Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Presidio di Ancona, indetto con Determina del Responsabile del Presidio di Ancona dell’ERAP n.61/RPAN del 14 marzo 2024.
All’esito dello svolgimento delle prove scritte e orali e della valutazione dei titoli posseduti, la Commissione, con Verbale del 9 settembre 2024 redigeva la graduatoria finale dei partecipanti al concorso, successivamente approvata in via definitiva con Determina del Responsabile del Presidio di Ancona n. 211/RPAN del 10 settembre 2024, pubblicata in pari data. In base a tale graduatoria l’Ing.Fabio Ciferri veniva collocato al 6° posto del risultato, pur avendo conseguito lo stesso punteggio (79,00) dell’odierna controinteressata collocata invece al 5° posto, in base al riconoscimento, in favore della stessa, del titolo di preferenza di cui al DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, costituito dall’avere a carico un figlio.
Il ricorrente sostiene di avere diritto a un maggiore punteggio della controinteressata in quanto in possesso del titolo di preferenza del lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione che ha indetto il concorso (Lett.d, art.5, DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023). Inoltre contesta la mancata valutazione del corso di oltre 30 ore per l’aggiornamento e la formazione di coordinatore per la sicurezza, con rilascio di attestato finale , che avrebbe comportato punti 0,25.
Contesta quindi la graduatoria limitatamente alla sua collocazione alla posizione n. 6 invece che alla n. 5, con i seguenti motivi di ricorso. con i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione della “lex specialis” costituita dal bando di gara. Mancata attribuzione del punteggio per il possesso di titolo specifico. Eccesso di potere per assente motivazione e mancata valutazione di titoli dei candidati. Parte ricorrente premette il proprio interesse al ricorso, in considerazione del fatto che, nonostante l’unico posto messo a concorso, la graduatoria ha validità almeno biennale con possibilità di scorrimento sia in ERAP sia in altre amministrazioni Contesta inoltre la mancata attribuzione del punteggio previsto dall’art. 11 del bando per ciascun corso di formazione di livello avanzato (0,25). Il ricorrente ha infatti dichiarato nella domanda di avere partecipato al Corso di Formazione/Aggiornamento quale Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori edili, della durata superiore alle 30 ore come richiesto dal bando, avendo peraltro conseguito l’attestato finale.
2) Illegittimità per violazione dell’art.16 del dpr 487/1994, errata applicazione degli artt.11 e 12 del bando di concorso, eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà ed errore nei presupposti In via del tutto subordinata e in caso di rigetto del precedente motivo, il ricorrente avrebbe diritto a usufruire del titolo di preferenza di cui alla lettera d) dell’art.5 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023. Il titolo non è stato valutato per la mancata indicazione, nella domanda di partecipazione al Bando, del possesso di tale titolo preferenziale come richiesto dagli artt. 11 e 12, 4° comma del Bando, che prescrivono tale requisito a pena di irrilevanza e mancata considerazione del requisito non dichiarato.
3) Violazione dell’art.16 del DPR 487/1994 e s.m.i.. eccesso di potere sotto il profilo dell’errore nei presupposti, per mancata applicazione dell’art.5 del bando di gara. Il titolo di preferenza posseduto cui si riferisce il ricorrente, è “aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione che ha indetto il concorso”, che nella elencazione di cui all’art.5 del DPR 82/2023 precede e prevale su quello vantato e riconosciuto dalla concorrente controinteressata. Inoltre, lo stesso bando stabilirebbe che il titolo possa essere acquisito d’ufficio.
4) Violazione dell’art.16 del DPR 487 del 1994 e s.m.i.. eccesso di potere per errore e mancata applicazione dell’art.12, comma 5 del bando, mancata verifica del possesso dei titoli preferenziali. Al ricorrente non potrebbe nemmeno essere addebitata la circostanza di non aver prodotto la dichiarazione di possesso del titolo di preferenza in questione entro il termine perentorio indicato dalla Amministrazione e prima dell’approvazione definitiva della graduatoria, in quanto tale termine non sarebbe mai stato reso noto dall’Amministrazione.
Si sono costituiti l’Amministrazione resistente e la controinteressata, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
1 Con riguardo al primo motivo, l’art. 11 del bando contiene una disposizione specifica per cui possono essere attribuiti “Per i corsi di formazione di livello avanzato in materie attinenti al posto da ricoprire (con superamento del test finale) della durata di almeno 30 ore conclusi nei 2 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando” punti 0,25 per corso, con un massimo di 0,50. Il medesimo articolo prevede in precedenza che “I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e devono essere autocertificati mediante compilazione del format predisposto sul portale InPA”. La Commissione, nel verbale di valutazione titoli del 7 settembre 2024, si limita a prendere atto dell’unica interpretazione possibile del bando, riportando che “I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (09/04/24) ad eccezione dei corsi di formazione valutabili tra i titoli di studio che devono essere necessariamente conclusi nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando (dal 20/03/22 al 20/03/24) come espressamente previsto dal bando.
1.1 Il corso di formazione di livello avanzato frequentato dal ricorrente si è, al contrario, concluso il 31 marzo 2024 e, conseguentemente, non può essere valutato. Il bando, peraltro non impugnato specificamente sul punto, non permette altre interpretazioni. Né è possibile individuare una gerarchia, come afferma il ricorrente, tra la disposizione generale per cui i titoli devono essere posseduti alla “data di scadenza del termine ultimo per presentazione della domanda di ammissione al concorso…” e la tabella per cui possono essere valutati i corsi di formazione avanzata “conclusi nei 2 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando…”. Infatti, la prima è una disposizione generale che riguarda tutti i titoli valutabili e la seconda una disposizione speciale, dal contenuto che non si presta a interpretazione (“antecedenti alla data di pubblicazione”). Si tratta di una disposizione del bando a tutti gli effetti, non impugnata. In ogni modo non appare manifestamente irrazionale la scelta dell’amministrazione di dettare una disciplina diversa, con riguardo alla finestra temporale che permette la valutazione, per una determinata categoria di titoli.
