Concorsi ed esami – Quesiti a risposta multipla, criteri di elaborazione e legittimità

Concorsi ed esami – Quesiti a risposta multipla, criteri di elaborazione e legittimità

1. Con ricorso notificato e depositato il 7 settembre 2023 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti indicati in epigrafe.

Hanno esposto in fatto che, in attuazione del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 694 del 30 maggio 2023, con bando emanato con decreto rettorale n.176/2023 prot.n. 0029543 -III/4 del 8 giugno 2023, l’Università degli Studi di Foggia aveva indetto un concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

La prima prova di accesso consisteva nella somministrazione di un test preliminare di 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, tra le quali il candidato doveva individuare l’unica esatta; la risposta corretta a ogni domanda valeva 0,5 punti mentre la mancata risposta o la risposta errata 0 (zero) punti.

Il bando prevedeva che alla successiva prova scritta e/o pratica sarebbero stati ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine e/o grado. La graduatoria degli ammessi sarebbe stata redatta sulla base del punteggio riportato nel test preselettivo e sarebbero stati ammessi alla prova successiva anche coloro che, all’esito della prova preselettiva, avessero conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

I ricorrenti partecipavano alla prova preselettiva, risultando, in un primo momento, ammessi alla fase successiva della selezione, avendo tutti conseguito un punteggio pari a 21.

Successivamente, a seguito delle segnalazioni pervenute al Cineca da parte di alcuni candidati circa la contestuale correttezza simultanea di due risposte a uno dei quesiti formulati nella prova preselettiva, l’Università resistente riconosceva per il suddetto quesito l’esistenza di due risposte corrette anziché una sola, procedendo alla rettifica della precedente graduatoria, con conseguente esclusione dei ricorrenti, poiché la soglia di sbarramento utile al superamento della prova, stante l’intervenuta correzione, diveniva pari al punteggio di 21,5.

2. In seguito a detta esclusione i ricorrenti hanno quindi proposto il ricorso in epigrafe, affidato ad un unico motivo di gravame, così rubricato:

Violazione e falsa applicazione del bando di ammissione al corso TFA sostegno VIII ciclo, anno accademico 2022/2023, decreto del rettore n. 176/2023, dell’Università degli studi di Foggia, dell’art. 6 del d.m. 30 settembre 2011. Violazione e falsa applicazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio, trasparenza ed imparzialità di cui all’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorsualità e del principio meritocratico. Eccesso di potere. Manifesta illogicità. Difetto di motivazione. Difetto istruttorio. Erroneità dei presupposti.

La correzione operata dall’Ateneo foggiano è illegittima in quanto contraria al bando di concorso pubblicato dall’Università di Foggia nonché in palese contrasto con l’essenza stessa della prova che avrebbe dovuto prevedere una, e una soltanto, risposta esatta per quesito onde evitare che i partecipanti fossero posti nell’incertezza di quale fosse l’unica risposta corretta e, soprattutto, onde evitare una disparità di trattamento con chi, per mera fortuna, si è potuto agevolare di una risposta esatta in più che ha permesso di “scavalcare” gli altri concorrenti che avevano dato 42 risposte esatte su un totale di 60 quesiti.

I ricorrenti, avendo risposto esattamente a 42 domande su 60, prescindendo dalla doppia risposta esatta de qua, hanno lo stesso diritto di essere ammessi alla prova scritta di chi risulta ammesso con punteggio di 21,50/30 che – in assenza della “doppia risposta esatta” – avrebbe totalizzato lo stesso e medesimo punteggio degli odierni ricorrenti (21/30).

3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in data 12 settembre 2023, instando per la reiezione del ricorso.

4. Con decreto n. 5655 dell’8 settembre 2023 il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza cautelare monocratica, rinviando l’esame della richiesta dello svolgimento di eventuali prove suppletive alla fase collegiale del giudizio. Con ordinanza n. 6624 del 4 ottobre 2023, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, autorizzando i ricorrenti a sostenere le prove suppletive di accesso al TFA.

5. In data 9 novembre 2023 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, impugnando i successivi atti e le ulteriori graduatorie gradatamente pubblicate dall’Università degli Studi di Foggia e ribadendo le medesime doglianze dedotte nel ricorso introduttivo.

6. Con decreto presidenziale n. 7063 del 13 novembre 2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

7. Integrato il contraddittorio, la trattazione nel merito, inizialmente fissata per il 19 giugno 2024, a seguito di due rinvii è stata poi effettuata all’udienza pubblica del 2 luglio 2025, in vista della quale la difesa di parte ricorrente ha depositato documentazione e memorie.

In particolare, con memoria del 27 maggio 2025 la difesa dei ricorrenti ha dichiarato che, nelle more della definizione del presente gravame, è venuto meno l’interesse a una pronuncia nel merito per i seguenti sei ricorrenti: L’Abbate Ciro, Morella Ornella, Moretti Ada, Nardone Dario, Amoruso Fiorella e Mauriello Amelia.

