1. Il primo motivo di appello è rubricato: «Plurimi errores in iudicando – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4 del bando – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1431 e 1433 c.c. – Motivazione erronea e contraddittoria. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. – Violazione del principio della par condicio tra i candidati. – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione. – Violazione del principio di autoresponsabilità».
Parte appellante sostiene che:
– il Tar ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’attivazione del soccorso istruttorio, sulla base di delle seguenti considerazioni: (i) sussiste una fattispecie “di soltanto parziale allegazione” e non “di totale carenza allegatoria del requisito controverso”; (ii) esiste un “orientamento già espresso dalla Sezione su casi simili”; (iii) esiste la possibilità per l’Amministrazione di riconoscere l’errore commesso dalla candidata; (iv) la decisione di non aderire agli orientamenti più restrittivi della giurisprudenza relativi al soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure di selezione;
– la dott.ssa Palumbo ha omesso di dichiarare nella propria domanda di partecipazione il titolo relativo agli ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra P.A., valutabile ai sensi dell’art. 4 del bando, riguardante l’esperienza maturata nell’area di provenienza;
– ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (1,6 punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso uguale o superiore a sei mesi, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del bando), la dott.ssa Palumbo avrebbe dovuto compilare nel format online, fornito dall’Amministrazione, i campi relativi agli “Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA”, avendo, come dalla stessa asserito, una precedente esperienza presso la Camera di Commercio di Catanzaro dal 1° marzo 2000 al 1° marzo 2004 – area 2F2 – e dal 01.03.2004 al 11.06.2007 – area 2F3;
– il MEF: (i) non poteva procedere con l’attribuzione del relativo punteggio, con riferimento all’arco temporale intercorrente dal 01 marzo 2000 al 11 giugno 2007, senza alcuna dichiarazione in tale senso da parte della candidata nella domanda di partecipazione; e (ii) non poteva procedere all’integrazione della domanda presentata dalla dott.ssa Palumbo successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, stante, peraltro, il divieto in tal senso dell’art. 8, comma 4, del bando, che disponeva che «non sono ammesse e non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda in qualsivoglia modalità trasmesse successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa»;
– il Tar Lazio ha ritenuto che il pregresso servizio reso dalla candidata presso il MEF o altra PA prima del 11 giugno 2007, data in cui la stessa è divenuta dipendente di ruolo del MEF (inquadrata nell’Area 2, Posizione Economica F3, profilo professionale di assistente amministrativo), risultasse dall’informazione contenuta nella domanda, relativa alla “data di prima nomina nella PA” e, dunque, il 1° marzo 2000, ricorrendo “una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso bensì di soltanto parziale allegazione di detto requisito”;
– con questa informazione il Tar ha fatto riferimento al titolo di preferenza di cui all’art. 10, comma 3 del bando, ma la “data di prima nomina nella PA”, criterio di preferenza, che nel caso della dott.ssa Palumbo corrispondeva al 1° marzo 2000, nulla riferisce con riferimento al titolo valutabile relativo agli “Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA”, né ha posto l’Amministrazione nelle condizioni di effettuare il menzionato calcolo di cui all’art. 4 del bando per l’attribuzione del relativo punteggio;
– da tale da tale informazione il MEF non era in grado di: (i) evincere la durata del servizio reso dalla candidata presso altra Amministrazione, ben potendo non essere di carattere continuativo o riguardare un periodo inferiore ai 6 mesi, non conteggiabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del bando; (ii) verificare se il servizio svolto presso altra Pubblica Amministrazione sia intervenuto “nell’area”, perché, come disposto dal bando, risultava valutabile esclusivamente tale tipologia di servizio; (iii) evincere, infine, la Pubblica Amministrazione presso cui è stato reso il servizio, anche ai fini delle verifiche sul possesso dei titoli dichiarati;
– il titolo di preferenza, relativo alla “Data di prima nomina nella PA” non fa automaticamente presupporre il possesso del titolo valutabile relativo agli “Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA”;
– situazione ben diversa, idonea a consentire l’attivazione del soccorso istruttorio, sarebbe stata quella della esplicita dichiarazione del dato mancante, seppure in una sezione differente della domanda di partecipazione rispetto a quella a ciò deputata: si sarebbe trattato di un errore meramente materiale e riconoscibile dall’Amministrazione, suscettibile di correzione mediante soccorso istruttorio;
– nella vicenda de qua, invece, non vi è stato un semplice errore materiale, ma una omessa dichiarazione di un titolo valutabile: di conseguenza l’Amministrazione ha correttamente operato non consentendo alla candidata di integrare la propria domanda di partecipazione a termine già spirato;
– a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, dalla “Data di prima nomina” non possono desumersi implicitamente le informazioni relative a un titolo valutabile che l’odierna appellata avrebbe dovuto dichiarare in domanda, proprio alla luce del principio di autoresponsabilità che funge da limite per l’attivazione del soccorso istruttorio.
