Diritti fondamentali – Il diritto di difesa nel bilanciamento dei diritti fondamentali

Diritti fondamentali – Il diritto di difesa nel bilanciamento dei diritti fondamentali

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

2.1. Nella prospettazione difensiva la condotta dell’imputato sarebbe scriminata, in quanto, in sede di spontanee dichiarazioni rilasciate in qualità di persona sottoposta ad indagini, aveva diritto di mentire (art. 51 cod. pen.). La scriminante, in ogni caso, è invocata anche sotto il profilo putativo.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Il diritto di difesa ha dei limiti esterni, imposti dalla necessità di tutelare altri beni che godono di pari tutela, per cui il suo esercizio deve avere ad oggetto il tema di accusa e mantenersi all’interno dei dati fattuali ad esso riconducibili, senza travalicare la sfera di tutela di altri soggetti.

Così, l’imputato, cui è parificata la persona sottoposta ad indagini, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire l’insussistenza delle accuse a lui addebitate e assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l’accusatore – di cui pure conosce l’innocenza – nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Sez. 2, n. 14761 del 19/12/2017, dep. 2018, Lusi, Rv. 272755; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, De Erede, Rv. 283336).

In altri termini, è sempre legittima la negazione della validità degli elementi a carico ma non la formulazione di false accuse specifiche a carico di terzi.

Tale impostazione trova conferma nell’art. 384 cod. pen., che, al primo comma, prevede che chiunque commetta uno dei reati contro l’amministrazione della giustizia specificamente indicati non è punibile se ha agito in quanto costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

Ebbene, tra i reati elencati all’art. 384 citato non vi è il delitto di calunnia.

Secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 1038, del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574), l’art. 384, comma 1, cod. pen. non configura una generica causa di non punibilità e neppure una scriminante, tale da elidere l’antigiuridicità della condotta, ma una causa di esclusione della colpevolezza, correlata all’inesigibilità di una condotta rispettosa delle norme.

«In tale prospettiva risulta evidente come l’esplicazione della difesa non possa dirsi scriminata, con l’effetto di eliderne l’antigiuridicità, nel caso della formulazione di false accuse a carico di terzi, giacché proprio la mancata inclusione dell’art. 368 cod. pen. nella sfera di operatività dell’art. 384 comma primo, cod. pen. dimostra che quel tipo di difesa esula dal suo legittimo alveo, tanto che non potrebbe dirsi esclusa la colpevolezza: ciò a fortiori attesta che giammai potrebbe venir meno l’antigiuridicità della condotta, essendo evidente che non avrebbe senso interrogarsi sulla colpevolezza ove in radice mancasse sul piano oggettivo la contrarietà all’ordinamento» (Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, De Mitri, Rv. 285637 – 01).

Pertanto, si deve concludere che le false e specifiche dichiarazioni accusatorie rese dall’imputato, in sede di spontanee dichiarazioni all’udienza innanzi al Tribunale per il riesame, non sono scriminate dall’esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 51 cod. pen.

La difesa rileva che la scriminante dovrebbe essere ritenuta sussistente quanto meno sotto il profilo putativo perché ciò che intendeva evidenziare l’imputato innanzi al Tribunale per il riesame era l’omessa notifica del decreto di sequestro, strettamente funzionale alla sua difesa.

Tale prospettazione è generica, in quanto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il ricorrente non si è limitato a sostenere di non aver ricevuto la notifica del decreto, ma ha affermato la falsità del contenuto della relazione di servizio redatta dall’ispettore A. il 31 luglio 2017, nella quale sono riportati gli accadimenti della medesima giornata e, in particolare: a) la circostanza che l’ispettore A. gli aveva telefonato dicendogli di dovergli notificare un decreto di sequestro preventivo; b) il fatto che il decreto gli era stato effettivamente consegnato, quando si era presentato in ufficio, qualche ora dopo la telefonata; c) il fatto che aveva preso in mano il decreto e aveva iniziato a leggerlo, per poi lanciarlo via.

Tali fatti storici, inequivocabilmente provati sulla base delle prove analiticamente indicate nella sentenza impugnata, e di cui il ricorrente non poteva non avere consapevolezza, sono stati negati innanzi al Tribunale del riesame, con condotta necessariamente sorretta da dolo.

2.2. Da ciò consegue l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, non potendo l’elemento soggettivo del reato essere escluso dalla, dedotta, convinzione della scorrettezza della procedura utilizzata, cui il ricorrente non ha mai fatto cenno, limitandosi a accusare il pubblico ufficiale di aver redatto un atto falso.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché proposto per la prima volta in sede di legittimità. in quanto in appello era stata dedotta l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato ed era stata censurata la credibilità della persona offesa.

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, l’oggetto della contestazione non attiene alla notifica del decreto di sequestro ma all’accusa di aver redatto una relazione di servizio falsa in merito agli accadimenti del 31 luglio 2021 sopra riportati.

Né può essere messa in dubbio la circostanza che il ricorrente sia stato contattato telefonicamente quella mattina, alla luce delle deposizioni testimoniali e delle acquisizioni documentali evidenziate nella sentenza impugnata, con cui il ricorso non si confronta.

4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto dalla ricostruzione dei motivi di ricorso contenuta nella sentenza impugnata, che il ricorrente non ha contestato, non emerge che sia stata avanzata alcuna richiesta di integrazione istruttoria innanzi alla Corte di appello.

5. I motivi nuovi sono inammissibili, in quanto non inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, è necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, quale diretta conseguenza della perentorietà del termine per impugnare. (Sez. 6, Sentenza n. 6075 del 13/01/2015, Comitini Rv. 262343 – 01).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cass. pen., VI, ud. dep. 20.02.2026, n. 6868

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