2 Gli altri motivi contestano, sotto diversi profili, la mancata valutazione del titolo preferenza del lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione che ha indetto il concorso (Lett.d, art.5, DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023), asseritamente posseduto dal ricorrente. Il ricorrente riporta, a sostegno della sua tesi, la condivisibile giurisprudenza per cui la l’omessa dichiarazione nella domanda di partecipazione dichiarazione del titolo di preferenza non impedisce la sua valutazione. La casistica citata dal ricorrente non riguarda però, almeno per la massima, situazioni analoghe al caso in esame.
2.1 Come già accennato, il Collegio non disconosce il principio giurisprudenziale secondo cui i titoli di preferenza, indicati nell’art. 5 del DPR 487/1994, sono valutabili sebbene non dichiarati nella domanda di partecipazione, ma posseduti all’atto della stessa ed esibiti nei termini previsti dal bando, in caso di superamento delle prove selettive (Tar Marche 15 gennaio 2024 n. 51, Cons. Stato 13 dicembre 2024 n. 9667). Le decisioni di cui sopra riguardano però casi differenti dal quello in esame. Infatti, mancava un’espressa previsione del bando di non valutabilità di tale titolo, anche ove effettivamente posseduto all’atto di presentazione della domanda e inviato nei termini assegnati all’uopo dall’amministrazione.
2.2 Nel caso in esame tale previsione è al contrario presente nel bando, che prevede chiaramente all’art. 12 “La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine decrescente di punteggio determinato sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun soggetto con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, c. 4, del DPR 487/1994, come modificato con DPR 82/2023 (Allegato B). L’appartenenza a una delle suddette categorie deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso nell’apposito spazio dedicato alla relativa segnalazione, a pena di irrilevanza”.
2.3 Questa disposizione deve essere letta unitamente alla dichiarazione effettuata dal ricorrente, nella domanda di partecipazione, “di non possedere titoli di preferenza ai sensi del DPR 82/2025.”
2.4 Parte ricorrente ha quindi espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione di non possedere titoli di preferenza ai sensi del DPR n. 82/2023. Pertanto opera nella fattispecie il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato VII, 2 settembre 2024, n. 7334, Tar Lazio Roma ord. 31 luglio 2025 n. 4123). L’inutilizzabilità è stabilita espressamente dal già citato articolo 12 del bando, che impedisce di prendere in considerazione il titolo.
2.5 Tratta invece un caso sostanzialmente analogo a quello in esame la sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato 1148/2019. In tale caso il bando “onerava i candidati di dichiarare, in seno alla domanda di partecipazione, il possesso di eventuali titoli di preferenza nonché il diritto alla riserva dei posti prevista per i funzionari direttivi aventi certi requisiti professionali. Il bando stesso sanzionava espressamente l’eventuale inosservanza della prescrizione con la non valutabilità del titolo non previamente dichiarato, in linea del resto con la previsione generale contenuta nell’art. 5 comma 4 del DPR n. 487 del 1994. E’ incontestato che l’appellante dichiarò di aver titolo alla riserva solo dopo lo svolgimento delle prove orali e che lo stesso invece, in seno alla domanda di partecipazione, aveva escluso espressamente di rientrare nel novero degli eventuali riservatari” ((Cons. Stato 19 febbraio 2019 n. 1148). Ancora, osserva la sentenza che il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato “in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’ amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (Cons. Stato 1148/2019 cit.). La sentenza citata è perfettamente in termini, in quanto, pur riguardando una riserva di posti, si sofferma su una disposizione del bando prevista sia per le riserve, sia per i titoli di preferenza, entrambi previsti dall’art. 5 del DPR 487/1994.
2.7 A differenza del caso trattato dalla sentenza appena citata, peraltro, il ricorrente ha reso noto il suo titolo solo dopo la pubblicazione della graduatoria.
2.8 Quanto sopra porta all’infondatezza anche del terzo e del quarto motivo di ricorso. Parte ricorrente non ha titolo a dolersi dell’assenza dello specifico avviso di cui all’art. 16 del DPR n. 487 del 1994, dato che egli stesso aveva dichiarato di non possedere alcun titolo e che il bando prescrive specificamente la pena di irrilevanza per la mancata indicazione del titolo nella domanda.
2.9 Infine, con riguardo alla disposizione di cui all’art. 5 del bando, per cui “ai fini dell’applicazione delle eventuali preferenze, ERAP Marche provvederà all’acquisizione d’ufficio del certificato di servizio prestato presso questa Amministrazione”, come del resto previsto in via generale dall’art. 16 del DPR n.487 del 1994, la sua applicazione non è rilevante. Infatti, in disparte la valutabilità del servizio prestato dal ricorrente come come titolo di preferenza, se pure l’Amministrazione deve procedere d’ufficio a acquisire la documentazione in suo possesso, ciò deve avvenire nei limiti del bando, che richiede a pena di irrilevanza la dichiarazione del possesso dei titoli (mentre il ricorrente ha specificamente dichiarato di non possederli nella domanda). Ne consegue, che per i principi sopra ricordati, non c’era alcun obbligo di acquisire eventuali titoli di preferenza non dichiarati e, in generale, di soccorso istruttorio.
3 Per quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1 La complessa interpretazione della giurisprudenza in tema di valutazione di titoli di preferenza consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
TAR MARCHE, II – sentenza 14.02.2026 n. 186