Concorsi ed esami – Nozione e qualificazione della prova pratica nella selezione

Concorsi ed esami – Nozione e qualificazione della prova pratica nella selezione

Il ricorso è infondato.

La questione sottoposta al Collegio concerne la qualificazione della prova pratica e la sua compatibilità con una modalità di svolgimento per iscritto.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la “prova pratica” non coincide necessariamente con una esercitazione materiale o manuale, potendo consistere anche in una simulazione descrittiva o applicativa, purché il contenuto dell’elaborato consenta di accertare la capacità del candidato di tradurre in comportamenti operativi le conoscenze professionali acquisite.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza che ha escluso che la sola forma scritta muti la natura della prova pratica, qualora resti intatta la sua finalità applicativa e verificabile l’attitudine del candidato a operare in contesti concreti (Cons. Stato, III, 14 novembre 2017, n. 5238).

La stessa impostazione è accolta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la “prova pratica” non si identifica con quella “manuale”, potendo consistere in un elaborato descrittivo e argomentativo volto a misurare l’attitudine all’applicazione di procedure operative, essendo il discrimine tra prova teorica e pratica dato dal contenuto delle domande e delle risposte richieste, non dal mezzo impiegato (Cass., Sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22907; id., 8 luglio 2021, n. 19521).

Applicando tali principi al caso concreto, emerge che la traccia sottoposta ai candidati ha riguardato aree operative tipiche della figura dell’operatore socio-sanitario (trasporto del paziente, rilevazione dei parametri vitali, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, gestione dei rifiuti sanitari, preparazione del carrello dialisi).

La Commissione esaminatrice ha inoltre predeterminato criteri di valutazione fondati sull’aderenza alla traccia, sull’appropriatezza metodologica e sulla correttezza procedurale, con indicatori di chiarezza espositiva e coerenza logica che – lungi dal trasformare la prova in esercizio teorico – garantiscono la comparabilità e l’intelligibilità delle soluzioni, aspetti funzionali alla valutazione omogenea dei candidati.

In assenza di macroscopica illogicità o travisamento, il sindacato del giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni tecniche della Commissione, cui spetta la discrezionalità nella scelta delle modalità di verifica delle competenze professionali, purché non si traducano in manifesta incongruenza rispetto all’obiettivo del bando. La discrezionalità dell’agire della Commissione emerge plasticamente dall’art. 14 del D.P.R. 220/2001 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), laddove stabilisce che “Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.”.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di legittimità dell’operato della Commissione, né ha prospettato una concreta prova di resistenza, cioè l’evidenza che, in diverso assetto della prova, avrebbe conseguito un punteggio idoneo all’ammissione o alla nomina.

Nel contenzioso concorsuale l’onere di allegare e provare la c.d. prova di resistenza incombe sul ricorrente; in difetto, la domanda si risolve in una mera pretesa all’astratta regolarità della procedura, priva di interesse giuridicamente rilevante (v. TAR Sicilia, Palermo, II, 3 febbraio 2025, n. 283; id. IV, 31 luglio 2025, n. 1596).

Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, elementi oggettivi idonei a dimostrare che, in diverso assetto della prova o in presenza di criteri valutativi differenti, avrebbe conseguito un punteggio utile all’idoneità o comunque a modificarne l’esito: la mera prospettazione di una diversa impostazione della traccia o di criteri più favorevoli non integra, di per sé, la prova dell’utilità dell’annullamento richiesto.

In definitiva, non risultando vizi sostanziali o procedimentali idonei a inficiarne la legittimità degli atti impugnati, il ricorso va rigettato, con salvezza degli atti impugnati.

Quanto alle spese di lite, si ritiene che la peculiarità della vicenda, la novità e complessità delle questioni giuridiche relative alla qualificazione della prova pratica e alla sua compatibilità con la forma scritta, nonché la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, integrino giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti costituite, mentre nulla va disposto nei confronti di Fausto Vaccarella, non costituitosi in giudizio.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 09.12.2025 n. 2698

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