*Diritti fondamentali – Europa – Elezioni – Liste elettorali, tessera elettorale, donne coniugate e identificazione senza indicare il cognome del marito

*Diritti fondamentali – Europa – Elezioni – Liste elettorali, tessera elettorale, donne coniugate e identificazione senza indicare il cognome del marito

4.  Con  il  primo  motivo  di  impugnazione,  la  ricorrente  si  duole  dellaviolazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 13 della l. n. 120 del 1999 e dell’art. 6 cod. civ. per  avere  la  Corte  territoriale  erroneamente  negato  l’effetto  abrogativo implicito dell’art. 13 l. 120/1999 (e del suo regolamento attuativo, d.P.R. n. 299/2000)  rispetto  all’art.  5  d.p.r.  n.  223/1967.  In  particolare,  laricorrente  contesta  l’impostazione  della  Corte  secondo  cui  la  legge  del 1999  e  il  t.u.  del  1967  avrebbero  finalità  diverse  (organizzazione  delle liste/condizione  per  l’esercizio  del  voto).  Ad  avviso  della  ricorrente, entrambe le discipline perseguono la medesima finalità pratica: la corretta identificazione dell’elettore con il conseguente carattere discriminatorio  e lesivo  dell’interpretazione  conservatrice  della  disposizione  operata  dal giudice del merito. 5. In via subordinata, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 cod. civ.per   un   differente   profilo   e   ripropone   la   questione   di   legittimità costituzionale  prospettata  sull’art.  5,  comma  1,  lett.  a),  del  d.p.r.  20 marzo 1967, n. 223, nella parte in cui prevede “e, per le donne coniugate o vedove,  anche  il  cognome  del  marito”, in riferimento agli articoli 2, 3,22, 29, 48 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU. Invero,  nel  rigettare  l’azione  di  tutela  del  diritto  al  nome  presentata dall’odierna  appellante  senza  previa  rimessione  alla  Corte  costituzionale della questione di legittimità costituzionale sull’art. 5, comma 1, lett. a), del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223, la corte territoriale ha richiamato l’art. 143biscod.  civ.,  sostenendo  che  lo  stesso  imponga  l’aggiunta  del cognome maritale.Ad  avviso  dell’odierna  ricorrente,  la  previsione  censurata  violerebbe  gli artt.  3,  22  e  48  Cost.,  poiché  non  risponde  alla  finalità  propria  delle  liste elettorali, ossia la corretta identificazione dell’elettore in sede di esercizio del  diritto  di  voto,  diritto  che  è  per  sua  natura  personale  e  rispetto  al Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026

7quale  lo  stato  civile  della  donna  è  del  tutto  irrilevante.  La  disposizione  si porrebbe  inoltre  in  contrasto  con  il  principio  di non  discriminazione  di cui all’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra elettori di sesso diverso: solo la donna è obbligata a figurare nelle liste anche con il cognome  del  marito,  mentre  nessun  analogo  obbligo  grava  sull’uomo. L’indefettibile  aggiunta  del  cognome  maritale  comporta,  dunque,  una modifica forzosa del cognome della sola donna elettrice, in violazione degli artt. 2, 3, 22 e 29 Cost., poiché espressione di una concezione patriarcale della  società  e  della  famiglia.  Infine,  la  norma  nazionale  si  pone  in contrasto con le garanzie convenzionali di cui agli artt. 8 e 14 CEDU.6.  Le  censure  mosse  dalla  ricorrente  involgono  questioni  connesse  chepossono essere trattate congiuntamente.7. Il  tema  sottoposto  all’esame  di  questa  Corte  impone, in  limine,  laricostruzione della disciplina riguardante la formazione delle liste elettorali ed il rilascio della tessera elettorale, con specifico riguardo alla previsione dell’aggiunta  del  cognome  del  marito  accanto  a  quello  della  donna coniugata prevista dall’art. 5  comma 1, lett.a) d.p.r. 223/1967. 7.1.L’aggiunta trova il suo antecedente nell’art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che così disponeva: «Le liste elettorali, distinte per uomini e  donne,  sono  compilate  in  ordine  alfabetico  in  doppio  esemplare  e indicano per ogni iscritto: a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito[…]».Tale previsione è poi trasfusanell’art. 5, comma 1, lett. a), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il quale ha  riprodotto  la  regola:  «Le  liste  elettorali,  distinte  per  uomini  e  donne, sono  compilate  in  ordine  alfabetico  in  doppio  esemplare,  e  indicano  per ogni  iscritto:  a)  il  cognome  e  nome  e,  per  le  donne  coniugate  o  vedove, anche il cognome del marito […]»7.2.Una  simile  impostazione  si  collocava  nel  solco  del  diritto  di  famiglia anteriore alla riforma del 1975, nel quale il cognome del marito assumeva rilievo  quale  segno  identificativo  del  nucleo  familiare  e,  correlativamente, Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026

