Danno – Risarcimento del danno parentale,, onere di deduzione del criterio tabellare e limiti al giudizio di legittimità

Danno – Risarcimento del danno parentale,, onere di deduzione del criterio tabellare e limiti al giudizio di legittimità

1.Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2056,2059 e 1226, cod. civ.

La parte ricorrente deduce che nell’appello la stessa aveva dedotto, col terzo motivo, l’erronea (a suo parere) applicazione di un valore minimo del danno parentale, senza che fosse stata operata la c.d. “personalizzazione” dello stesso.

1.1.La critica che i controricorrenti muovono al motivo è essenzialmente quella per cui si sarebbe introdotto un nuovo tema, nel senso che la questione della liquidazione del danno da perdita parentale col criterio “a punto” rappresenterebbe rispetto al giudizio d’appello una novità.

Va premesso che la ricorrente in proposito fonda il motivo su una decisione resa da questa Corte, Cass. n. 10579/21, la cui ratio è racchiusa in quanto segue “ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l’onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l’adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell’assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell’esame della motivazione della decisione”.

Tale principio rappresenta una declinazione del criterio tabellare di determinazione del danno in base al quale il potere di determinazione equitativa dello stesso, previsto dall’art. 1226 cod. civ., si concretizza.

In altri termini le tabelle rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all’art. 1226 cod. civ.

Affinché dunque la questione possa essere discussa è essenziale che venga denunciata l’incongruità della liquidazione rispetto al danno patito, cioè il suo discostarsi da un corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa di cui s’è detto, basato sul sistema tabellare.

Ai fini dell’applicazione di detti principi in funzione dell’esame del motivo, occorre considerare che «i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio» (Cass. n. 907 del 2018).

Al lume di tale principio, va considerato che il primo giudice ebbe ad applicare, per determinare il danno da perdita parentale, appunto le tabelle milanesi, e che in proposito il relativo motivo d’appello, senza affatto discutere l’applicazione di queste ultime (che anzi ritenne applicate “correttamente”) si limitò a contrastare la scelta del giudice di applicarle nel minimo.

Anche la richiesta di liquidazione “nella misura ritenuta di giustizia”, inserita nel contesto del relativo motivo d’appello, imperniato sulla mancata personalizzazione del risarcimento da perdita parentale previsto dalle tabelle milanesi, deve appunto ritenersi riferita alla scelta entro tale ambito (nel minimo anziché nel massimo) della liquidazione equitativa giustificata sempre da dette tabelle.

Dunque, a fronte della scelta operata dal primo giudice, da siffatto motivo di appello e dalla conferma della sentenza di primo grado sul punto operata dal giudice d’appello, che quindi non sostituiva la prima pronuncia con un’autonoma statuizione equitativa (come sarebbe avvenuto in caso di riforma), la richiesta formulata in questa sede di applicazione delle tabelle romane “a punto” sottende indubbiamente un aliquid novi.

Invero è oltremodo evidente come la tabella c.d. “a forbice” (tipica della passata elaborazione milanese sul danno da perdita parentale), pur nell’ambito della liquidazione equitativa del danno devoluta al giudice, suppone un’indagine differenziata rispetto a quella propria della tabella romana “a punti”. La prima, infatti, richiede una personalizzazione integrale, mentre le seconde sono fondamentalmente basate su un valore economico fisso a punto.

Per la tabella “a punti” gli elementi atti a determinare gli stessi vanno ricercati nel grado di parentela, nell’età della vittima, nell’età del parente da risarcire, nel numero dei parenti (es. uno, due, tre, quattro figli); per quella “a forbice” occorre(va) basarsi, oltre alla valorizzazione del grado di parentela (sulla cui base era determinato il minimo e massimo), su altri indici o elementi peraltro non oggetto di un preciso criterio di valorizzazione, quali il concreto legame affettivo con la vittima e quello familiare residuo, l’eventuale convivenza con la vittima, altri elementi (da ricercarsi volta a volta) atti a personalizzare il risarcimento.

A conferma poi della “novità” della questione rispetto a quanto oggetto del giudizio di merito, siccome sedimentatosi – si badi – in base al tenore dell’appello e, dunque, del devolutum ad esso conseguente, vale la giurisprudenza formatasi a proposito della stessa invocazione del criterio tabellare, là dove si è stabilito che esso deve essere specificamente invocato nei gradi di merito, perché la liquidazione del danno mediante tabella non corrisponde ad una mera qualificazione ma, avendo questa una portata equivalente alla fattispecie e costituendo un’alternativa in seno all’applicazione della clausola generale di cui all’art. 1226 cod. civ., presuppone che l’elemento materiale del danno corrispondente al punto di invalidità sia stato dedotto in giudizio, mediante per l’appunto l’invocazione dell’applicazione delle tabelle (cfr. Cass. n. 33005/21).

