1. Premesso che parte ricorrente:
– ha presentato domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui al d.d.g. n. 2269/2024;
– nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento della prova preselettiva, non si è presentata presso la sede stabilita;
– con il presente ricorso ha esposto, in fatto, di non aver potuto raggiungere la sede d’esame e, conseguentemente, di non aver potuto prendere parte alla prova preselettiva fissata per il giorno 3 ottobre 2025, a causa dell’ingorgo stradale determinato dallo sciopero generale indetto nella medesima data;
– con l’unico motivo di ricorso, ha lamentato la violazione dei principi di favor partecipations, buon andamento dell’attività amministrativa, legittimo affidamento, buona fede e correttezza, oltre che l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, dal momento che la mancata partecipazione alla prova preselettiva non sarebbe ad ella imputabile, ed ha dunque chiesto di essere ammessa alla prova asincrona prevista, per le candidate in stato di gravidanza, per il giorno 16 dicembre 2025 ovvero che sia calendarizzata una prova ad hoc solo per ella o, in alternativa, che sia ammessa direttamente alle prove scritte ovvero, in subordine, che venga calendarizzata ex novo la prova preselettiva con la sua partecipazione;
2. Considerato che con decreto presidenziale n. 6695 del 29 novembre 2025 è stata rigettata la richiesta di misure cautelari monocratiche;
3. Rilevato che sussistono i presupposti per definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui le parti sono state rese edotte, come attestato dal verbale d’udienza;
4. Rilevato infatti che l’art. 4, comma 4, del bando di concorso dispone che: “la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso”;
5. Rilevato che, per consolidata giurisprudenza amministrativa, costituisce “principio d’ordine generale, immanente nel sistema e, peraltro, previsto nella lex specialis del concorso, quello secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato con conseguente sua esclusione dalla selezione” (Consiglio di Stato, Sez. VII, n.10914 del 13 dicembre 2022; anche Consiglio di Stato, Sez. VII, n.766 del 24 gennaio 2024 e n. 4561 del 22 maggio 2024);
6. Rilevato che, nel caso di specie, l’evento impeditivo era persino previsto, in quanto programmato ed autorizzato anzitempo, trattandosi di sciopero generale nazionale, con la conseguenza che i correlati disagi stradali, che non hanno consentito alla ricorrente di raggiungere la sede di concorso, erano prevedibili con l’uso dell’ordinaria diligenza;
7. Ritenuto che siffatta circostanza rende inconferente l’invocato orientamento giurisprudenziale, che ha invece riguardo ad un evento documentato – la chiusura in via emergenziale della strada – del tutto imprevisto ed imprevedibile, “e dunque è riconducibile a circostanze totalmente estranee alla sfera di controllo della ricorrente, e del tutto prive di collegamento con la sfera soggettiva di quest’ultima” (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 829 del 2024), che non possono essere assimilati – come la medesima pronuncia ha avuto cura di precisare – “alla categoria degli impedimenti soggettivi veri e propri, pur non imputabili alla parte”;
8. Ritenuto, pertanto, di dover rigettare il ricorso in questione, attesa la sua manifesta infondatezza;
9. Ritenuto, infine, che le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
TAR LAZIO – ROMA, III BIS – sentenza 17.01.2026 n. 987