8della posizione giuridica della moglie. Già questa Corte ha avuto modo di evidenziarne  la  connotazione  di  oggettiva  disparità  tra  i  coniugi  (Cass., sez. I, n. 13298 del 2004), sottolineando come tale meccanismo, ancorché attenuato dall’introduzione dell’art. 143-bis c.c., risentisse dell’originaria opzione legislativa per il primato del cognome maritale.7.3.Una prima significativa discontinuità normativa si è registrata con l’art. 13  della  legge  30  aprile  1999,  n.  120,  istitutiva  della  tessera  elettorale personale, stabilendo che essa rechi «i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è  assegnato».  La  disposizione,  nel  delineare  il  contenuto  necessario  del documento,  non  contempla,  dunque,  alcun  riferimento  alla  necessaria aggiunta   del   cognome   del   coniuge,   segnando   così   un   evidente arretramento   della   rilevanza   giuridica   del   cognome   maritale   e   una maggiore  attenzione  al  profilo  dell’identità  individuale  dell’elettrice,  in coerenza con il principio di eguaglianza tra i sessi.La  suddetta  norma  demandava,  tuttavia,  adun  regolamento  attuativo  la definizione   delle   caratteristiche   della   tessera.   In   attuazione   di   tale previsione  è  stato  emanato  il  d.p.r.  8  settembre  2000,  n.  299,  il  quale, all’art. 2, comma 2, lett. a), stabilisce che la tessera «contiene i seguenti dati  relativi  al  titolare:  a)  nome  e  cognome;  per  le  donne  coniugate  il cognome può essere seguito da quello del marito […]». La scelta lessicale del legislatore regolamentare, mediante l’utilizzo del verbo “può”, assume, in  tale  contesto,  valore  dirimente,  escludendo  qualsivoglia  automatismo nell’indicazione del cognome maritale e qualificando tale aggiunta come una mera facoltà, rimessa alla libera determinazione dell’interessata.7.4. Ne deriva, pertanto, un’evidente antinomia: mentre la disciplina delle liste  elettorali  continuava  a  prevedere  l’indicazione  automatica  del cognome  del  marito,  quella  della  tessera  elettorale  subordinava  tale indicazione a una espressa richiesta dell’elettrice.Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026

97.5.Il   contrasto   tra   le   due   discipline   ha   subìto   un   significativo ridimensionamento ad opera della circolare del Ministero dell’interno n. 75 del 6 settembre 2024, la quale ricostruisce l’evoluzione dell’indicazione del cognome  maritale  negli  atti  del  procedimento  elettorale,  muovendo  dal precedente assetto interpretativo elaborato dalla medesima amministrazione  con  la  circolare  n.  2600/L  del 1° febbraio  1986,  recante le coordinate interpretative e applicative del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali. Invero, nel citato atto, e segnatamente al paragrafo 34, si affermava la necessità che, per le donne, l’indicazione nelle liste elettorali del cognome da nubile fosse accompagnata da quello del marito, preceduto dalle diciture “in” o “cgt.” ovvero “ved.”, a seconda dei casi, in quanto «In occasione di varie consultazioni elettorali, si è avuto modo di notare che non è stato possibile consegnare molti certificati elettorali [rectius, tessere elettorali, a seguito dell’entrata  in  vigore  del  citato  D.P.R.  n.  299/2000]  per  la  mancata indicazione,  sugli  stessi,  dei  dati  in  parola,  il  che  non  ha  permesso  la individuazione di elettrici conosciute, presso le rispettive abitazioni, con il cognome del marito».7.6.Con  la  più  recente  circolare,  il  Ministero  ha,  tuttavia,  precisato  che, sebbene all’epoca la disposizione in esame trovasse giustificazione nella finalità    di    assicurare    una    corretta    e    tempestiva    individuazione dell’abitazione presso la quale consegnare il plico contenente la tessera elettorale,  alla  luce  del  mutato  contesto  storico  e  sociale  la  prassi  sopra richiamata  non  appare  più  in  linea  con  una  lettura  costituzionalmente orientata   delle   norme   che   disciplinano   l’elettorato   attivo. Conseguentemente,  l’amministrazione  ritiene  ragionevole  aderire  a un’interpretazione evolutiva della normativa di riferimento, in virtù della quale  nelle  tessere  elettorali  il  cognome  del  marito  deve  essere  riportato esclusivamente in caso di espressa richiesta da parte dell’elettrice.Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026

