Diritti fondamentali – Il diritto di critica politico del segretario professionale del giornalista

Diritti fondamentali – Il diritto di critica politico del segretario professionale del giornalista

La sentenza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

1. C. T. e M. T. sono stati chiamati a rispondere, l’uno, del delitto di diffamazione a mezzo della stampa periodica, l’altro del delitto di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, per avere, nelle rispettive qualità, il primo, di articolista e, il secondo, di direttore responsabile del quotidiano “(OMISSIS)”, contribuito ad offendere la reputazione di N. F. P. mediante la pubblicazione dell’articolo dal titolo «Antitrust a rischio, il CSM potrebbe bocciare R.», apparso sul periodico indicato in data 12 gennaio 2019, nel quale veniva criticata la nomina del dottor R. R. a Presidente dell’Antitrust, perché, quale magistrato in aspettativa, aveva superato il limite massimo di dieci anni fuori ruolo previsto dalla ‘legge Severino’.

Nello scritto si ipotizzava che la nomina fosse stata effettuata, in deroga alla normativa, per favorire interessi politici legati al partito politico ‘Forza Italia’ e al suo Presidente S. B. e si attribuiva a N. P., “ex ministro berlusconiano”, il ruolo di “regista” dell’operazione, in quanto “di fatto padrone di (OMISSIS)”. Si aggiungeva che la nomina sarebbe stata accelerata per consentire a R. di dare il nulla-osta alla cessione di “(OMISSIS)” a “(OMISSIS)”.

2. I giudici di merito di entrambi i gradi hanno ritenuto che il pezzo giornalistico in questione non fosse tale da integrare il delitto di cui agli artt. 595, comma 3, cod. pen. e 13 legge n. 47 del 1948, perché la condotta del giornalista doveva ritenersi scriminata dall’esercizio del diritto di critica politica. Infatti, ricorrevano tutti i requisiti di operatività della detta causa di giustificazione: non vi era prova inequivoca della falsità dell’ingerenza di N. P., allora Capo di Gabinetto del Presidente del Senato, nella nomina del Dottor R. a Presidente dell’”Antitrust”, perché chi ne aveva riferito, cioè la giornalista L. M., era fonte affidabile, e, comunque, tale ingerenza, quant’anche esistente, non costituiva comportamento illecito, considerato il ruolo istituzionale di N. P.; la vicenda trattata, ossia la nomina del presidente di un’autorità indipendente, era d’interesse pubblico; le espressioni utilizzate per descrivere l’operato di N. P. erano, si, pungenti, ma non gratuite, in quanto funzionali all’esercizio della critica politica.

3. Tanto premesso, il sindacato di legittimità deve concentrarsi sui limiti del diritto di critica politica.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell’interesse all’informazione dell’opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o dei pubblici amministratori, è necessario che l’elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). In sostanza, perché possa riconoscersi in favore di un giornalista la predetta scriminante devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità della notizia pubblicata; l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell’esposizione (ossia, la continenza).

3.1. Quanto al primo profilo, è stato chiarito che, sebbene il diritto di critica non si concretizzi nella mera narrazione di fatti, ma si esprima in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (Sez. 5, n. 17259 del 06/03/2020, Mauro, Rv. 279114), per riconoscere efficacia esimente al relativo esercizio è necessario che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, sulla base delle fonti da cui proviene o di altre circostanze soggettive. Perciò, la responsabilità dell’autore d’uno scritto offensivo dell’altrui reputazione può essere esclusa, per effetto dell’operare della detta scriminante, solo a condizione che l’autore abbia compiuto ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti, abbia dato conto con chiarezza e trasparenza della fonte da cui ha tratto le sue informazioni e non abbia sottaciuto fatti collaterali idonei a privare di senso o modificare il senso dei fatti riferiti (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026; Sez. 5, n. 38896 del 15/04/2019, Lang, Rv. 277117 – 01).

Al lume di tali coordinate ermeneutiche va, pertanto, esaminato il primo motivo di ricorso.

Deduce la parte civile ricorrente che secondo la sentenza impugnata il fatto dell’interessamento di N. F. P. nella nomina del Dottor R. a Presidente dell’Antitrust avrebbe trovato fondamento nel contenuto degli articoli giornalisti apparsi sul quotidiano “(OMISSIS)” in data 21 febbraio 2019 e 9 aprile 2019, nei quali la giornalista L. M. aveva alluso al favore di cui godeva R. presso N. P.. La giornalista, escussa come testimone all’udienza dell’8 marzo 2023, aveva riferito di avere appreso del detto interessamento da una fonte del Consiglio Superiore della Magistratura, ma di volersi avvalere del segreto professionale quanto all’indicazione nominativa della stessa.

Occorre, dunque, chiedersi se la testimonianza della giornalista L. M., sostanzialmente de relato, fosse utilizzabile e, comunque, quale ne fosse la valenza dimostrativa rispetto al corretto adempimento da parte del giornalista imputato dell’onere di verificare la verosimiglianza del fatto riferito.

