0016033 in data 15 ottobre 2025, recante le motivazioni dell’affidamento; b) nota n. 16577 del 23 ottobre 2025, con cui l’Amministrazione ha opposto il suo diniego sulla richiesta di revoca; c) offerta dell’affidataria (avvocato Alessandra Chillari); d) nota del 16 settembre 2025, con cui il Comune ha comunicato l’aggiudicazione; e) preventivo presentato dall’avvocato Concettina Di Bella.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) dopo la comunicazione in data 16 settembre 2025 il ricorrente ha avuto accesso agli atti e da tale data è decorso il termine per proporre impugnazione; b) il ricorrente è stato il solo a presentare un preventivo conforme alla disciplina sull’equo compenso; c) al riguardo si richiama il decreto legislativo n. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 8, comma 2, e 56, nonché la legge n. 49/2023, con particolare riferimento agli artt. 1, 2 e 3, evidenziando la nullità di pattuizioni con compensi inferiori ai parametri ministeriali; d) il Comune ha ritenuto legittimo un preventivo riferito ad uno scaglione inferiore rispetto al valore della domanda proposta in sede civile (pari a € 62.984,69), con ulteriore riduzione del compenso nella misura del 30% avuto riguardo alla (non rilevante) complessità della questione; e) è intervenuta la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento e non sono stati previsti meccanismi idonei ad assicurare la contestualità dell’esame delle offerte e la loro segretezza; f) sussiste altresì il vizio di eccesso di potere, anche in relazione al riferimento in motivazione al contenimento dei costi, richiamandosi in particolare l’art. 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge n. 148/2017.
Il Comune di Valverde si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) si richiama in primo luogo il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 17 marzo 2014 e si eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame, avendo l’interessato impugnato corrispondenza e preventivi, ma non il quadro regolamentare di cui si è fatta applicazione, né gli atti di formalizzazione dell’incarico; b) l’ente, invero, ha formalizzato l’incarico con deliberazione di Giunta n. 114 del 23 ottobre 2025 e con determinazione n. 349 in data 28 ottobre 2025 (atti, si ripete, non impugnati); c) nel merito si osserva che il Comune non ha contemplato compensi irrisori o applicato riduzioni ingiustificate; d) la valutazione in ordine al valore e alla complessità della controversia è stata rimessa ai professionisti invitati a presentare offerta, nel rispetto del menzionato regolamento e dei minimi tariffari; e) non vi è prova, comunque, dell’an e del quantum del danno.
Anche la controinteressata Chillari si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) il ricorrente non ha impugnato gli atti di conferimento dell’incarico (deliberazione di Giunta n. 114 del 23 ottobre 2025, nota del Sindaco n. 16589 in data 23 ottobre 2025, e determinazione n. 349 in data 28 ottobre 2025); b) la previsione di un compenso non superiore a € 2.500,00 risultava immediatamente lesiva.
Mediante motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione di Giunta n. 114 del 23 ottobre 2025; b) la determinazione n. 349 in data 28 ottobre 2025; c) la nota del Sindaco n. 16589 in data 23 ottobre 2025.
Oltre a sollevare il vizio di invalidità derivata, con i motivi aggiunti l’interessato ha osservato che la previsione, contenuta nella deliberazione n. 114 del 23 ottobre 2025, di un onorario non superiore ad € 2.500,00 viola la disciplina sull’equo compenso e i parametri richiamati nell’atto introduttivo.
Con memoria in data 28 dicembre 2024 il ricorrente, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) il Comune non ha replicato al motivo di ricorso con cui si è dedotto che non è stata comunicata l’indizione di una gara aperta a tre avvocati e che non è stata seguita una procedura idonea ad assicurare l’esame contestuale dei preventivi, sicché va riconosciuta la fondatezza della censura; b) nelle proprie difese l’Amministrazione ha fatto riferimento ad una normativa abrogata e tale condotta deve essere valutata dal Collegio ai sensi dell’art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.; c) si contesta la tesi del Comune secondo cui nella richiesta di preventivo non sarebbe stato indicato uno scaglione di riferimento e sarebbe stata rimessa ai professionisti la valutazione sul valore e la complessità della controversia, con la sola indicazione relativa ai minimi tariffari: d) tale affermazione costituisce una giustificazione postuma dell’operato dell’Amministrazione e comunque nel caso di specie sussiste certamente la violazione dei minimi tariffari e della normativa sull’equo compenso.
