1. Con ordinanza prot. 141051 in data 4 settembre 2025 il Sindaco di Terni ha ordinato alla Panoramic S.r.l., odierna ricorrente, “l’immediata sospensione di ogni attività musicale, sia all’interno che all’esterno del bar-bistrot sito in Strada del Gioglio […] dalle ore 22:00 e fino alle ore 1:00 del giorno successivo”, subordinando “l’eventuale ripresa di ogni forma di attività musicale alla preventiva adozione di interventi di riduzione dell’impatto acustico entro i limiti di legge. A tal fine, dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla notifica del presente atto […] un piano di risanamento acustico …”.
2. La prescrizione restrittiva è stata adottata in applicazione degli artt. 50 del TUEL e 9 della legge 447/1995, in quanto dai rilevamenti fonometrici effettuati dall’ARPA in data 25 e 26 luglio 2025 “è emerso il superamento: a. nel periodo di riferimento notturno, del valore limite differenziale a finestre aperte: − valore ambientale (LAeq) 42,9 dB(A) – valore residuo (Lr) 32,9 dB(A) = 10 dB(A), superiore di 7 dB(A) rispetto al limite di 3 dB(A)”.
3. Avverso il provvedimento la ricorrente deduce le censure appresso sintetizzate.
(i) – Vi sarebbe violazione dell’art. 9 della legge 447/1995, in quanto il valore accertato dall’ARPA, di 42,9 dB(a), ammesso e non concesso che sia corretto, non determinerebbe alcun superamento del valore limite, dato che lo stesso Comune, nella nota del 15 luglio 2025 allegata alla relazione dell’ARPA, ha dichiarato che l’immobile di proprietà della ricorrente ricade, secondo il Piano Acustico Comunale in “classe III Aree di tipo misto”, per le quali il valore limite di emissione, secondo il d.P.C.M. 14 novembre 1997, è di 45 dB(a). In ogni caso, emerge una palese contraddittorietà tra quanto dichiara il Comune – organo competente nella formazione e aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica – è quanto dichiara l’ARPA nella relazione su un elemento sostanziale quale la reale classificazione acustica della zona.
(ii) – Anche qualora si dovesse ritenere che l’immobile ricada nella Classe II come indicato da ARPA, sussiste un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione: nella nota ARPA in data 8 agosto 2025 si fa riferimento ad un impianto sito in Via del Centenario 23, che si trova, però, in tutt’altra zona; nella nota del Comune in data 4 settembre 2025 si fa riferimento a “verbali di accertamento” dell’ARPA quando, in realtà esiste un solo rilevamento eseguito in data 25/26 luglio 2025 presso l’abitazione del sig. F.T. (omettendosi rilevamenti presso le abitazioni degli altri soggetti che avevano segnalato il problema); il rilevamento, tuttavia, risulta eseguito in violazione dei criteri previsti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 e dal d.m. 16 marzo 1998, tanto da rendere errato e, comunque, incerto il valore differenziale sulla base del quale ARPA ritiene superata la soglia minima. Infatti, i rilevamenti sono stati effettuati su finestre diverse per posizione e orientamento per la misurazione del rumore ambientale e per quello di fondo; in particolare, la finestra utilizzata per il rumore ambientale si trova ad un piano più alto dell’altra, che inoltre si affaccia su un diverso lato del fabbricato rispetto alla sorgente del rumore, per la precisione rivolto verso la montagna, in direzione opposta a quella da cui proviene la maggior quota di rumore residuo , ovvero la città di Terni (il sito è praticamente prospiciente le Acciaierie). La ricorrente produce pertanto una relazione tecnica volta a dimostrare che la misurazione differenziale sia errata in quanto: non rispetta i requisiti di uniformità delle condizioni di misura; non chiarisce la composizione del rumore residuo, rendendo anche impossibile definire una strategia generale di risanamento acustico qualora effettivamente ve ne fosse la necessità (e così non è); non tiene conto del contesto ambientale e della distanza comunque di oltre 180 metri considerata in metri lineari; non certifica la conformità del fonometro utilizzato alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994 (a pag. 4 della relazione ARPA si indica marca e modello senza riferimento al rispetto del criterio previsto dall’art. 2 del d.m. 16 marzo 1998).