2.1 Parte appellante quindi critica gli argomenti posti dal Tar a fondamento della propria decisione (e dianzi richiamati).
2.1.1 Con riferimento all’affermazione del Tar di volersi uniformare all’orientamento espresso dallo stesso Tar su casi simili, si sostiene che il precedente di Tar Lazio 14798/2022 riguarda un caso diverso rispetto a quello in esame nel quale, come detto, non era possibile evincere dal titolo preferenziale del “Dato di prima nomina nella PA” alcuna informazione con riferimento al titolo valutabile non dichiarato dalla candidata, relativo agli “Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA”.
2.1.2 Con riferimento all’affermazione del Tar di volersi uniformare ai principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, si sostiene che la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 9/2014 non conforta affatto le conclusioni raggiunte dal Tar ma ritiene “in relazione alle procedure comparative e di massa” che “si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti.
2.1.3 Con riferimento al comportamento tenuto dall’Amministrazione si afferma che l’omessa dichiarazione di parte appellata non è in alcun modo addebitabile all’Amministrazione: la candidata avrebbe potuto, visualizzando il riepilogo dei dati dichiarati fornito dal sistema prima dell’inoltro della domanda, rendersi tempestivamente conto dell’omessa dichiarazione dei dati in questione. Anche in questo caso viene contestata la pertinenza al caso di specie dei precedenti citati dal Tar in materia di riconoscibilità dell’errore.
2.1.4 Con riferimento all’affermazione del Tar di non voler aderire agli orientamenti più restrittivi della giurisprudenza sul soccorso istruttorio si sostiene che (i) i precedenti citati al primo giudice riguardano le procedure concorsuali in senso generale e (ii) il Tar si riferisce a “meri errori formali”, mentre nella circostanza in esame si tratta della mancanza di una dichiarazione, a cui conseguirebbe una integrazione della domanda di partecipazione e non una semplice correzione di un errore formale. Si ribadisce che nella vicenda de qua la dott.ssa Palumbo ha omesso di dichiarare un titolo valutabile; pertanto, non è stata diligente e consentirle di integrare la domanda presentata dopo la scadenza prevista dal bando produrrebbe nei relativi confronti un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati e in palese violazione del principio della par condicio.
2.1.4.1 Parte appellante conclude sul punto affermando che:
– i precedenti citati dal Tar non confortano la decisione dallo stesso raggiunta;
– nella vicenda in esame la compilazione del format per l’inoltro della domanda di partecipazione si presentava come un’attività di tutt’affatto agevole esecuzione da parte dei candidati, che erano tenuti a compilare tutti i campi, ai fini della valutazione e dell’attribuzione del relativo punteggio, non potendo certo essere tratti in errore, né giustificati e, a maggior ragione rimessi in termini, per l’inesattezza e/o incompleta compilazione del modulo;
– la dott.ssa Palumbo non ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione un titolo valutabile e il MEF non poteva riconoscere l’omessa dichiarazione, né tanto meno evincere il titolo mancante da un titolo di preferenza;
– nella vicenda de qua, non avendo la candidata commesso un errore meramente formale, ma una vera e propria omissione di una dichiarazione, correttamente l’Amministrazione ha ritenuto di non attivare il soccorso istruttorio, non potendo consentirle di integrare la domanda presentata dopo la scadenza dei termini previsti dal bando, in violazione del principio della par condicio dei candidati e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.;
– il punteggio è stato, pertanto, attribuito alla dott.ssa Palumbo sulla base di quanto dichiarato dalla candidata e non poteva essere incrementato valorizzando un titolo dalla stessa non indicato nel format online, anche in virtù del menzionato principio di autoresponsabilità;
– sussistendo, dunque, due orientamenti (uno restrittivo e l’altro meno restrittivo) in tema di soccorso istruttorio, il MEF ha correttamente operato nell’aderire all’orientamento del Consiglio di Stato, applicando i principi a tutti i candidati, senza effettuare disparità di trattamento.