Invero, la scelta del codice di rito di prevedere una specifica tutela del segreto professionale dei giornalisti professionisti, la cui disciplina è stata dettata nella disposizione di cui al terzo comma dell’art. 200 dello stesso codice, che stabilisce che «I giornalisti professionisti iscritti all’albo non possono essere obbligati a rivelare i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie, salvo che il giudice lo ritenga indispensabile ai fini della prova dei reati per cui si procede e la fonte sia essenziale e insostituibile», risponde all’esigenza di salvaguardare la libertà di informazione e il diritto dei cittadini ad essere informati, che presuppone la protezione delle fonti giornalistiche: senza garanzia di riservatezza, infatti, molte informazioni di interesse pubblico non verrebbero mai divulgate.

Dunque, il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l’interesse all’accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l’accertamento della verità processuale.

Ciò posto, la dottrina è unanime nel riconoscere che qualora il giornalista opponga il segreto, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all’art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Tale esegesi, del resto, era stata anticipata già nella ‘Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale’, espressasi nel senso che «Nel caso in cui il giornalista si rifiuti di rivelare la fonte della notizia, la sua deposizione non può essere acquisita né le notizie sono in alcun modo utilizzabili ai fini della decisione (art. 195, comma 7); se così non fosse, infatti, si avrebbe l’ingresso di una testimonianza indiretta senza che si sia in grado di conoscere e, se possibile, di controllare la fonte di quanto riferito» (pag. 63).

Dagli illustrati approdi interpretativi non vi è ragione di discostarsi, perché effettivamente la deposizione del giornalista professionista che rifiuti di disvelare il nome delle proprie fonti informative è del tutto assimilabile a quella colpita dallo stigma dell’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., che, infatti, prevede, che «non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame». «Regola probatoria», questa, ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte «coerente con un sistema improntato alla verifica dell’attendibilità della fonte di prova e che risponde all’ovvia esigenza di evitare la delazione anonima, che si verificherebbe inevitabilmente in caso di reticenza o di impossibilità di individuare la fonte primaria di conoscenza. Certamente il teste indiretto appare credibile e non v’è motivo di dubitare delle sue dichiarazioni, ma non si può, per la semplice attendibilità del teste indiretto, utilizzare la sua testimonianza nonostante l’impossibilità di individuare la fonte primaria. Le ipotesi in cui la testimonianza indiretta può essere utilizzata a prescindere dall’audizione di quella diretta sono tassative e, costituendo una deroga alla regola generale, non sono suscettibili di interpretazione analogica» (Sez. 3, n. 12916 del 02/03/2010, Hoxha, Rv. 246611 – 01, in motivazione).

Se, dunque, stando alla disciplina generale dettata dall’art. 195 cod. proc. pen., affinché la deposizione del teste de relato sia utilizzabile è necessario che egli indichi le sue fonti, in modo da consentirne l’esame diretto, nel contraddittorio fra le parti, l’utilizzabilità della testimonianza del giornalista in ordine al contenuto di notizie apprese da altri presuppone che egli, rinunciando al segreto professionale, faccia il nome delle proprie fonti informative.

Deve, quindi, affermarsi che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non è utilizzabile la testimonianza del giornalista professionista, che opponendo il segreto professionale, non abbia indicato le fonti da cui ha ricevuto le notizie oggetto di successiva pubblicazione.

Per effetto di ciò, la prova del corretto adempimento da parte di C. T. dell’obbligo di verificare la veridicità del fatto costituente l’oggetto del pezzo giornalistico a sua firma – ossia, l’ingerenza di N. P. nella nomina di R. a Presidente dell’Antitrust – non si sarebbe potuta dire raggiunta sulla base di quanto riferito dalla giornalista L. M., prima negli articoli a sua firma pubblicati sul quotidiano “(OMISSIS)” e, poi, nella sua audizione dibattimentale: per effetto del silenzio serbato sull’identità dei propri informatori, ella non poteva essere considerata fonte attendibile, di modo che la notizia dell’interessamento di N. P. per la nomina del Dottor R., magistrato “fuori ruolo in scadenza”, a Presidente dell’Antitrust, si sarebbe potuta qualificare come veridica solo a condizione che fossero state controllate le fonti a diretta conoscenza di quel fatto.

La giurisprudenza di questa Corte, del resto, si è più volte espressa affermando che «In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile (La Suprema Corte in applicazione del suddetto principio di diritto ha escluso l’applicabilità dell’esimente del diritto di cronaca in un caso nel quale un giornalista aveva indicato la sua fonte in un funzionario del Sisde che, comparso in udienza, aveva opposto il segreto di Stato)» (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434 – 01). Anche la giurisprudenza civile di legittimità, del resto, ha affermato che «In tema di diffamazione a mezzo stampa, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo “irrituale” ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell’inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell’indagine giudiziaria (c.d. “fonte confidenziale”), tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall’obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l’insussistenza dell’esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo» (Sez. 1- civ., 11/07/2024, n. 19028, Rv. 671680 – 02).

Né l’onere di verifica indicato può considerarsi assolto allegando la provenienza della notizia diffusa da fonti privilegiate di informazione, dal momento che ciascun organo d’informazione deve verificare la fondatezza della notizia (Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Scalfari, Rv. 206793 – 01).

