1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del regolamento UE 679/2016 e del dlgs 196/2003 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; nello specifico, impugna il capo della sentenza che, presupponendo la mancata lesione del diritto alla riservatezza, ha dichiarato non sussistente «uno dei requisiti necessari ai fini della configurabilità stessa di atti emulativi»; in proposito, ribadisce la contestazione, già mossa in appello, in ordine alle caratteristiche delle videocamere installate dalla controparte, capaci di ruotare su sé stesse e consentire una ripresa a 360 gradi e, dunque, intrusive della propria riservatezza.
Assume, inoltre, che nessun consenso fu previamente richiesto dalla sorella, vicina di casa, prima dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza, consenso la cui necessità è stata esclusa dalla Corte territoriale “per ragioni di sicurezza” con erroneo bilanciamento dei valori, non potendo, il bisogno di sicurezza di una persona, andare a scapito della riservatezza di un’altra. Sotto altro profilo, impugna anche il punto della sentenza ove è stata richiamata la consulenza tecnica d’ufficio e l’accertamento tecnico preventivo effettuati, con l’ausilio dei quali i giudici di merito sarebbero pervenuti all’individuazione dell’esatto posizionamento, non illecito, delle videocamere; a tal proposito, evidenzia che l’installazione di un sistema di videosorveglianza debba essere proporzionato alla finalità da raggiungere e che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna necessità dell’impianto in questione.
1.2. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
1.2.1. E’ inammissibile nella parte in cui, nonostante la formale intestazione, con cui la complessa censura denuncia la violazione di plurime norme sostanziali nonché la violazione dell’art. 116 c.p.c., nella sostanza, tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale della specifica disciplina processuale sulle modalità di esperimento e apprezzamento della CTU e dell’accertamento tecnico preventivo è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle risultanze istruttorie, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Giova in proposito, altresì, rammentare che la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; ove invece si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867; in senso conforme, Cass. Sez. 5, 9/06/2021 n. 16016).
1.2.1. Il motivo è infondato riguardo alla pretesa omessa motivazione in merito alla proporzionalità del trattamento dei dati mediante videosorveglianza; difatti, la ricorrente mostra di non tenere conto di quanto affermato dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, la quale ha escluso che le videocamere installate dalla germana inquadrassero zone diverse da quelle di sua proprietà, circostanza del resto ammessa dalla stessa odierna ricorrente in appello, condividendo al riguardo quanto accertato dal Giudice di prime cure e cioè che il trattamento dei dati mediante videosorveglianza fosse “lecito, proporzionale e necessario” (foglio 7, non numerato, della sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”; in particolare, denuncia l’error in procedendo asseritamente commesso dal Giudice di prime cure consistito specificatamente nell’aver escusso testimoni che avevano un interesse nella causa e tali sarebbero stati i
parenti prossimi di R.D.B. In merito alla stessa questione lamenta, ma sotto altro profilo, che la Corte territoriale adita avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, benché ne fosse stata investita con l’atto di appello.
2.1. Il secondo motivo va complessivamente disatteso.
Per vero, la Corte nel sintetizzare il motivo di gravame dà conto della contestazione della appellante circa l’attendibilità dei testi (punto 6, ultimo cpv. della sentenza impugnata) e pur se su di essa non motiva espressamente, implicitamente la rigetta, ritenendola non fondata, affermando che il giudice di prime cure ha «correttamente esaminato e valutato le emergenze probatorie, accertando l’inesistenza della lesione della riservatezza lamentata» (v. punto 8 della sentenza impugnata).
A quanto precede va aggiunto che, comunque, la questione posta con il motivo all’esame manca di decisività, avendo la Corte di merito valutato anche le ulteriori risultanze istruttorie, e che, peraltro, solo in memoria la ricorrente ha dedotto di aver tempestivamente eccepito l’inattendibilità del teste.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 833 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento ai supposti atti emulativi attribuitile dalla sorella convenuta, odierna controricorrente e si lamenta, in particolare, dell’accoglimento della domanda riconvenzionale della predetta con cui è stata condannata alla rimessione in pristino del cancello automatico di accesso alla proprietà comune. Sostiene che nel caso di specie non si possa parlare di atti emulativi in quanto sarebbero carenti sia dell’elemento oggettivo (assenza di utilità) sia di quello soggettivo (intenzione di nuocere); infatti, la odierna ricorrente era l’unica a sopportare per intero tutte le spese relative al detto cancello automatico e non vi fu alcuna intenzione di molestia, e ciò sarebbe confermato da fatto di aver agito mediante il proprio legale di fiducia chiedendo con raccomandata alla germana di installare un nuovo contatore elettrico.
3.1. Il terzo motivo è inammissibile.
Nonostante la formale intestazione il mezzo in esame, nella sostanza, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto la valutazione ad esso funzionale delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove in base al libero apprezzamento, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (tra tante, Cass. 16/04/2024 n. 10161; Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
La Corte territoriale, in forza delle ammissioni formulate dalla stessa appellante e sul presupposto che il fabbricato de quo fosse in comune tra le due sorelle e un altro fratello, ha correttamente evidenziato che il comportamento dell’appellante in ordine al bene in comune si era posto in aperta violazione dell’art. 1102 c.c. per avere privato gli altri comunisti di un servizio essenziale, affermando espressamente che «privando il cancello dell’alimentazione elettrica e rimuovendo il paletto su cui insiste la fotocellula, l’appellante stessa ne ha compromesso sensibilmente la funzionalità, impedendo agli altri comproprietari di poterne godere appieno, in violazione di quanto disposto dall’art. 1102 c.c.» (punto 10 della sentenza impugnata).
4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e per il caso di accoglimento delle sopra formulate censure, chiede la revisione del regime di regolamentazione delle spese di lite.
4.1. Il quarto motivo, condizionato all’esito del ricorso, si rivela inammissibile.
5. Il ricorso è rigettato.
In virtù del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, così come liquidate in dispositivo.
Cass. civ., III, ord., 02.02.2026, n. 2181