3. Il MEF ha invocato da questo Collegio, «laddove ne ravvisi i presupposti di necessità, l’autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami».
4. Nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione, la difesa del MEF ha sostenuto che:
– Cons. Stato, Sez. I, Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2025, Numero Affare 00431/2024 ha reso il parere n. 272 del 31 marzo 2025 nell’ambito del procedimento incardinato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dal sig. Andrea Franco Fazio;
– il menzionato parere riguarda la medesima procedura cui ha partecipato l’odierna appellata;
– in detto parere si legge quanto segue:
«2.1. Invero era onere del ricorrente indicare tempestivamente nella domanda di partecipazione al concorso il periodo di servizio utile ai fini della relativa valorizzazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (nel caso di specie il periodo di servizio prestato dal 17 febbraio 1999 al 18 aprile 2004, quale assistente ex sesto livello presso il Ministero dei lavori pubblici.
La giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2023, n. 9269) è ferma nel ritenere che nel produrre la documentazione richiesta dal bando di concorso vale il principio di autoresponsabilità del candidato che non può determinare un aggravamento del complesso iter procedimentale del concorso per rimediare alle sue sviste o alle sue omissioni, tant’è che opera il divieto del soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali (volto a garantire la par condicio dei concorrenti).
Non può pertanto essere imputato all’Amministrazione l’aver riconosciuto al ricorrente soltanto l’anzianità di servizio dal 19 aprile 2004 (data di ingresso per mobilità volontaria nel ruolo MEF) senza quella corrispondenza al servizio prestato dal 17 febbraio 1999 al 18 aprile 2004, come dipendente del Ministero dei lavori pubblici, nella medesima area (degli Assistenti o equivalente), che sarebbe valso al ricorrente l’attribuzione di 8 punti, ciò essendo derivato esclusivamente dal mancato inserimento di quel periodo nella domanda di partecipazione al concorso proprio da parte del ricorrente.
2.2. Peraltro, come dedotto dall’Amministrazione senza che il ricorrente abbia svolto al riguardo alcuna controdeduzione, la procedura di presentazione della domanda di partecipazione al concorso prevedeva che il riepilogo dei dati inseriti nella domanda fosse comunque visibile e scaricabile già immediatamente dopo l’inoltro della stessa: così che in definitiva, utilizzando l’ordinaria diligenza, il ricorrente avrebbe potuto verificare la correttezza dei dati inseriti ed avrebbe potuto procedere a depositare nel termine di scadenza una nuova completa domanda in sostituzione o a completamento della prima, cosa che invece non è accaduto. […]».
5. La difesa di parte appellata sostiene l’infondatezza dell’appello sulla base dei seguenti argomenti:
– il primo Collegio ha già motivatamente esplicitato le ragioni per le quali la fattispecie concreta non possa essere qualificata come “omessa dichiarazione di un titolo valutabile”, risultando per tali ragioni pienamente legittima l’attivazione del soccorso istruttorio;
– il MEF era perfettamente a conoscenza (anche ai sensi dell’art. 18 della legge n. 241/1990) di tutti i dati relativi all’esperienza professionale maturata dalla dott.ssa Palumbo nell’area di provenienza equivalente di altro comparto già cristallizzati nel fascicolo personale e negli stati matricolari, essendo l’odierna appellata transitata nel MEF a seguito di mobilità volontaria in data 11.6.2007 (mantenendo l’inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 1406 c.c.);
– la procedura telematica prevista per la compilazione e la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per cui è causa era tutt’altro che di “agevole esecuzione”. In realtà, l’equivocità della piattaforma di presentazione della domanda e del relativo “Manuale utente” è stata la causa dell’errore materiale commesso dalla dott.ssa Palumbo e da una moltitudine di suoi colleghi (alcuni dei quali hanno pure inteso proporre ricorso dinanzi il TAR Lazio, definiti con Sentenze nn° 13878 del 9.7.2024, 15436, 15442 e 15464 del 30.7.2024).
