1. La parte ricorrente ha affidato il ricorso introduttivo del giudizio ai seguenti motivi (in sintesi):
– con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Illegittimità degli atti presupposti. Incompetenza. Violazione art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 ss.mm.ii. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, arbitrarietà, contraddittorietà, abuso di potere). Violazione del principio di gerarchia delle fonti. Violazione dell’art. 82 TUEL. Illegittimità derivata degli atti applicativi.
Per l’esponente, gli avvisi di accertamento impugnati innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria sono inficiati, in radice, da vizio genetico: essi costituiscono, infatti, applicazione di atti amministrativi palesemente illegittimi.
L’art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 ss.mm.ii. attribuisce, al comma 3-bis, al regolamento comunale l’istituzione e la disciplina di “un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50”, prevedendo, sì, la facoltà di stabilire un aumento, ma:
– solo affidando la relativa determinazione al regolamento;
e
– solo “in relazione a determinati periodi di tempo”.
Per la parte ricorrente, nessuna delle due condizioni ricorre tuttavia nel caso di specie: non la prima, essendo l’aumento di tariffa stabilito dal Comune di Procida con delibera di Giunta e non con regolamento comunale (di approvazione consiliare), con palese violazione del principio di competenza di cui all’art. 82 del T.U.E.L. e della riserva normativa stabilita dall’art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23/2011; non la seconda, in quanto l’Amministrazione ha applicato l’aumento tariffario all’intero periodo dell’anno e non – come previsto dal cit. art. 4, comma 3-bis – a periodi di tempo temporalmente limitati;
– con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di (Segue.) Medesime violazioni di cui alla rubrica precedente.
L’esponente evidenzia che la delibera di Giunta n. 134 del 28 maggio 2021, stabilisce letteralmente: “la nuova tariffa del contributo di sbarco nella misura di euro 3,00”, per il “periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021”.
Senonché, lamenta la parte ricorrente, com’è agevole verificare dai suddetti avvisi di accertamento esecutivi, l’Amministrazione intimata ha applicato il citato aumento (in palese contraddizione con quanto stabilito nella delibera di Giunta), indifferentemente e senza soluzione di continuità, in relazione all’intero periodo dell’anno.
Per l’esponente, se è vero che l’art. 3, comma 2, secondo periodo, del suddetto regolamento stabilisce che “In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente”, o vale quanto stabilito dalla delibera di Giunta n. 134 del 28 maggio 2021 per l’anno precedente (“la nuova tariffa del contributo di sbarco nella misura di euro 3,00” è limitata al “periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021”), e allora la condotta posta in essere dall’Amministrazione è illegittima atteso che essa applica alla compagnia ricorrente il contributo di sbarco in relazione all’intero periodo dell’anno, senza alcuna limitazione temporale, oppure l’aumento deve intendersi stabilito dalla suddetta delibera in relazione all’intero periodo dell’anno, e allora tale delibera è viepiù illegittima in quanto vìola (anche) la disposizione legislativa inerente alla limitazione dell’aumento solo “in relazione a determinati periodi di tempo”.
2. Il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile per carenza di interesse.
Le avversate previsioni racchiuse nel regolamento comunale in questione non sono in grado di vulnerare la sfera giuridica della società ricorrente atteso che le compagnie di navigazione (al pari dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali), non sono i “soggetti passivi” del contributo di sbarco, essendo chiamati alla mera riscossione del contributo (art. 3 del regolamento) dai passeggeri e al conseguente riversamento delle somme al Comune (art. 7 del regolamento).
Ne discende che dovendo i predetti soggetti limitarsi a riscuotere e riversare il detto contributo non si vede come l’aumento dello stesso – in asserita violazione delle previsioni normative – possa ledere la sfera giuridica della società ricorrente, stante quanto rappresentato dalla stessa deducente.
3. Il ricorso introduttivo del giudizio è comunque infondato e deve essere respinto nel merito.
3.1. Il primo motivo di ricorso introduttivo si rivela privo di base.
Occorre premettere che per l’art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, per quanto di interesse, “I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola […] I comuni […] possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo […]”.
Ciò premesso, il regolamento del Comune di Procida è integrato dalla delibera giuntale, tanto che contiene un rinvio espresso ad essa (art. 3, comma 2: “Il contributo è annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente”).
Orbene, in termini generali, in subiecta materia, la competenza degli organi di governo dell’Ente comunale è così ripartita: “«il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (…)» […] in assenza di norme ad hoc, per regola generale, le delibere che approvano tariffe e aliquote rientrano nella competenza residuale della Giunta (arg. ex art 48 comma 2 D. Lgs. 267/2000: «La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento […]»” (cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 18 novembre 2025, n. 2128).
Inoltre, è stato evidenziato che l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “riserva alla competenza residuale della Giunta tutto ciò che l’art. 42 non demanda espressamente al Consiglio comunale (si veda, in particolare, il criterio di riparto codificato con riguardo ai tributi e alle tariffe dall’art. 42 comma 2-f del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “ordinamento e disciplina generale al consiglio comunale, aliquote e coefficienti alla giunta”)”: cfr. Cons. Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5632.
In conclusione, sul punto, la contestata delibera giuntale di aumento della tariffa del contributo di sbarco (“nella misura di euro 3,00”) risponde ai criteri di riparto della competenza fissati – in termini generali – in subiecta materia dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non contenendo il citato art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23 una norma derogatoria.
Inoltre, la contestata delibera giuntale stabilisce l’aumento in questione limitatamente al“periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021”, e anche sotto questo profilo non si pone in contrasto con la fonte primaria.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di base.