Ancor prima era stato indicato che affinché il ricorso per cassazione non sia dichiarato inammissibile per la novità della questione posta, non è sufficiente che in appello sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori tabellari (Cass. n. 12408/11).

Orbene altrettanto vale per la scelta di uno piuttosto che un altro dei criteri tabellari, fondati su differenti elementi materiali.

Ne segue, dunque, che, se è vero che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda altresì l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, incluse l’età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare poi i correttivi in ragione della particolarità della situazione (salvo che l’eccezionalità del caso non imponga una motivata liquidazione senza fare ricorso a tale tabella), pur tuttavia, qualora la parte nel giudizio di appello abbia censurato la sentenza di primo grado dolendosi non già dell’applicazione di una tabella non imperniata sul sistema “a punti”, ma solo della sua applicazione nel minimo piuttosto che nel massimo o comunque senza adeguata personalizzazione, ove il giudice di appello abbia disatteso il motivo di appello così prospettato, quella stessa parte non può in sede di legittimità proporre un motivo di impugnazione diretto ad invocare l’applicazione di altra tabella prevedente il sistema c.d. “a punti”. La ragione è che in tale modo il ricorrente prospetta una questione nuova, esulante dall’ambito della cognizione siccome definitasi nel giudizio di merito, secondo il tenore del suo appello. L’inammissibilità del motivo discende da tale ragione, piuttosto che dall’esistenza di un ipotetico giudicato implicito, come ritenuto da altra decisione di questa Sezione (si allude a Cass. n. 26300 del 2021).

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“Fermo il principio per cui nella liquidazione equitativa del danno da perdita parentale va applicata la tabella c.d. “a punti”, ove la parte nel giudizio di merito non abbia mai lamentato l’adozione da parte del giudice di una diversa modalità di liquidazione del danno (in particolare tabella c.d. “a forbice”), ma solo la sua applicazione nel minimo o la mancata personalizzazione del danno, la richiesta di applicazione della tabella a “punti” in sede di legittimità è inammissibile trattandosi di questione nuova, essendo i diversi criteri tabellari fondati su distinti elementi materiali”.

1.2. Nel resto il motivo non offre alcun altro elemento atto a censurare la pronuncia d’appello che ha stabilito la validità del risarcimento operato dal primo giudice sulla base delle richiamate tabelle, senza specifica personalizzazione osservando che “nella specie tale stravolgimento (dell’esistenza non ordinario) non è stato né allegato essendosi l’odierna appellante limitata a generiche asserzioni non idonee a circostanziare il pregiudizio concretamente patito in conseguenza della perdita del coniuge né, tantomeno, provato”, osservazioni che infatti sono rimaste prive di alcuna critica.

2. Col terzo motivo, il cui esame per ragioni logiche va anteposto a quello del secondo, si lamenta la violazione degli artt. 2043,2056 e 2059 cod. civ., nonché vizio di motivazione apparente, in quanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che il presente giudizio non ricomprendeva, oltre al danno jure proprio, riconosciuto come l’unico rivendicato, anche quello jure hereditario patito dalla ricorrente in occasione del sinistro de quo agitur, e poi avrebbe operato la compensazione tra voci di danno disomogenee.

A parere della ricorrente, i giudici d’appello si sarebbero sul punto limitati ad osservare che “non risultano nella presente controversia esser stati addotti quanto al danno risarcibile, profili differenziali rispetto al giudizio proposto nei confronti del F.G.V.S (…) id est riferite al danno jure proprio”.

Tale danno, secondo la rappresentazione della ricorrente, sarebbe consistito nel danno alle cose appartenenti al de cuius ed in quello al c.d. “danno biologico terminale”, oltre al danno morale catastrofale

2.1. Sul punto va anzitutto osservato come la Corte territoriale abbia accertato che viceversa il presente giudizio non conteneva una valida richiesta di risarcimento del danno jure hereditario, là dove ha osservato che «il tenore chiaro e incontrovertibile del libello introduttivo del primo grado non lascia spazio a dubbi di sorta.

Va difatti rilevato che l’odierna appellante ha nella citazione del primo grado dedotto di aver diritto al risarcimento jure proprio indicando i diversi profili di pregiudizio “morale, esistenziale, patrimoniale e psichico” (cfr. pag. 7 citazione notificata il 16.9.2011)».

