1. I ricorrenti sono comproprietari di una strada individuata come Via Sa Ena, sita in Baunei, frazione di Santa Maria Navarrese. Con il ricorso in esame, notificato il 9 dicembre 2022 e depositato il 3 gennaio 2023, impugnano, con vittoria di spese di giudizio, i provvedimenti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Baunei approvava, con deliberazione n. 83 del 28 settembre 2022, il “Documento preliminare alla progettazione per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria nel piano di comparto Taccerie”. Quest’ultimo prevede, tra l’altro, l’acquisizione “dove necessario” del predetto tratto stradale e la realizzazione di un secondo tratto stradale su una porzione del cortile delle abitazioni delle signore Vincenza Moretti e Piera Angela Moretti, al fine dichiarato realizzare la viabilità pubblica e le opere di urbanizzazione primaria mancanti, per un costo complessivo dei lavori sommariamente stimato in Euro 215.000,00.
2. I ricorrenti lamentano, in estrema sintesi:
1) travisamento dei fatti – erroneità e carenza della motivazione – eccesso di potere;
2) violazione e/o falsa applicazione di legge – violazione del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, mancato avviso dell’avvio del procedimento;
3) violazione di legge – mancato rispetto delle distanze tra la realizzanda strada e le abitazioni esistenti;
4) violazione di legge ed eccesso di potere – inesistenza del piano Taccerie e/o decadenza ed inattuabilità;
5) ingiustizia manifesta – difetto di proporzionalità – eccesso di potere;
3. Chiedono, altresì, che il collegio disponga un accertamento tecnico sul reale stato dei luoghi.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Baunei, che dopo avere eccepito l’improcedibilità (rectius, irricevibilità) del ricorso in quanto tardivamente proposto e la sua inammissibilità per carenza di interesse, ne ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
5. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Dopo ampia discussione, la causa è stata posta in decisione.
6. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione in rito della difesa comunale, secondo cui il ricorso, avendo ad oggetto, in tesi, controversie di cui all’art. 119, c. 1, lett. f), prima parte (“provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”) sarebbe stato tardivamente depositato ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, c. 2 e 45, c. 1, c.p.a. (ossia oltre 15 giorni dalla notifica all’amministrazione comunale).
6.1 Come correttamente rilevato dai ricorrenti, il “documento preliminare alla progettazione” (non contemplato dagli artt. 8 e ss., d.p.r. 327/2001), ha contenuto meramente programmatorio e definisce il quadro normativo di riferimento, gli obiettivi, le esigenze, i vincoli e la spesa approssimativa. Esso si colloca, quindi, all’esterno del procedimento espropriativo, avviato con l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui al piano urbanistico comunale, che, secondo l’amministrazione, prevederebbe “la realizzazione di due tratti stradali, di cui quello individuato come Via Sa Ena risulta planimetricamente pressoché definita” (pagina 2 del documento n. 2 depositato dai ricorrenti).
7. L’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse è invece fondata e deve essere accolta.
Tale circostanza esime il collegio dall’esaminare l’istanza istruttoria avanzata dai ricorrenti.
7.1 L’eccezione di inammissibilità si fonda sull’assunto, condiviso peraltro dagli stessi ricorrenti, secondo cui il “documento preliminare alla progettazione” sarebbe un progetto preliminare.
Secondo i ricorrenti la lesività concreta di quest’ultimo sarebbe correlata, tra l’altro, “al sopraggiungere della DGC di approvazione del progetto definitivo” (v. pagina 3 della memoria depositata dai ricorrenti il 30 dicembre 2025).