8. All’esito dell’udienza pubblica del 2 luglio 2025, il Collegio ha trattenuto definitivamente la causa in decisione.

9. In limine litis, occorre dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse in capo ai ricorrenti L’abbate Ciro, Morella Ornella, Moretti Ada, Nardone Dario, Amoruso Fiorella e Mauriello Amelia, nei confronti dei quali va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

10. Con riguardo agli altri ricorrenti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti meritano accoglimento.

In effetti, il Collegio osserva che la questione è stata già esaminata da Tribunale Amministrativo della Puglia (T.AR. Puglia, Bari, sezione I, n. 304 del 5 marzo 2025) con riferimento alla posizione di altri candidati esclusi dall’ammissione alla prova successiva con lo stesso provvedimento impugnato in questa sede (elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso denominato “Esito Prova Preselettiva – Secondo Grado” UNI_FG – Prot. n. 0035675 -I/7 del 18/07/2023).

Intende il Collegio, al riguardo, integralmente riportarsi alla citata sentenza, dalle cui argomentazioni e conclusioni il Collegio non ha ragione di discostarsi e che di seguito si riportano:

In particolare, è necessario preliminarmente rilevare che nelle procedure concorsuali fondate su prove d’esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell’Amministrazione. Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l’univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati. Al contrario, l’eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, è senz’altro illegittimi poiché “l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 3183/2021).

Peraltro, con riguardo al caso di specie, l’erroneità del quesito somministrato è stata riconosciuta ufficialmente sia dalla struttura che lo ha elaborato (il Cineca) sia dalla stessa Amministrazione resistente, che ha, per questo motivo, rielaborato la graduatoria in oggetto. Pertanto, posto che non è in discussione l’erroneità della formulazione di una delle domande del test preselettivo, questo Collegio deve rilevare l’illegittimità dell’azione amministrativa, che, alla luce delle considerazioni suesposte, risulta manifestamente irragionevole. D’altronde, l’incongruità della scelta dell’Amministrazione resistente si deduce anche dalla constatazione che l’erronea formulazione delle domande e, quindi, l’illegittima somministrazione del quesito, non possa incidere negativamente sui concorsisti, che hanno fatto evidente affidamento sulla correttezza e non erroneità dell’attività amministrativa. Di conseguenza, considerato che del quesito medesimo non si sarebbe dovuto tener conto ai fini del calcolo del punteggio degli ammessi in quanto erroneamente formulato, l’Università resistente non avrebbe potute valorizzare – in senso negativo per i partecipanti alla selezione – le risposte errate ad un quesito erroneo. Il legittimo affidamento riposto dai ricorrenti nella correttezza del modus operandi dell’Amministrazione trova, inoltre, immediato riscontro nel Bando di concorso, in base al quale “il candidato deve individuare l’unica [risposta] esatta”. Pertanto, la scelta dell’Università di Foggia di revocare la prima graduatoria e attribuire il relativo punteggio a tutti i partecipanti che abbiano individuato una delle due risposte corrette rappresenta una soluzione contraria, oltre che a mera logica, anche alle stesse testuali previsioni della lex specialis, rappresentata dal bando, e, quindi, non può che essere qualificata come illegittima, in quanto presuppone che per alcune domande le risposte corrette sarebbero potute anche essere più di una.

Conseguentemente, l’Amministrazione, acclarata l’erronea somministrazione del quesito, avrebbe dovuto attribuire a tutti i partecipanti il punteggio assegnato alla domanda non corretta, ovvero annullare de plano il quesito, considerandolo irrilevante per tutti i candidati ai fini della definizione della graduatoria finale. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, nella sentenza n. 4358 del 18 settembre 2017, ove si è riconosciuto l’inammissibilità di “una valutazione “virtuale” dei quesiti sterilizzati, basata sul fatto che alcuni avrebbero comunque fornito la risposta esatta, posto che le risposte a tali quesiti semplicemente non potevano essere più considerate”. Al contrario, la neutralizzazione della domanda sbagliata “non [può] determinare alcuna alterazione della par condicio dei concorrenti e quindi la violazione di un principio il cui rispetto è fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche”, trattandosi di “un’operazione neutra sotto il profilo del risultato finale e dell’assetto terminale della graduatoria” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4358; nello stesso senso anche Sez. III, n. 158 del 5 gennaio 2021)”.

11. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno dichiarato improcedibili con riguardo ai sei ricorrenti rinuncianti mentre vanno accolti per tutti gli altri ricorrenti, con conseguente annullamento degli atti impugnati recanti l’esclusione degli stessi dalla partecipazione alla prova scritta.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

TAR LAZIO – ROMA, IV BIS – sentenza 14.10.2025 n. 17627

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