107.7.Seppur   riferita   formalmente   alla   sola   tessera   elettorale,   tale indicazione  è  destinata  a  spiegare  effetti  di  ordine  sistematico:  tessera  e liste   elettorali,   infatti,   costituiscono   strumenti   entrambi   preordinati all’identificazione dell’elettore ai fini  dell’esercizio del diritto di voto; ne consegue  che  non  risulta  coerente  che  l’uno  rispetti  il  dato  anagrafico personale della donna, mentre l’altro continui a veicolare un automatismo fondato sull’assunzione del cognome maritale. 7.8.Tale  interpretazione  sistematica  è  stata,  da  ultimo,  confermata  dal legislatore.  Con  l’art.  2-bis  del  d.lgs.  n.  27  del  2025,  convertito  con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, è stata infatti soppressa la previsione contenuta nell’art. 5 del d.p.r. n. 223 del 1967 nella parte in cui  imponeva  l’indicazione  del  cognome  del  marito  nelle  liste  elettorali. Come  espressamente  chiarito  nei  lavori  preparatori,  «è  soppressa  la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella  lista  elettorale  anche  il  cognome  del  marito».  Dalla  disamina  che precede appare dunque evidente che l’intervento normativo in parola non introduca  un  elemento  di  isolata  novità,  ma  si  ponga  quale  approdo coerente di un processo evolutivo già da tempo in atto nell’ordinamento.8.  Ciò  rende  evidente  come,  già  nel  vigore  della  disciplina  previgente,l’art. 5 del d.P.R. n. 223 del 1967 avrebbe dovuto essere interpretato in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno, le quali impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali. 8.1.In  particolare,  la  Convenzione  sull’eliminazione  di  tutte  le  forme  di discriminazione  nei  confronti  della  donna  (CEDAW),  ratificata  con  l.  14 marzo 1985, n. 132, stabilisce, all’art. 16, par. 1, l’obbligo per gli Stati di assicurare,  in  condizioni  di  piena  parità  con  gli  uomini,  gli  stessi  diritti personali  al  marito  e  alla  moglie,  ivi  inclusa  la  libertà  di  scelta  del cognome.Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026

118.2.Va  altresì  richiamato  l’orientamento  espresso  in  più  occasioni  dal Consiglio d’Europa, il quale, già con la risoluzione n. 37 del 1978 e, in seguito, con le raccomandazioni n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, ha ritenuto   non   conforme   al   principio   di   eguaglianza   il   permanere   di previsioni normative che introducano differenze di trattamento tra donne e uomini in relazione alla scelta del cognome di famiglia. In tale prospettiva, il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di garantire la piena parità tra  i  genitori  nell’attribuzione  del  cognome  ai  figli,  di  assicurare l’eguaglianza dei coniugi al momento del matrimonio quanto alla scelta del cognome comune e di eliminare ogni discriminazione nel regime giuridico applicabile ai figli, indipendentemente dal vincolo matrimoniale.8.3.È parimenti errato l’assunto  della  sentenza impugnata che,  facendo leva  sull’art.  143-biscod.  civ.,  ha  ritenuto  che  tale  disposizione  non attribuisca  alla  moglie  una  mera  facoltà  di  utilizzo  del  cognome  del coniuge,  ma  ne  imponga,  anzi,  l’aggiunta.  Al  contrario, è  opinione costante  indottrina,  ed  è  altresì  confermato  da  pronunce  di  legittimità risalenti  anche nelvigore  del  testo  anteriore  alla  riforma  del  diritto  di famiglia  del  1975,  che  la  previsione  codicistica  non  incidasul  cognome anagrafico  della  moglie,  limitandosi  a  consentire  l’assunzione  di  un cognome d’uso, circoscritto al circuito dei rapporti familiari e, in ogni caso, rimesso alla scelta dell’interessata (cfr. Cass. 1692/1961; id. 1020/1970); tanto  più  nei  rapporti  con  la  pubblica  amministrazione,  ove  rileva  a  fini dell’identificazione esclusivamente il cognome da nubile (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997). 8.4.Questa Corte ha, del resto, già rilevato la vocazione discriminatoria del modello che identifica la famiglia attraverso il cognome del marito. Invero, con Cass., Sez. I, n. 13298/2004, si è affermato che la normativa storica, nel porre il cognome dell’uomo a baricentro dell’identificazione familiare, ha  determinato  una  posizione  di  evidente  disparità  tra  i  coniugi.  E,  pur dopo la riforma del 1975, la regola dell’aggiunta di cui all’art. 143-bis cod. Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026

