1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al disposto divieto di avvicinamento alla persona offesa.
2. L’art. 56-ter l. n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022, indica le prescrizioni comuni alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.
Mentre le prescrizioni previste dal primo comma dell’art. 56-ter l. cit. prescindono dal contenuto dell’accordo, sia esso ex art. 444 o 599-bis cod. proc. pen. (in tema di accordo ex art. 444 cod. proc. pen., cfr. Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261), in quanto la norma è chiara là dove impone la loro applicazione da parte del giudice anche quale conseguenza dell’applicazione della pena su accordo delle parti e del concordato in appello (“[…] comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni […]), il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa contemplato dal secondo comma è invece facoltativo e rimesso alla discrezionale valutazione da parte del giudice (“Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere” […]), con conseguente necessità, in detta ipotesi, di effettuare un giudizio prognostico in ordine al rischio di reiterazione della condotta delittuosa (Sez. 6, n. 33860 del 13/06/2024, Rv. 286962).
3. Nel caso di specie, il divieto, enunciato al punto 6) delle prescrizioni imposte, risulta applicato in maniera assolutamente generica (“divieto di avvicinamento alla p.o.”), senza che la Corte di appello abbia svolto alcuna valutazione sul pericolo di reiterazione del reato contestato, tanto più che un’adeguata ponderazione su detto punto della sentenza (non anche – come dedotto nel ricorso – in ordine alla durata che risulta invece predeterminata, se sussistenti i presupposti per la sostituzione, dall’art. 57, primo comma, secondo periodo, l. n. 689 del 1981 che parametra la stessa a quella della pena detentiva) si rendeva necessaria alla luce dei positivamente apprezzati, percorsi virtuosi intrapresi dal ricorrente e finalizzati al superamento dei problemi connessi all’abuso nel consumo di alcool (v. pag. 6, punto 4. della sentenza impugnata).
4. Poiché, inoltre, l’art. 56-ter cit. rinvia alla disciplina dell’art. 282-ter cod. proc. pen., “in quanto compatibile”, deve ribadirsi quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 39005 del 29/04/2021, G., Rv. 281957) in ordine alla necessità che il provvedimento in questione disciplini in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è fatto divieto di avvicinamento e la distanza da tenere, aspetto egualmente trascurato dalla sentenza impugnata.
5. Dalle violazioni sopra evidenziate consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia che si conformerà ai canoni ermeneutici sopra richiamati, impregiudicata la decisione in ordine alla pena per come concordata e sostituita.
Cass. pen., VI, ud. dep. 17.10.2025, n. 34149