La motivazione della sentenza impugnata, laddove afferma che la falsità dell’interessamento di N. P. nella nomina di R. non era stata inequivocabilmente smentita, esibisce, allora, un decisivo profilo di illegittimità: quell’interessamento, infatti, se fondato sulla sola conoscenza indiretta che ne aveva avuto la giornalista M., non poteva dirsi neppure provato nel suo nucleo essenziale di verità. Aspetto, quest’ultimo, che, oltretutto, avrebbe meritato un ben più approfondito esame, avuto riguardo al contenuto di quelle testimonianze (del Dottor F., Segretario particolare del Presidente del Senato, Onorevole E. M. C., e dell’ Onorevole R. F., Presidente della Camera dei Deputati) – prima facie affidabili posto che la nomina del Presidente dell’Antitrust è di competenza esclusiva dei Presidenti dei due rami del Parlamento -, che avevano escluso il coinvolgimento di N. P. nella vicenda della nomina del Dottor R..

I vizi rilevati impongono, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio, riesaminato il compendio probatorio in atti alla luce dei rilievi prima esposti, verifichi se e in che termini il giornalista C. T. abbia correttamente assolto all’obbligo di verificare il nucleo essenziale del fatto riferito nell’articolo di stampa a sua firma dal titolo «Antitrust a rischio, il CSM potrebbe bocciare R.».

3.2. La sentenza impugnata, come dedotto con il secondo motivo di ricorso, non ha fatto buon governo neppure dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di continenza espressiva.

Invero, se il bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod. pen. è l’onore nella sua proiezione di valutazione sociale (la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera) di ciascuna persona, l’evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un «segno (parola, disegno) lesivo», che sia diretto, non in astratto ma in concreto, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Belpietro, Rv. 276961 – 01; Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Aquilio Ulizio, Rv. 257704). Pertanto, «ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione, è necessario che le parole utilizzate siano attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa, ovvero che gettino, comunque, una luce negativa su quest’ultima» (Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Versaci, Rv. 279116 – 01), ossia, che si sostanzino in un’affermazione che «contiene una carica dispregiativa» tale da essere avvertita nel «comune sentire» come espressione lesiva della reputazione (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 – dep. 2020, Girolametti, Rv. 278153 – 01). Lesività che può cogliersi anche quando, «indipendentemente dalla forma grammaticale o sintattica delle frasi o delle locuzioni adoperate [….] il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio» (Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, De Luca, Rv. 242019 – 01; nello stesso senso, in motivazione, Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019, Faelutti, Rv. 277742 – 01).

Così delineato il quadro dei criteri elaborati da questa Corte per guidare la verifica circa la sussistenza del requisito della correttezza formale del pezzo giornalistico in funzione del riconoscimento della scriminante del diritto di critica, occorre rammentare che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, T., Rv. 233749).

Nel caso in esame, è dirimente considerare quanto segue.

Il contesto espressivo nel quale sono stati inseriti i sintagmi utilizzati per delineare la figura della parte civile ricorrente, in relazione alla vicenda della nomina del magistrato R. R. a Presidente dell’Antistrust, ossia quelli di “regista” e di “padrone di (OMISSIS)”, ad una lettura non parcellizzata, si presta a suggerire al lettore medio l’idea che N. P., già “ministro berlusconiano”, avesse speso il potere di cui godeva, da Capo di Gabinetto del Presidente del Senato – cui, insieme al Presidente della Camera dei Deputati, spettava la nomina del Presidente dell’Antitrust – per far cadere la scelta sul Dottor R., nonostante che questi fosse prossimo alla scadenza decennale dell’incarico fuori ruolo cui era stato precedentemente destinato, trattandosi di candidato che non avrebbe ostacolato il «patto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) con la cessione di (OMISSIS) ai monopolisti del satellite».

Dunque, le predette espressioni, singolarmente neutre, costituiscono segmenti di un discorso complessivamente denigratorio, perché atto a insinuare un abuso di potere (all’epoca dei fatti, integrante anche reato) da parte di N. P.: le stesse, prestandosi nel loro insieme a veicolare all’opinione pubblica il messaggio secondo cui P. fosse soggetto capace di orientare la discrezionalità politica in funzione del soddisfacimento di interessi particolari, imprimono all’esposizione del pensiero del giornalista una cifra di ingiustificabile incontinenza.

Peraltro, considerato il ruolo istituzionale di N. P., che, in quanto al vertice dell’Ufficio del Presidente del Senato, era investito di compiti di coordinamento di affari di ‘alta politica’, sarebbe stato doveroso da parte di un professionista dell’informazione, come il giornalista imputato, usare un linguaggio particolarmente rigoroso, onde evitare di gettare discredito, oltre che sulla persona della parte civile ricorrente, anche sulla gestione di un ufficio cruciale nell’architettura costituzionale.

4. Per tutte le argomentazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Le spese affrontate dalla parte civile saranno liquidate al definitivo.

Cass. pen., V, ud. dep. 19.02.2026, n. 6847

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