Osserva al riguardo il collegio che il progetto preliminare per pacifica giurisprudenza non è impugnabile, in quanto è “solo con il progetto definitivo che l’intervento assume una stabile connotazione, che consente di valutarne appieno i profili di interferenza, e quindi di lesività, con le posizioni giuridiche dei privati, mentre al livello di progetto preliminare la progettazione stessa è ancora a uno stadio iniziale, abbozzato e come tale suscettibile di modifiche e quindi non è in grado di radicare un interesse concreto all’impugnazione, a meno che non contenga statuizioni direttamente lesive della sfera giuridica dei soggetti interessati (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 402; Sez. IV, 1° luglio 2014, n. 3296; id., 4 giugno 2001, n. 3033): ciò si verifica, in specie, se a causa dell’alterazione dell’iter procedimentale, sia lo stesso progetto preliminare a incidere in modo immediato e diretto sul bene oggetto della procedura espropriativa, arrecando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (C.d.S. Sez. II, par. 22 aprile 2016, n. 979). Invero, solo con il progetto definitivo sono individuati compiutamente i lavori da realizzare, ad es. apportando modifiche alla localizzazione delle opere, ed è il progetto definitivo che contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni (C.d.S., Sez. IV, 19 giugno 2014 n. 3116), di tal che è la sua approvazione a configurarsi quale atto effettivamente dotato di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall’attività della P.A. e a radicare un concreto interesse all’impugnativa (v. C.d.S., Sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 531). A tale regola fa eccezione la fattispecie, qui non sussistente, delle procedure finalizzate all’approvazione di progetti di opere strategiche di interesse nazionale, in cui il progetto preliminare non è atto preparatorio, ma è dotato di una propria autonomia e di un’immediata capacità lesiva e, quindi, è autonomamente impugnabile e ciò perché la localizzazione delle opere è effettuata a monte, con contestuale valenza di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e di modifica degli strumenti urbanistici, già in sede di progetto preliminare, cosicché la richiesta, nel corso del successivo procedimento di approvazione del progetto definitivo, di disporre una diversa ubicazione dell’opera al di fuori dell’area individuata nel progetto preliminare, è ex se inaccoglibile (C.d.S., Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 3781; id., n. 3296/2014, cit.) (Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 1533/2024).
7.2 Nel caso in esame, a giudizio del collegio, il “documento preliminare alla progettazione” non è neanche un progetto preliminare, come si evince dalla lettura dell’atto, secondo cui:
– la prima fase di realizzazione dell’opera “si riferisce all’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. n. 50/2016” (pagina 3 del documento n. 2 depositato dai ricorrenti);
– “la progettazione si svilupperà ai sensi dell’art. 23 del D. lgs 50/2016 secondo tre livelli successivi: ( Progetto di fattibilità tecnico economica; ( Progetto definitivo; ( Progetto esecutivo” (pagina 4 del documento n. 2 depositato dai ricorrenti).
8. Pertanto, gli atti impugnati, esterni alla procedura espropriativa, sono privi di qualunque efficacia lesiva della situazione giuridica soggettiva di cui sono titolari i ricorrenti, limitandosi a programmare le modalità attraverso cui potrebbe articolarsi il procedimento preordinato all’esproprio, impregiudicata la possibilità dell’amministrazione di optare per moduli consensuali di acquisto delle aree o di non procedere alla realizzazione della strada (in particolare del tratto da costruire sul cortile delle abitazioni delle signore Vincenza Moretti e Piera Angela Moretti), anche alla luce delle articolate argomentazioni sviluppate nel corso del processo dai ricorrenti, che potranno ovviamente impugnare eventuali atti lesivi adottati dall’amministrazione comunale.
9. Né a diversa conclusione può condurre la circostanza che il documento impugnato indichi la superficie totale delle aree da acquisire (trattandosi di mera quantificazione dell’estensione dei due tratti stradali previsti dal p.u.c.) e che venga stimato il costo dei lavori, il quale peraltro “rappresenta una stima sommaria non supportata da valutazioni progettuali di tipo analitico, e potrà pertanto subire delle variazioni ed adeguamenti alla luce degli approfondimenti progettuali” (pagina 6 del documento n. 2 depositato dai ricorrenti), trattandosi di specificazione meramente indicativa, non idonea a predeterminare le scelte dell’amministrazione.
9.1 Peraltro, negli atti prodotti in giudizio non vi è alcuna indicazione delle specifiche fonti di finanziamento dell’opera, ciò che fornisce un’ulteriore dimostrazione della natura meramente programmatica e non immediatamente lesiva degli atti impugnati. Invero, la delibera gravata si limita ad affermare che “per la realizzazione dell’intervento si farà fronte alla spesa con fondi di bilancio” e che “l’intervento di cui trattasi verrà inserito con successiva delibera nel predisponendo programma triennale delle opere pubbliche” (pagina 3 del documento n. 1 depositato dai ricorrenti), programma non versato in atti e comunque non impugnato (impregiudicata ogni valutazione in ordine alla sua impugnabilità, atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale, anche tale atto finanziario-contabile non sarebbe immediatamente lesivo: v. al riguardo, ex multis, T.A.R. Sicilia – Catania, n. 2893/2025 e la giurisprudenza ivi indicata).
10. In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.
TAR SARDEGNA, II – sentenza 17.02.2026 n. 366