5.1 Con riferimento ai presupposti per attivare il soccorso istruttorio, parte appellata sostiene che:
– il MEF avrebbe dovuto attivare nel caso di specie il potere-dovere di soccorso istruttorio, a maggior ragione ove si consideri come la dott.ssa Palumbo, in tale sede, non avrebbe introdotto elementi di novità rispetto al contenuto della domanda originariamente presentata (il cui contenuto era stato per tale aspetto precompilato), essendo quest’ultima già comprensiva della data di esperienza professionale valutabile quale titolo (“ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA”);
– alla luce del contenuto della domanda di partecipazione, l’errore commesso dalla dott.ssa Palumbo in fase di compilazione era certamente riconoscibile da parte dell’Amministrazione, legittimando l’attivazione del soccorso istruttorio.
5.2 Con riferimento alla conoscenza da parte del MEF, dei dati relativi all’esperienza professionale maturata dalla dott.ssa Palumbo nell’area di provenienza equivalente di altro comparto parte appellata sostiene che:
– l’Amministrazione appellante omette di considerare come, in realtà, fosse perfettamente a conoscenza di tutti i dati relativi all’esperienza professionale maturata dalla dott.ssa Palumbo nell’area di provenienza equivalente di altro comparto, con ogni conseguente illegittimità della mancata attribuzione del relativo punteggio dovuto;
– la dott.ssa Palumbo: (i) è stata assunta in data 1.3.2000 presso la Camera di Commercio di Catanzaro con inquadramento B3 (poi trasformato in B4 a seguito di progressione orizzontale e, quindi, C per progressione verticale), rientrante in un’area equivalente di altro comparto rispetto alla seconda “seconda di cui al CCNL comparto Ministeri 2006/2009”, così come espressamente richiesto dal bando concorsuale; (ii) è transitata presso il MEF a seguito di procedura di mobilità volontaria in data 11.6.2007, mantenendo l’inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’Amministrazione di provenienza ai sensi dell’art. 1406 c.c. (in virtù del quale rimangono immutati gli elementi oggettivi essenziali, comportando soltanto il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti e obblighi);
– tali circostanze sono cristallizzate nel fascicolo personale e negli stati matricolari acquisiti dalla dott.ssa Palumbo presso il MEF in sede di accesso (cfr. allegato n° 14 al ricorso introduttivo di primo grado), tutti dunque già in possesso dell’Amministrazione resistente;
– per tali ragioni, anche a prescindere dalla necessità di attivare il potere-dovere del soccorso istruttorio, l’Amministrazione appellante avrebbe dovuto acquisire i suindicati dati ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre Pubbliche Amministrazioni”;
– peraltro, l’esistenza della dichiarazione resa dalla dott.ssa Palumbo sotto la voce “data di prima nomina nella P.A.” (coincidente e valida anche per “ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra P.A.”) non avrebbe fatto gravare in capo all’Amministrazione appellante l’avvio di una ricerca “al buio”.
5.3 Ancora sulla conoscenza, da parte del MEF, dei dati relativi all’esperienza professionale maturata dalla dott.ssa Palumbo nell’area di provenienza equivalente di altro comparto e sul conseguente potere-dovere dell’Amministrazione resistente di attivare il soccorso istruttorio, parte appellata sostiene che in ragione della equivocità della piattaforma di presentazione della domanda di partecipazione in via telematica e del relativo “Manuale utente” – equivocità oggettiva (avendo offerto il Sistema la data di esperienza e non richiesto quale obbligatoria la redazione dei campi non contrassegnati dall’asterisco, tra cui quello dell’ulteriore esperienza), tale da affievolire il principio della “autoresponsabilità” – la dott.ssa Palumbo ha subìto il danno di non poter accedere a una procedura di progressione verticale che invece avrebbe meritato di ottenere ab origine stante l’incontestato possesso dei requisiti richiesti, senza alcuna necessità di rivolgersi alla giustizia amministrativa.
