6. Questi i motivi articolati a sostegno dell’appello:
I) Violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994, che impone espressamente la previa fissazione di criteri di massima anche per la valutazione delle prove d’esame, sia scritte sia orali; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, illogicità, abnormità, arbitrarietà e irragionevolezza dei giudizi espressi, nonché difetto di motivazione per impossibilità di comprendere i criteri di valutazione della prova orale del ricorrente.
L’appellante critica l’appellata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i criteri di valutazione indicati dalla Commissione non fossero generici, sostenendo che detti criteri si sarebbero compendiati in una mera lista di parole; l’appellante critica, inoltre, il fatto che nel verbale del 22 marzo 2025 la Commissione ha indicato la risposta tipo che riteneva corretta per ciascuna domanda: la critica si fonda sul rilievo che i candidati non avrebbero potuto indovinare la risposta ritenuta corretta; inconferente sarebbe, in questo contesto, il richiamo, effettuato dal primo giudice, alla discrezionalità di cui dispone la pubblica amministrazione nella valutazione delle prove di concorso, dovendo essere assicurata uniformità valutativa, come imposto anche dall’art. 12 del D.P.R. n. 487/94 e dai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza;
II) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà per soggettività dei giudizi espressi, nonché difetto di motivazione per impossibilità di comprendere i criteri di valutazione della prova orale del ricorrente.
Con tale motivo l’appellante contesta che la Commissione abbia effettuato una attenta valutazione delle risposte date dall’appellante, rilevando che relativamente ad alcune domande la Commissione sembra non aver visto, e quindi considerato, alcune risposte, conseguentemente penalizzando l’appellante con un punteggio basso privo di motivazione: ciò sarebbe accaduto, in particolare, in relazione alle risposte date alle domande 1 e 7.
7. Prima di procedere con la disamina dei motivi d’appello deve precisarsi, in punto di fatto, che secondo quanto previsto nell’avviso pubblico il concorso prevedeva una prova scritta, che richiedeva la redazione di un elaborato vertente su 10 materie d’esame indicate nel bando, e una prova orale, alla quale sarebbe stato ammesso solo chi nella prova scritta avesse conseguito il voto minimo di sei decimi.
7.1. Ai fini della attribuzione dei voti relativi alle prove la Commissione individuava, prima dell’inizio delle prove, dei criteri generali di valutazione, che venivano articolati come segue:
“- Contenuto: Correttezza, Completezza, Concentrazione sull’essenziale, Capacità di astrazione, Capacità di applicazione, Originalità, Innovazione, Logica, Visione globale;
– Forma: Strutturazione chiara, Evidenziazione dell’essenziale, Formulazione efficace, Qualità linguistica (mancanza di errori grammaticali e ortografici, stile adeguato, espressioni pertinenti)
– Altro: Capacità di persuasione, Pensiero strategico.
Il punteggio complessivo nella graduatoria finale del concorso è dato dalla somma dei punteggi della prova scritta e della prova orale, solo se tutte sono positive. Normalmente ciascuna prova è valutata per un totale di 10 punti massimi. La commissione esaminatrice può comunque adottare
un diverso punteggio massimo se ritenuto più adatto alle specifiche prove d’esame. Chi non supera tutte le prove non supera il concorso e ne è escluso. Le modalità d’esame e l’assegnazione dell’eventuale punteggio diversificato verranno rese note in sede d’esame.”.
7.2. Sempre nel corso della prima riunione del 22 marzo 2023, data di inizio delle prove scritte, la Commissione redigeva un documento (prodotto come doc. 7 del ricorrente) nel quale per ciascuna delle 10 materie d’esame indicate nel bando si indicava, in forma di domanda, il titolo del tema elaborato dalla commissione nonché, sinteticamente, il contenuto essenziale dell’elaborato atteso.
7.3. L’elaborato scritto dell’appellante veniva valutato con attribuzione di singoli punteggi per ogni domanda: la relativa sommatoria, pari a 26 punti, esitava nel punteggio finale di 2,6 per ogni domanda: la copia del predetto elaborato prodotta in giudizio mostra varie sottolineature e segni grafici in rosso, con l’aggiunta di vari commenti, come punti interrogativi, “NO”, “fuori tema”, “testo scritto in modo da non consentire una interpretazione dei concetti espressi; mancanza di espressioni pertinenti e tecniche adeguate al tema”, “abrogato”, “sbagliato”; viene inoltre segnalata, nell’elaborato, la mancanza di risposta alla domanda 10.
