1) Parte ricorrente, premettendo di aver sostenuto, presso la Corte di Appello di Firenze, la prova scritta in diritto civile nell’ambito dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato nella sessione 2024, riassume, a seguito di declinatoria di competenza territoriale di cui all’ordinanza del T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. -OMISSIS-, il ricorso avverso il giudizio di insufficienza (13/30) che è stato attribuito alla suddetta prova (identificata con la busta n. 240) dalla Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte di Appello di Catanzaro (che, nella sessione 2024, aveva l’incarico di correggere gli scritti dei candidati della Corte di Appello di Firenze).
2) Col primo motivo di ricorso si deduce che il giudizio è carente di motivazione, poiché all’elaborato è stato attribuito il solo punteggio numerico.
3) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
– a) l’elaborato della ricorrente rispetta i criteri di valutazione stabiliti con Verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia;
– b) la ricorrente avrebbe saputo delineare in modo chiaro e coerente la disciplina della responsabilità dell’appaltatore ai sensi degli artt. 1655 e 1667 ss. c.c., evidenziandone la natura contrattuale e le conseguenze in caso di vizi e difformità dell’opera;
– c) contestualmente, la candidata avrebbe distinto la responsabilità del direttore dei lavori, qualificandola correttamente come responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 1669 c.c., con riferimento alla posizione di garanzia e al dovere di vigilanza sull’esecuzione dell’opera;
– d) l’esposizione sarebbe stata corredata da pertinenti richiami normativi e giurisprudenziali aggiornati;
– e) la progressiva contrazione del numero di candidati partecipanti all’esame di abilitazione forense accentuerebbe la necessità di una valutazione individuale maggiormente approfondita e motivata, non essendo giustificabile alcuna prassi standardizzata o approssimativa.
4) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:
– a) eventuali refusi materiali, come la digitazione di “sessanta” giorni anziché “settanta” per il termine di comparizione e la parola “legittimità” scritta con una doppia “g” – sui quali la Sottocommissione ha apposto solo due segni di sottolineatura, sanza accompagnarli con annotazioni critiche –, sarebbero solo marginali e fisiologici;
– b) inoltre, dal verbale di correzione emerge che ventidue elaborati sono stati corretti in circa due ore e dieci minuti, attribuendo pressoché esclusivamente punteggi di 13/30 o 27/30 (v. all. 5 ricorso), dal che si desumerebbe una modalità di correzione sommaria e standardizzata, in palese violazione dei criteri ministeriali e dei principî di imparzialità, correttezza e trasparenza;
– c) inoltre, l’art. 164, comma 3, c.p.c. dispone che eventuali errori nell’indicazione del termine di comparizione non comportano la nullità automatica dell’atto, essendo sanati dalla costituzione del convenuto o comunque quando non è leso il diritto di difesa.
5) Alla camera di consiglio del 3 settembre 2025, per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile emissione di sentenza in forma semplificata.
6) Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
– a) questo T.A.R. ha già evidenziato che, in presenza della predeterminazione dei criteri di valutazione della prova (che nel caso di specie erano fissati nel verbale della Commissione centrale n. 2 del 5 dicembre 2024, v. all. 6 ricorso), «è sufficiente l’espressione del voto numerico (sul punto, ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, n. 16457 del 19 settembre 2024, secondo cui “Lo stesso voto numerico costituisce espressione sintetica ma esaustiva del giudizio espresso dalla commissione di un concorso pubblico, che, di per sé, soddisfa adeguatamente l’onere della motivazione”)» (T.A.R. Toscana, Sezione Seconda, sent. n. 1148 del 10 ottobre 2024 e, più recentemente, ord. n. 390 dell’8 luglio 2025 e C.d.S., ordd. n. 1786 e n. 1797, entrambe del 16 maggio 2025);
– b) inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente (al fine di dedurre una modalità di correzione sommaria), dal verbale del 31 gennaio 2025 – di correzione dell’elaborato della ricorrente unitamente a quelli di altri candidati, per un totale di ventidue elaborati (v. all. 5 ricorso) – emerge che non sono stati attribuiti pressoché esclusivamente punteggi di 13/30 o 27/30, risultando di contro un solo compito valutato con 27, 4 compiti valutati con 13 e i restanti con voti diversi (pari a 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26);
– c) né le circostanze dedotte intorno all’assenza di annotazioni critiche/segni di correzione o al tempo di correzione di circa due ore e dieci minuti per ventidue elaborati sono considerabili, da sole, indice di una modalità di correzione sommaria e standardizzata, come invece sostenuto da parte ricorrente, considerata l’irrilevanza di considerazioni relative all’estensione temporale della valutazione e all’assenza di segni di correzione, laddove, al contrario, solo se la Commissione «ritenga di apporre sottolineature o altri segni può ammettersi la valutazione della loro coerenza con affermazioni, concetti e principi espressi nell’elaborato» (C.d.S., sent. n. 11547 del 29 dicembre 2022);
– d) da ultimo, va rilevato che le deduzioni di parte ricorrente sulla correttezza giuridica del suo elaborato tendono ictu oculi a sovrapporsi alla discrezionalità di cui gode la commissione d’esame, ma non introducono elementi di manifesta illogicità tali da giustificarne il sindacato giurisdizionale (v., sul punto, C.d.S., ordd. nn. 1786/2025 e 1797/2025 cit., ove si rammenta « … che, come ormai graniticamente chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti»).
7) Il ricorso va quindi respinto.
8) Le spese di lite possono essere compensate considerata la fattispecie nel suo complesso.
TAR TOSCANA, II – sentenza 04.09.2025 n. 1467