12civ. è stata  letta come disposizione di per sé non sufficiente a rovesciarel’assetto discriminatorio.8.5.Neppure  l’argomento  dell’unità  familiare  giustifica  la  disciplina censurata. Infatti, l’esercizio del diritto di voto costituisce, per espressa qualificazione  costituzionale,  un  atto  personale,  eguale,  libero  e  segreto (art.  48  Cost.),  rispetto  al  quale  le  formazioni  sociali  cui  l’individuo appartiene, inclusa la famiglia, restano estranee.  8.6.Infine   la   giurisprudenza   costituzionale,      attraverso   un   percorso interpretativo delle disposizioni normative sul cognome iniziato ormai oltre tre  decenni,    ha  ricondotto  a  legittimità  le  previsioni  sul  cognome nell’ambito dei rapporti familiari avendo rilevato che “unità ed eguaglianza non  possono  coesistere  se  l’una  nega  l’altra,  se  l’unità  opera  come  un limite  che  offre  un  velo  di  apparente  legittimazione  a  sacrifici  imposti  in una   direzione   solo   unilaterale   e   che      a   fronte   dell’evoluzione dell’ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome  si  riverbera  sull’identità  di  ciascuno  dei  componenti,  non  è  più tollerabile” (Corte cost. n. 131/2022). 9.Ciò  posto  non  appare  condivisibile  con  i  principi  generali  sin  quirichiamati per definire il quadro normativo sull’uso del  cognome maritale la valorizzazione, in termini prevalenti e decisivi -fatta dal tribunale prima e  dalla  corte  territoriale  poi   -della  non  meglio  enunciata  finalità organizzativa    della  P.A.  per  ritenere  giustificata  la  sopravvivenza  di  una chiara discriminazione per le elettrici coniugate. 10.Così come non condivisibile con i medesimi principi è l’interpretazionedell’art.  143bis  cod.  civ.  resa  dalla  corte  d’appello  circa  l’automatismo dell’aggiunta del cognome al fine di contestualizzare la ritenuta legittimità costituzionale dell’art. 5  d.p.r. 223/1967, trascurando la sopra richiamata consolidata interpretazione di segno diverso. 11.In  conclusione,dunque,sono  accolte  le    censure  mosse  alla  sentenzaimpugnata  ed  a  seguito  della    sua  cassazione  la  corte  territoriale,  cui  è Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026

13Firmato Da: MARIA ACIERNO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 70b5f127a964ede7Numero registro generale 1858/2025Oscuramento dispostoNumero sezionale 37/2026Numero di raccolta generale 3534/2026Data pubblicazione 17/02/2026rinviato il giudizio, provvederà, in diversa composizione,  al nuovo esame delle  domande  della  ricorrente  alla  luce  de  l  principio  di  diritto  che  in attuazione   del   postulato    di   uguaglianza   e   di   non   discriminazione, immanente  del  nostro  ordinamento  giuridico   ex  artt.  3  Cost.,  21  della Carta  di  Nizza    e  14   CEDU,  anche  nella  redazione  delle  liste  elettorali,  così  come  sulla  tessera  elettorale, le  donne  coniugate  sono  identificate senza l’indicazione del cognome del marito. 12.Il  giudice  del  rinvio  provvederà  altresì  alla  regolamentazione  dellespese di lite.

CORTE DI CASSAZIONE, I CIVILE – sentenza 17.02.2026 n. 3534

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live