– il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto;
– infatti, dalla consulenza tecnica disposta dalla Sezione è emerso che, effettivamente, come dedotto in ricorso, vi è stato uno scambio di elaborati per cui quello che ha ricevuto il giudizio negativo della Sottocommissione non appartiene alla ricorrente;
– da quanto precede, in accoglimento del ricorso gli atti impugnati devono essere annullati;
– le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo;
– il compenso del consulente tecnico d’ufficio, che sarà liquidato con successivo provvedimento, va definitivamente posto a carico dell’amministrazione soccombente;
TAR CAMPANIA – NAPOLI, VIII – sentenza 15.10.2025 n. 6740