Con memoria in data 30 dicembre 2025 il Comune, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) il ricorrente ritiene che l’affidamento dell’incarico di rappresentanza in giudizio debba seguire cautele e regole proprie delle procedure di evidenza pubblica, ma, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi legali e l’incarico di rappresentanza in giudizio rientrano tra i contratti esclusi dall’applicazione del codice; b) in base all’art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023 l’affidamento deve avvenire in tal caso nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato e l’ente, in attuazione di tali principi, si è dotato di apposito regolamento per il conferimento degli incarichi legali ed ha istituito e aggiornato un albo degli avvocati; c) sulla base di tale regolamento – non impugnato – si è svolta la procedura in questione e, pur essendo possibile rivolgere la richiesta di disponibilità ad un solo professionista, il Comune ha deciso di interpellare tre avvocati; d) la richiesta rivolta a tre professionisti non costituisce l’avvio di una gara o di una procedura ad evidenza pubblica, permanendo la natura fiduciaria dell’incarico; e) quanto al compenso, l’art. 9 del regolamento prevede che il professionista incaricato trasmetta una proposta di parcella proporzionata all’attività presumibilmente necessaria, essendo quindi a questi rimessa la valutazione sulla complessità della causa; d) deve pertanto confutarsi la censura del ricorrente secondo cui l’Amministrazione non avrebbe comunicato che la richiesta di preventivo era stata inviata anche ad altri iscritti all’Albo e l’apertura delle note di riscontro non sarebbe avvenuta contestualmente, non sussistendo tale obbligo in base al regolamento e ai principi applicabili ai contratti esclusi dall’applicazione del decreto legislativo n. 36/2023, in disparte il rilievo che il ricorrente non ha indicato quale interesse sostanziale sarebbe stato leso a seguito di quanto lamentato; e) la scelta di consultare tre professionisti, motivata dall’intenzione di osservare i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 36/2023, non ha trasformato l’affidamento fiduciario in una procedura pubblica comparativa e, comunque, il procedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso; f) quanto alla dedotta violazione della disciplina sull’equo compenso, il ricorrente assume la nullità dei preventivi dei professionisti controinteressati e ritiene che il Comune avesse l’obbligo di affidargli l’incarico, ma nel caso di specie viene in rilievo una nullità di protezione, posta a tutela del professionista, in quanto l’ente non ha imposto – né proposto – clausole di compenso non equo, essendosi limitato a recepire la valutazione effettuata dai professionisti medesimi; g) come affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, n. 584/2025), la nullità di protezione in materia di equo compenso opera a vantaggio del professionista, il quale potrebbe pretendere un compenso maggiore; h) in ogni caso, non si ravvisa nella specie alcuna violazione della relativa disciplina.
Nella pubblica udienza in data odierna le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e, in particolare, il difensore del ricorrente ha menzionato la sentenza del T.A.R. Veneto, n. 632/2024, evidenziando come nel caso di specie non potesse invocarsi la natura relativa della nullità di protezione.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Il Collegio, premesso che l’eccezione di inammissibilità del gravame per omessa impugnazione degli atti conclusivi del procedimento è superata a seguito della proposizione dei motivi aggiunti, osserva quanto segue.
Il ricorrente assume che l’Amministrazione avrebbe dovuto seguire le regole proprie delle procedure di evidenza pubblica, ma l’affidamento in questione, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 36/2023, è escluso dall’applicazione di tale disciplina (ed è connotato, tra l’altro, dal particolare rapporto fiduciario che deve intercorrere tra l’ente e il professionista).
La scelta del Comune di interpellare tre professionisti iscritti al proprio albo non trasforma, invero, la natura fiduciaria dell’affidamento in una procedura comparativa pubblica, ma costituisce una modalità operativa che l’Amministrazione ha ritenuto di adottare al fine di conformare la propria azione ai principi generali dell’azione amministrativa e ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 36/2023.
Quanto all’equo compenso, va in primo luogo precisato che l’Amministrazione non ha indicato un corrispettivo inferiore a quanto previsto dalla disciplina sull’equo compenso, ma ha rimesso alle parti interessati la formulazione dell’offerta.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che la legge n. 49/2023 contempla una “nullità di protezione”, posta a tutela della parte contrattualmente debole, sicché la legittimazione a far valere tale nullità è relativa e spetta esclusivamente al professionista direttamente interessato, come affermato dalla Suprema Corte (Cassazione Civile, II, n. 29309/2025).
Si potrebbe ritenere, peraltro, che il provvedimento amministrativo sia viziato per erroneità sui presupposti, in quanto fondato su un contratto nullo, ma un contratto affetto da nullità di protezione non è invalido erga omnes, producendo i suoi effetti sino a quando la parte protetta non decida di avvalersi del rimedio.
Finché tale scelta non venga esercitata il contratto è giuridicamente efficace e non può considerarsi, ad avviso di questa Sezione, quale “presupposto erroneo” dell’azione amministrativa.
Inoltre, consentire ad un terzo di utilizzare la nullità di protezione per invalidare un provvedimento amministrativo finirebbe per vanificare la ratio stessa dell’istituto, poiché la legge conferisce al solo contraente debole il potere di decidere le sorti del contratto. Se un terzo potesse provocarne l’inefficacia (seppur indirettamente, tramite l’annullamento dell’atto presupposto) contro la volontà del soggetto effettivamente legittimato, si giungerebbe nei fatti ad uno sviamento delle finalità perseguire dalla disciplina normativa (Cassazione Civile, II, n. 30555/2019). Pertanto, se la parte protetta non ha manifestato l’intenzione di far valere la nullità, il contratto deve considerarsi quale valido ed efficace presupposto dell’azione amministrativa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto, mentre, avuto riguardo alla particolarità della questione e ai non univoci orientamenti giurisprudenziali sulla questione, le spese di lite devono essere compensate.
TAR SICILIA – CATANIA, II – sentenza 16.01.2026 n. 95