5.4 Parte appellata sostiene sussistere una differenza tra il caso di specie e quello scrutinato dalla Sezione I del Consiglio di Stato, in sede consultiva, con parere n° 272 del 31.3.2025. In particolare si sostiene che:
– si tratta di un provvedimento reso in ragione di censure differenti (in sede di ricorso straordinario è stato proposto un “[…] unico motivo di diritto imperniato sulla violazione dell’art. 18 l. 241/1990 in quanto, secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare d’ufficio il suo stato di servizio essendo in possesso dello stato matricolare […]”) rispetto a quelli proposti dalla dott.ssa Palumbo dinanzi al TAR Lazio e, pertanto, inconferente rispetto al caso di specie;
– nel suindicato parere n. 272/2023, la Sezione I del Consiglio di Stato non ha affrontato le specificità del caso in esame, tutte meticolosamente sottoposte dalla dott.ssa Palumbo in sede di proposizione del ricorso.
6. L’appello è fondato.
Il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione: ciò in ragione del più generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare la par condicio, nonché la massima accelerazione possibile nelle procedure, così che ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati. Del resto il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale: consentire ad un candidato di dichiarare, con un termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato ovvero anche acquisire d’ufficio documenti o notizie utili per il candidato che non ha li correttamente indicati significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
Nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’ art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Cons. Stato, sez. V, 06/09/2024, n. 7471).
Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso (Cons. Stato, sez. VII, 02/09/2024, n. 7334).
Nel caso di specie il MEF non poteva procedere con l’attribuzione del relativo punteggio, con riferimento all’arco temporale intercorrente dal 1° marzo 2000 al 11 giugno 2007, senza alcuna dichiarazione in tale senso da parte della candidata nella domanda di partecipazione; e non poteva procedere all’integrazione della domanda presentata dalla dott.ssa Palumbo successivamente alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande, stante, peraltro, il divieto in tal senso dell’art. 8, comma 4, del bando, che disponeva che «non sono ammesse e non saranno prese in considerazione integrazioni della domanda in qualsivoglia modalità trasmesse successivamente al termine di scadenza di presentazione della stessa».
Il primo giudice ha fatto riferimento al titolo di preferenza di cui all’art. 10, comma 3 del bando, ma la “data di prima nomina nella PA”, criterio di preferenza, che nel caso della dott.ssa Palumbo corrispondeva al 1° marzo 2000, nulla riferisce con riferimento al titolo valutabile relativo agli “Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA”, né ha posto l’Amministrazione nelle condizioni di effettuare il menzionato calcolo di cui all’art. 4 del bando per l’attribuzione del relativo punteggio.
Da tale da tale informazione il MEF non era in grado di evincere la durata del servizio reso dalla candidata presso altra Amministrazione, ben potendo non essere di carattere continuativo o riguardare un periodo inferiore ai 6 mesi, non conteggiabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del bando; non poteva verificare se il servizio svolto presso altra Pubblica Amministrazione sia intervenuto “nell’area”, perché, come disposto dal bando, risultava valutabile esclusivamente tale tipologia di servizio; non poteva evincere, infine, la Pubblica Amministrazione presso cui è stato reso il servizio, anche ai fini delle verifiche sul possesso dei titoli dichiarati.
Il titolo di preferenza, relativo alla “Data di prima nomina nella PA” non fa automaticamente presupporre il possesso del titolo valutabile relativo agli “Ulteriori periodi nell’area presso MEF o altra PA”.
Nel caso di specie non vi è stato un semplice errore materiale, ovvero una parziale allegazione, ma una omessa dichiarazione di un titolo valutabile: di conseguenza l’Amministrazione ha correttamente operato non consentendo alla candidata di integrare la propria domanda di partecipazione a termine già spirato.
7. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
Non esistono i presupposti di necessità per autorizzare la notifica per pubblici proclami come richiesto da parte appellante.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
CONSIGLIO DI STATO, VI – sentenza 29.10.2025 n. 8376
 
								