Il fatto che nell’atto d’appello poi si sia sostenuta l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver risarcito il danno spettante jure hereditario, null’altro ha determinato se non l’onere per il collegio di merito di esaminare, come sopra, l’oggetto effettivo del giudizio.

Quanto all’oggetto del giudizio relativo alla controversia col Fondo Vittime della Strada, anche sul punto la Corte territoriale non s’è affatto limitata all’osservazione sopra riportata, ma ha positivamente proceduto all’accertamento dello stesso osservando che “La transazione intervenuta tra M. e (OMISSIS) s.p.a.-F.G.V.S. risulta avere il medesimo oggetto” ricavando ciò ex art. 1362 cod. civ., dal comportamento complessivo tenuto dalle parti contraenti e dalla loro comune intenzione, che i giudici d’appello hanno ricavato dall’oggetto della controversia e dalla definizione a mezzo della transazione.

Sul punto la Corte territoriale riportava parti della citazione introduttiva di quel giudizio in cui si legge “a causa dell’illecito de quo (…) la signora M. A. V. pativa notevoli danni morali determinati dalla perdita affettiva del coniuge”.

Tali accertamenti non risultano contestati e neppure risulta allegata la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale poste alla base della relativa decisione.

Da quanto precede risulta infondata la censura, e quindi retta la decisione là dove ha ritenuto la coincidenza fra le voci risarcitorie relative ai due giudizi.

3. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2043,2055 e 2056, cod. civ., avendo proceduto la Corte territoriale, seguendo l’impostazione del Tribunale già censurata in sede d’appello, all’individuazione della percentuale ritenuta ascrivibile al comune (trenta per cento) e aver liquidato il dovuto proprio sulla base della stessa, pur essendo stata accertata la corresponsabilità del comune medesimo.

2.1. Il motivo, dunque, è basato sull’assunto per cui la Corte territoriale abbia liquidato solo la percentuale di danno attribuibile al comune (in altri termini il trenta per cento secondo i giudici di merito) e l’abbia compensata con quanto liquidato in riferimento al danno risarcito e riferibile all’auto rimasta ignota, per il cui danno ha pagato il Fondo Vittime della Strada, in separato giudizio conclusosi a mezzo di transazione.

Viceversa è fin troppo evidente che la Corte territoriale abbia stabilito che l’oggetto di quell’altro giudizio, poi appunto conclusosi con transazione, attenesse all’intero danno e proprio al danno poi fatto valere in questa sede (“La M. ha, nel suddetto giudizio sostenuto che la responsabilità per l’occorso del sinistro era da ascriversi in via esclusiva ad una BMW di colore scuro, non identificata”; pag. 7 della sentenza; “La M. non ha quindi dedotto l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli precedentemente denunciati, né ha agito per il residuo”, pag. 8 della sentenza; “Va peraltro ribadito che non risultano nella presente controversia esser stati addotti profili differenziali rispetto al giudizio proposto nei soli confronti del F.G.V.S., nel quale le richieste risarcitorie risultano esser state le medesime poi nuovamente formulate, id est quelle riferite al danno iure proprio della M. e per la perdita del rapporto parentale, pur declinate nelle diverse componenti indicate”; pag. 9).

Sul punto della coincidenza dell’oggetto dei due giudizi poi si richiama quanto osservato a proposito del motivo precedente.

Dunque la Corte ha ragionato nel senso che la somma percepita nel giudizio transatto, pari ad € 210.000,00 (al netto ovviamente delle relative spese) era da imputarsi all’intero danno reclamato in entrambi i giudizi, e quindi quello ad essa spettante, per le ragioni di cui al motivo precedente, pari ad € 165.000,00, era da intendersi interamente già risarcito, per cui la stessa Corte esternava nella motivazione le ragioni per cui non può ammettersi che il risarcimento possa risolversi in una locupletazione del danneggiato in presenza di più responsabili, avendo la disposizione di cui all’art. 2055 cod. civ. la sola funzione di garantire maggiormente l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria nella sua giusta portata (corrispondente al danno effettivamente subito).

Il motivo deve essere dunque respinto, poiché appunto la Corte territoriale ha inteso comparare due risarcimenti integrali relativi allo stesso danno.

Fermo restando che la stessa parte ricorrente ammette che la compensazione con l’aliunde perceptum per lo stesso titolo va “doverosamente” operata.

4. Il ricorso dunque va respinto, con aggravio di spese in capo alla parte ricorrente integralmente soccombente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cass. civ., III, ord., 22.01.2026, n. 1497

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