1. La ricorrente è titolare di un esercizio commerciale di somministrazione di bevande e alimenti denominato “Minimercato” sito nel Comune di Grumello del Monte in Viale Vittorio Veneto n.29.
2. In data 24 ottobre 2024, il Comune di Grumello del Monte ha notificato alla ricorrente l’ordinanza sindacale n. 15649 del 24 ottobre 2024, adottata ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 267/2000, che dispone l’anticipazione dell’orario di chiusura alle ore 20.00 “in considerazione dei disagi e pregiudizi arrecati alla quiete pubblica”.
3. L’interessato ha impugnato l’ordinanza sindacale prospettando i seguenti motivi di gravame:
1) “Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza” dello strumento utilizzato rispetto all’obiettivo perseguito, anche in riferimento all’estrema genericità dei motivi individuati nell’ordinanza;
2) “Violazione del Principio del Contraddittorio e del Diritto di Difesa”, per non aver l’Amministrazione previamente informato la ricorrente delle segnalazioni o dei provvedimenti da adottarsi;
3) “Difetto di Istruttoria e Assenza di Nesso Causale”, circa i presupposti per l’emissione del provvedimento impugnato, anche sotto il profilo del 4) “Difetto di Motivazione e Assenza di Necessità e Urgenza”;
4) “Mancanza di accertamento riguardante le attività adiacenti” pur dedite ad attività similari ed alla somministrazione di bevande;
5) “Eccesso di competenza da parte del Comune” il quale non potrebbe limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali se non in presenza di motivazioni straordinarie che giustifichino tale intervento per la sicurezza e la quiete pubblica, con sostegno motivazionale rigoroso, mirato e con una durata temporale ben definita.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Grumello del Monte, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n. 10104 del 9 gennaio 2025 il Collegio accoglieva la domanda cautelare formulata dalla ricorrente sospendendo il provvedimento impugnato.
6. All’udienza pubblica del 17 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
7.1. Sono fondate le censure dedotte con i motivi di gravame in riferimento al difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione ha esercitato il potere di natura contingibile e urgente e di durata temporanea, di cui dispone in forza della previsione generale di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990 letta in combinato disposto con art. 50, comma 7 bis e 54 d.lgs. n. 267/2000, il quale impone che siano compiutamente esposte le ragioni di urgenza nonché le motivazioni straordinarie che giustificano tale intervento per la sicurezza e la quiete pubblica.
7.2. Nel caso di specie, l’ordinanza sindacale si fonda essenzialmente su un esposto dei condomini della limitrofa palazzina sita in via Vittorio Veneto n.27. Il suddetto esposto, presentato il 12 giugno 2024 alla Stazione dei Carabinieri di Grumello del Monte, denuncia situazioni di disturbo notturno, schiamazzi, degrado urbano, e alterazione della quiete pubblica presso l’esercizio commerciale della ricorrente. Nell’ordinanza sindacale si fa inoltre riferimento a “numerosi rapporti della Stazione Carabinieri e della Polizia Locale del Comune di Grumello del Monte, che accertano il degrado e l’alterazione del decoro urbano, nonché il disturbo alla quiete pubblica”, dai quali l’Amministrazione avrebbe dedotto che il suddetto esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nelle ore notturne, diventi un punto di ritrovo per avventori che consumano bevande alcoliche anche all’aperto, provocando fenomeni di degrado e allarme sociale, con compromissione della qualità della vita dei residenti.
7.3. L’istruttoria espletata non può ritenersi adeguata.
Dall’esame degli atti di causa, infatti, non si evince se l’amministrazione abbia verificato in concreto la responsabilità della ricorrente nella causazione del disagio per la collettività.
In proposito, si osserva che, a fronte dell’esistenza di attività commerciali limitrofe parimenti dedite alla somministrazione di alimenti e bevande, l’impugnata ordinanza non espone elementi istruttori sufficientemente circostanziati in grado di restringere la responsabilità alla sola ricorrente.
In particolare, l’annotazione di servizio della Polizia locale si è limitata a rappresentare il mero riscontro della presenza di numerose persone all’esterno dell’attività al momento dei controlli sul posto. In base a tale circostanza, il Comune avrebbe ritenuto sic et sempliciter come riscontrato il disturbo alla quiete pubblica lamentato dai residenti di via Vittorio Veneto.
Sono mancati specifici accertamenti, resi all’esito di attività di controllo sul posto, di rumorosi assembramenti o di altre condotte moleste per la quiete pubblica direttamente riconducibili all’aggregazione notturna degli avventori dell’esercizio della ricorrente.
Analogamente, l’informativa dei Carabinieri del 2 maggio 2024 attesta numerose richieste di intervento del 112 per disturbo alla quiete pubblica, senza tuttavia collegare tali condotte agli avventori dell’esercizio della ricorrente, benché le situazioni critiche correlate al fenomeno della movida vengano descritte come protrattesi da tempo e da tempo segnalate.
In altro esposto, ancora, le lamentate situazioni di degrado e disturbo alla quiete pubblica vengono ricondotte indistintamente anche ad altra limitrofa attività commerciale di pizzeria da asporto, denominata Pizza da Sando, nella titolarità di altro soggetto, che pure rimane aperta fino a tarda ora e costituisce parimenti punto aggregazione anche all’esterno, essendo priva di spazi interni per lo stazionamento e la consumazione dei clienti.
7.4. In questa situazione, manca la ragionevole certezza che il disagio per la collettività cui si è voluto far fronte con l’ordinanza impugnata derivi sotto il profilo causale unicamente da comportamenti della ricorrente, o sia oggettivamente riconducibile ai soli clienti dell’esercizio della stessa.
Non risulta neanche dimostrato che gli episodi di disagio per la collettività presentino un legame sistematico, anziché meramente occasionale, con l’attività commerciale della ricorrente.
A una simile conclusione non si può pervenire neppure tramite presunzioni, in quanto gli elementi indicati nella motivazione dell’atto impugnato non rivelano l’esistenza di fonti di disturbo all’interno del locale della ricorrente.
Né può a tal fine ritenersi da solo sufficiente l’esposto dei cittadini residenti, in quanto non corroborato da riscontri investigativi che diano conto dell’attribuibilità delle condotte moleste agli avventori del solo esercizio della ricorrente.
L’inadeguatezza dell’istruttoria non ha consentito un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco, costituiti, da un lato, dalle esigenze dell’attività di impresa esercitata dalla ricorrente e, dall’altro, dal diritto del vicinato alla sicurezza, alla tranquillità e al riposo notturno.
7.5. Il ricorso va quindi accolto in ragione della fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, restando assorbiti in essi gli ulteriori profili di censura.
8. Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
TAR LOMBARDIA – BRESCIA, II – sentenza 31.10.2025 n. 970