(iii) – L’Ordinanza risulta immotivata rispetto a quanto impone l’art. 50 del TUEL, poiché non emerge da nessun accertamento che vi sia uno stress psico-fisco, tanto meno in riferimento alla non meglio precisata “popolazione”, e l’unico rilevamento ha interessato una singola persona. L’orario imposto è più restrittivo di quello previsto dall’art. 5, comma 3, del regolamento comunale, e risulta sproporzionato e illogico il divieto che riguarda anche la musica dall’interno, trattandosi di un locale chiuso con vetrate di sicurezza di elevato spessore e potere fonoisolante, come già accertato nel piano di risanamento dell’agosto/settembre 2024.
4. Il Comune di Terni si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente su tutte le censure, chiedendo che il ricorso venga respinto poiché infondato.
5. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025, non ostandovi esigenze processuali delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è fondato, per le considerazioni che seguono.
6.1. Anzitutto, sembra evidente che nessuna rilevanza può assumere l’individuazione del valore limite ambientale di riferimento e della presupposta zona acustica risultante dal Piano comunale, questioni alla base del primo motivo di ricorso, posto che nel provvedimento è stato contestato unicamente il superamento del valore differenziale.
6.2. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, in quanto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il potere previsto dall’art. 9 della legge quadro 447/1995 non vada riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico. Anche recentemente, a proposito dell’art. 9, cit., è stato sottolineato che … “Dalla piana lettura della disposizione, si evince che, fermi gli ordinari poteri di controllo (art. 14 legge citata), l’inibitoria totale o parziale delle attività è prevista unicamente tra i poteri extra ordinem attribuiti al Sindaco, nel quadro delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nei limiti e secondo i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 115 del 7 aprile 2011, n. 11. La giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha precisato che l’art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle immissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal d.lgs. n. 267 del 2000 agli artt. 50 e 54 e che pertanto deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, a cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. T.A.R. per la Lombardia n. 256 del 2003, n. 4225 del 2009; T.A.R. per la Campania, Salerno, n. 1288 del 2017).” (Cons. Stato, III, n. 3562/2025).
Nella logica della legge 447/1995, al di là della non perspicua formulazione delle norme, al superamento dei livelli di immissione sonora consentiti dalla normativa consegue un rischio per la salute dei cittadini, che richiede l’adozione di misure inibitorie.
Le argomentazioni basate sulla pretesa insussistenza dei presupposti richiesti dal TUEL risultano pertanto fuori centro.
Inconferente risulta poi il rispetto degli orari previsti per la musica all’aperto dal regolamento comunale, che disciplina in via generale le attività consentite secondo standard presuntivi di tollerabilità, ma rispetto al quale le ordinanze come quella in esame intervengono nei casi in cui tale tollerabilità, alla luce dei valori massimi fissati dai regolamenti statali applicativi della legge quadro e delle misurazioni effettuate, venga meno.
Né può cogliersi una sproporzione in ragione dell’esistenza di vetrate di sicurezza fonoisolanti, posto che, come sottolineato dal Comune in giudizio, queste risultano scorrevoli, e comunque si discute anche di emissioni sonore propagate dall’esterno del locale. In generale, la circostanza secondo cui l’impianto utilizzato dalla ricorrente nell’agosto/settembre 2024 è stato oggetto di un piano di risanamento (sulla base dell’ordinanza sindacale prot. 122775 in data 6 agosto 2024, in esito ad un esposto di un proprietario di un immobile ubicato nella stessa zona del sig. F.T.) con interventi ritenuti idonei a contenere le emissioni sonore, non può dimostrare che in concreto i risultati attesi (il rispetto di tutti i limiti di legge) siano stati raggiunti.
