I) I ricorrenti sono stati gestori, in forza della Convenzione sottoscritta in data 3 settembre 2017, del “Chiosco Isola Verde” di Castiglione Olona (VA), collocato su un’area attrezzata di proprietà comunale.
Con il presente ricorso hanno impugnato l’ordinanza n. 63 del giorno 11.8.2022 a firma del Sindaco. con cui veniva disposto il “Divieto di accesso al Parco Comunale Pubblico Denominato “Isola Verde” di Via Gramsci”, con la seguente motivazione: “Sono stati riscontrati-gravi incurie da parte del gestore affidatario in forza della Convenzione stipulata in data 3 settembre 2017 e atti di vandalismo che hanno causato il danneggiamento di parte delle strutture presenti all’interno del parco stesso“.
Avverso il provvedimento è stato dedotta la violazione dell’art 7 L. 241/90. per non essere state osservate le garanzie di partecipazione con l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, (primo motivo).
Con la seconda censura viene lamento l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la carenza dei presupposti e il difetto di istruttoria: il provvedimento è stato supportato da mere presunzioni, limitate alla sola e circoscritta esigenza di ovviare ad un ipotetico “stato di totale abbandono dell’immobile e di gravi problemi sotto il profilo igienico sanitario”, che non sono però stati accertati.
Nel terzo motivo deduce la violazione degli artt. 50 e 54 del Tuel, dei principi generali di diritto in tema di ordinanze contingibili e urgenti, dell’art. 97 della Carta costituzionale e del principio di ragionevolezza, in quanto l’ordinanza non contempla un termine finale della sua efficacia.
Il Comune ha depositato una memoria a firma del Sindaco, senza tuttavia il patrocinio di un difensore.
Con ordinanza n. 1289 del 4.11.2022 la domanda cautelare veniva respinta, per assenza di fumus, avendo rilevato che la convenzione era scaduta.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 ottobre 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio, re melius perpensa, ritiene che il ricorso sia fondato, ritenendo irrilevante la circostanza che la convenzione fosse scaduta, in quanto il divieto di accesso è stato adottato mentre l’attività veniva ancora svolta.
Sono fondate le censure contenute nel secondo motivo in cui viene dedotta la violazione degli artt. 50 e 54 del TUEL, l’assenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem, il difetto di motivazione e di istruttoria.
Secondo l’orientamento consolidato, i presupposti per l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (da ultimo Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2025, n.5610).
Nel caso di specie, come ha rilevato la difesa dei ricorrenti, il provvedimento è stato adottato per fare fronte allo “stato di totale abbandono dell’immobile e di gravi problemi sotto il profilo igienico sanitario”, senza alcuna indicazione del pericolo sanitario, né una precisa motivazione dell’urgenza e della necessità di adottare un provvedimento extra ordinem.
Le situazioni di pericolo indicate nel provvedimento (cioè gravi incurie e atti di vandalismo sui beni pubblici) non giustificano il ricorso ad uno strumento d’urgenza, ben potendo essere fronteggiate con provvedimenti ordinari.
Nel provvedimento non viene data alcuna motivazione anche rispetto alla necessità di effettuare interventi di manutenzione e di dover di conseguenza “disciplinare l’accesso nel Parco”, attività che non sono rappresentate come urgenti, ma che soprattutto sono indicate in modo molto generico.
Rammenta il Collegio che secondo l’orientamento consolidato il potere di urgenza può essere esercitato, solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (da ultimo T.A.R. Salerno, (Campania) sez. III, 24/07/2025, n.1358), presupposti (situazioni di carattere eccezionale e imprevisto) e condizioni (impossibilità di utilizzare i mezzi ordinari e preventivo accertamento della situazione) che nel caso in esame non sono stati rappresentati nel provvedimento.
III) Il ricorso deve quindi essere accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia e della irritualità della costituzione del Comune intimato.
TAR LOMBARDIA – MILANO, IV – sentenza 01.12.2025 n. 3883