8. Tanto premesso è possibile passare alla disamina dei motivi d’appello che possono essere esaminati congiuntamente e che vanno respinti.
8.1. Debbono essere preliminarmente esaminati i profili di censura con i quali si rileva la non correttezza delle valutazioni espresse dalla Commissione con riferimento all’elaborato dell’appellante ed alla graduatoria finale: a tale proposito il Collegio rileva che, in applicazione di un principio consolidato afferente le procedure selettive e concorsuali, l’appellante avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare il superamento della prova di resistenza: ovvero che, all’esito del giudizio e all’accoglimento di tali censure, all’appellante avrebbe dovuto essergli riconosciuto un punteggio minimo certo che gli avrebbe consentito di accedere alla prova orale. Tale dimostrazione non è stata data dall’appellante, che si è limitato a criticare la valutazione espressa dalla Commissione sul suo elaborato, senza fornire una spiegazione del motivo per cui avrebbe avuto diritto ad un voto più elevato ed in misura tale da accedere alla sufficienza; valga osservare, inoltre, che l’appellante si sofferma a criticare, in maniera più specifica, solo il voto “due” dato alle risposte relative alle domande 1 e 7, senza considerare lo zero assegnato alle risposte sulle domande 6 e 10, e ad altri voti bassissimi riportati in altre domande, di talché, anche a voler aggiungere, relativamente a ciascuna delle suddette domanda, altri quattro punti, il punteggio complessivo dell’appellante si assesterebbe su 34 (26 + 8), insufficiente a garantire la media aritmetica del 6/10 per ognuna delle 10 domande alle quali dovevano rispondere i candidati.
8.2 In effetti le critiche rivolte alle valutazioni della Commissione si risolvono nell’affermazione che l’operato di questa si sarebbe compendiato nella mera apposizione di segni grafici che non aiutano la comprensione della correzione: in realtà i segni grafici apposti sull’elaborato dell’appellante dimostrano che questo è stato attentamente valutato e letto dalla Commissione, tanto che a tratti sono stati chiaramente evidenziati passaggi oscuri o di contenuto erroneo; la valutazione è stata poi espressa, per ciascuna domanda, con un voto numerico che, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, costituisce una modalità sufficiente di espressione della valutazione di una prova nell’ambito di procedure selettive o concorsuali. Si ritiene, infatti, che in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845): ciò per la ragione che ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d’inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291).
8.3. Ebbene, il voto espresso dalla Commissione sull’elaborato dell’appellante non appare manifestamente illogico o fondato su travisamento, anche tenuto conto del fatto che la Commissione aveva indicato i parametri di riferimento che avrebbe applicato nella correzione degli elaborati, indicando anche il contenuto minimo richiesto nella risposta di ogni domanda. Contrariamente a quanto afferma l’appellante, la Commissione non si è limitata a fare una lista di parole: da una parte ha indicato il contenuto richiesto, d’altra parte ha indicato quelli che sono veri e propri parametri di valutazione (ad esempio: correttezza e completezza del contenuto; la qualità linguistica, la chiarezza e la essenzialità della forma; la capacità di persuasione).
8.4. Per quanto riguarda, specificamente, l’indicazione del contenuto minimo richiesto nella elaborazione di ognuna delle domande, si tratta, ad avviso del Collegio, di un altro passaggio essenziale e utile al fine di assicurare uniformità e omogeneità nella correzione degli elaborati, in particolare al fine di individuare i contenuti erronei o esorbitanti dal tema della domanda. Nel caso di specie si osserva, poi, che le 10 domande preparate dalla Commissione avevano natura largamente nozionistica, che lasciava ben poco spazio a ragionamenti o a valutazioni opinabili: indicando il contenuto richiesto in ogni risposta, dunque, la Commissione non pretendeva che il candidato tirasse a indovinare l’esatto contenuto da essa predisposto, ma solo di conoscere la normativa rilevante nei vari settori. L’appellante, peraltro, non ha neppure indicato eventuali errori che la Commissione avrebbe commesso nella predisposizione di tale contenuto minimo.
8.5. Accertato che la Commissione aveva predisposto, in maniera completa, i criteri di correzione degli elaborati, prima dell’inizio delle prove, ne consegue che il voto numerico utilizzato nella correzione degli elaborati non può considerarsi illegittimo per difetto di motivazione; lo stesso, inoltre, non appare manifestamente illogico o comunque inattendibili e come tale sindacabile in sede di giudizio amministrativo di legittimità.
9. L’appello è, conclusivamente, infondato.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 14.10.2025 n. 8036