6.3. Diversa sorte merita il secondo motivo di ricorso, che fa leva sulla non correttezza degli accertamenti effettuati dall’ARPA.
I riferimenti all’ubicazione dell’impianto ed alla pluralità degli accertamenti costituiscono, all’evidenza, meri errori materiali, ininfluenti.
Né può rilevare la circostanza che ARPA non abbia effettuato misurazioni nelle abitazioni degli altri residenti nella zona che avevano effettuato segnalazioni, posto che, evidentemente, dovendosi assicurare il rispetto dei livelli sonori in tutte le ubicazioni residenziali (e non, ad esempio, di una media ponderata), la ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio dall’esito di rilevamenti in altre abitazioni; senza contare che, secondo quanto precisato dal Comune, l’abitazione di F.T. risulta, tra quelle dei segnalanti, la più lontana dal locale della ricorrente.
6.3.1. Viceversa, risultano fondate alcuni profili di censura concernenti le misurazioni del livello di rumore differenziale effettuate dall’ARPA in data 25/26 luglio 2025.
Non quello sull’inidoneità degli strumenti, posto che la difesa del Comune di Terni ha sottolineato che i fonometri erano corredati dei certificati di taratura in corso di validità.
Ma quelli che riguardano la diversità delle finestre dell’abitazione del sig. F.T., attraverso le quali sono state effettuate le misurazioni, rispettivamente, del livello di rumore ambientale e di quello del rumore residuo.
E’ ragionevole supporre che i livelli di rumore ambientale e di rumore residuo debbano essere misurati dalla stessa posizione.
La circostanza che le finestre siano invece diverse si evince dalle fotografie contenute nella relazione dell’ARPA, che siano ubicate a diversi piani del fabbricato ed orientate in direzioni differenti (quella dalla quale è stato misurato il rumore ambientale verso la montagna, l’altra verso la città di Terni), lo afferma il ricorrente, risulta ribadito nella perizia dell’ing. Posta e non è stato espressamente confutato da controparte. Al riguardo, nelle difese del Comune, che richiamano le osservazioni svolte dall’ARPA sul ricorso, si legge soltanto che “… tutte le rilevazioni fonometriche (Rumore ambientale e Rumore Residuo) sono state eseguite durante l’evento live in corso, musica sempre accesa, come risulta dall’orario delle rilevazioni stesse, onde evitare di dover interrompere l’evento musicale in corso. Tale scelta di operatività anche a tutela del bar bistrot proprio in considerazione della peculiare verdeggiante collina lontana dalla città; per tale ragione, è stata scelta un’altra finestra dell’appartamento del sig. [F.T.], in cui l’appartamento stesso fungesse da barriera acustica a protezione della musica proveniente dall’evento organizzato [nel locale della ricorrente]. Il livello di differenziale rilevato in tale contesto è risultato identico a quello rilevato nel 2024 (+ 7 dB a finestre aperte) presso l’abitazione più vicina al bar bistrot …”.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, ciò non consente di superare la censura in esame. Le modalità della misurazione prospettate dalla ricorrente non vengono smentite, e, in considerazione del fatto che la seconda finestra è più protetta rispetto alla prima rispetto ai rumori antropici e comunque non riconducibili alla musica, trova conferma l’ipotesi che il rumore residuo misurato a musica possa senz’altro risultare inferiore rispetto a quello che si potrebbe rilevare effettuando la misurazione dalla medesima finestra dalla quale è stato misurato il rumore ambientale (quello complessivo, con tutte le sorgenti di emissione sonora in funzione), con conseguente alterazione, in aumento, del livello differenziale.
6.4. La fondatezza dell’ultimo profilo di censura esaminato, in quanto concernente un aspetto illogico della metodologia di misurazione che non può escludersi sia risultato determinante ai fini del superamento del valore limite differenziale consentito, determina l’accoglimento del ricorso, da cui discende l’annullamento del provvedimento impugnato.
7. Tuttavia, in considerazione dell’esito della controversia, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
TAR UMBRIA, I – sentenza 13.10.2025 n. 734