Va sul punto ribadito che l’avversata delibera giuntale stabilisce l’aumento in questione limitatamente al“periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021” e, pertanto, non si pone in contrasto con la fonte primaria.
Inoltre, il regolamento (art. 3, comma 2) stabilisce che: “Il contributo è annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente”.
Con la parte restante delle censure, a ben vedere, non si contestano gli atti amministrativi (“a monte”) avversati, ma la parte ricorrente si duole della loro – asserita – non corretta trasposizione negli atti applicativi (“a valle”), ed in particolare negli avvisi di accertamento (che la stessa società ricorrente ha rappresentato di aver avversato in sede giurisdizionale tributaria).
4. Con l’unico motivo del ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti i vizi di Violazione art. 4 del D.Lgs n. 23/2011 ss.mm.ii. Violazione dei principi di tipicità e nominatività dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di legalità dell’azione amministrativa. Violazione del giusto procedimento e dei principi di formazione degli atti amministrativi. Eccesso di potere (carenza di potere in concreto). Sviamento. Inesistenza, abnormità, nullità ai sensi dell’art. 21-septies, L. n. 241/1990 (mancanza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo). Violazione art. 3 l. n. 241/90 (difetto dei presupposti di fatto e di diritto dell’atto, difetto di motivazione).
Per l’esponente, in sintesi, il Comune intimato è ritornato sui suoi passi e ha sostenuto in giudizio (tributario) che, per l’anno 2022, l’aumento è stato approvato e confermato, non dalla Giunta, ma dal Consiglio comunale attraverso l’approvazione di una “nota integrativa del bilancio preventivo”; infine, contraddicendo ancora una volta la propria versione, il Comune ha approvato, con una delibera di Giunta (n. 58/2023), un nuovo aumento del contributo di sbarco.
Per la società ricorrente la contraddittorietà è evidente e conferma la fondatezza delle censure sollevate avverso gli atti impugnati in punto di competenza in materia.
Inoltre, per la deducente, la tesi dell’approvazione dell’aumento a mezzo dell’approvazione consiliare della nota integrativa di bilancio, oltre ad essere contraddittoria, risulta viziata sotto plurimi profili: in nessun punto della suindicata “nota integrativa” si autorizza una proroga dell’aumento della suddetta tariffa, né l’approvazione della “nota integrativa del bilancio” può in alcun modo essere considerata un’approvazione implicita della proroga della tariffa; inoltre, costituisce una palese motivazione postuma del provvedimento (violando il relativo divieto).
Ove l’approvazione della suddetta nota integrativa dovesse essere intesa come riferito dall’Amministrazione quale approvazione (espressa o tacita) e/o quale proroga (espressa o tacita) dell’aumento del contributo di sbarco anche in relazione all’anno 2022, la deducente l’ha impugnata espressamente, in parte qua, ove e per quanto di interesse, in quanto anch’essa illegittima, per palese violazione del principio di tipicità e di nominatività degli atti amministrativi e del principio del giusto procedimento, argomentando che il bilancio di previsione (e la nota integrativa che di esso fa parte) non ha natura “dispositiva” ma “programmatica”.
La società ricorrente ha altresì denunciato: il vizio di carenza di potere in concreto, non avendo il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il potere di approvare anche un aumento delle tariffe di sbarco; la violazione dei principi di tipicità e di nominatività, avendo dato luogo il Comune ad un procedimento e ad un provvedimento completamente al di fuori di ogni schema legislativo; lo sviamento di potere, per aver utilizzato il bilancio di previsione per una finalità ed una funzione diversa da quella indicata dalla legge, oltre che; la palese contraddittorietà fra l’oggetto della delibera e l’asserita parte dispositiva dell’atto relativa al contributo di sbarco.
La riprova della contraddittorietà di una tale lettura, secondo l’esponente, è data dagli stessi atti del Comune che ha da ultimo approvato, nuovamente con una delibera di Giunta (n. 58/2023), un ulteriore aumento del contributo di sbarco, dimostrando in tal modo l’infondatezza dell’opzione interpretativa offerta in giudizio dall’Amministrazione e l’illegittimità degli aumenti applicati per l’anno 2022 in mancanza di un’apposita copertura autorizzativa, essendosi la delibera di Giunta Comunale n. 134/2021 limitata a disporre solo per 2021 e per il solo “periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021”.
Infine, per l’esponente, se davvero la nota integrativa del bilancio preventivo dovesse essere intesa come approvazione (espressa o tacita) e/o proroga (espressa o tacita) dell’aumento del contributo, allora essa sarebbe ulteriormente illegittima, in parte qua, per mancanza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo (indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell’atto; motivazione dell’asserito aumento e/o dell’asserita proroga; parte dispositiva dell’atto), donde l’illegittimità, se non la nullità, in parte qua dell’atto impugnato ex art. 21-septies, comma 1, della legge n. 241/1990.
Per l’esponente, infine, alla luce delle memorie dell’Amministrazione, il Consiglio comunale non si sarebbe limitato a “confermare” l’aumento anche per l’anno successivo, ma avrebbe illegittimamente esteso tale aumento anche agli altri periodi dell’anno non contemplati dalla delibera giuntale, con palese violazione dell’art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 23/2011 ss.mm.ii..
5. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per carenza di interesse, per le stesse ragioni indicate al superiore punto 2. in Diritto.
Il ricorso per motivi aggiunti è, altresì, inammissibile per carenza di interesse, in quanto l’atto avversato è meramente ricognitivo di determinazioni già assunte.
Il Collegio conferma, comunque, che il regolamento in questione (art. 3, comma 2, secondo periodo) stabilisce che “In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente”.
6. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto nel merito, siccome infondato, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.
7. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, VI – sentenza 02.01.2026 n. 24