1. – -OMISSIS-, collaboratrice amministrativa presso l’Università di Napoli L’Orientale, -OMISSIS-^esima nell’ambito delle procedure selettive, per titoli, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato inquadrato nell’area dei Collaboratori presso l’Ateneo, per la copertura di complessive -OMISSIS- Area dei Funzionari (di cui n.-OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-) mediante Progressione Economica Verticale, indette con D.D.G. n. -OMISSIS-, ha impugnato i D.D.G. n. -OMISSIS-, D.D.G. n. -OMISSIS- e D.D.G. n. -OMISSIS- di approvazione della graduatoria relativa al settore amministrativo gestionale, lamentando irregolarità nella procedura (a suo avviso illegittimamente prorogata: motivo sub III), l’illegittimità della graduatoria rettificata (motivo sub IV) e l’erronea assegnazione dei punteggi (motivi sub I e II).
2. – Deduce la ricorrente, in sintesi, rispetto alla voce “Competenze attestate da certificazione”, l’illegittimità del punteggio (-OMISSIS-) assegnatole dalla commissione rivendicando, per contro, la produzione di una “dichiarazione attestante il possesso di -OMISSIS- certificati” concernenti attività di formazione rientrante nelle competenze da spendere all’interno dell’Università, come preteso dall’art. 5, comma 4, del Regolamento di Ateneo, al cui rispetto la commissione si è vincolata come da verbale -OMISSIS- (motivo sub I); parimenti sarebbe erronea, assume, l’attribuzione di un punteggio pari -OMISSIS- rispetto al criterio “esperienza e professionalità”, avendo ricoperto ad interim le funzioni di -OMISSIS-Centro Interdipartimentale dei Servizi Linguistici e Audiovisivi – C.I.L.A. e, comunque, avendo “dichiarato ed allegato numerosi incarichi retribuiti da parte dell’Università”, del tutto ignorati in sede valutativa (motivo sub II); ulteriori profili di illegittimità della procedura concorsuale andrebbero individuati – deduce infine la ricorrente – nella proroga (di 2 giorni) del termine per la presentazione delle domande di partecipazione di cui al D.D.G. n. -OMISSIS- (motivo sub III) e nella violazione dell’art. 12, D.P.R. n. 487/1994, non essendovi traccia della convocazione della commissione per le operazioni di correzione della graduatoria, rettificata e pubblicata in -OMISSIS- (motivo sub IV).
3. – L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame, siccome infondato.
4. – Integrato il contraddittorio come da ordinanza n. 3425/2025, all’udienza pubblica del 19 novembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è insuscettibile di accoglimento.
6. – Sono infondate, anzitutto, le doglianze più radicali con le quali è dedotta l’illegittimità dell’intera procedura selettiva, in tesi viziata dalla proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione concessa in assenza dell’asserito malfunzionamento della piattaforma CINECA (motivo sub III) e della graduatoria rettificata, siccome le attività di correzione dei punteggi assegnati non risultano verbalizzate e sono avvenute in assenza della necessaria riconvocazione della Commissione (motivo sub IV).
6.1. – Quanto alla presunta illegittimità della proroga, siccome lesiva della par condicio e svantaggiosa per la ricorrente (“per effetto della detta proroga, ben -OMISSIS-meglio graduati -OMISSIS-^ graduata – hanno potuto presentare la domanda di partecipazione, con conseguente grave pregiudizio per la -OMISSIS-”), è dirimente, in senso contrario (T.A.R. Roma, sez. III, 20/7/2017, 8806; T.A.R. Brescia sez. II, 10/04/2015, n. 514), il rilievo che la stessa è stata concessa dall’Ateneo in pendenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e non successivamente alla sua scadenza, fattispecie, quest’ultima, alla quale attengono, invece, le pronunce citate dalla ricorrente a sostegno della censura, come tali non conferenti. Nei casi di proroga disposta prima della scadenza originaria non pare configurabile, in effetti, alcuna lesione della par condicio, tendendo l’ampliamento del termine prorogato solo a favorire una più ampia partecipazione alla procedura, per l’effetto aumentandone la capacità selettiva, in disparte l’ulteriore considerazione, quanto al caso di specie, che il bando della procedura de qua espressamente consentiva alla P.A. “di prorogare o riaprire i termini del Bando […]” (art. 15).
La critica sub III assume, allora, una connotazione solo formale laddove parte ricorrente pretende di sindacare l’effettività del malfunzionamento della piattaforma telematica senza dare conto di alcuna ricaduta illegittima della proroga in termini di lesione della par condicio dei partecipanti e senza prospettare alcun effettivo e immediato pregiudizio a suo carico, tale non potendo ritenersi l’aumento ipotetico dei candidati derivante dalla proroga (di due giorni) disposta prima della scadenza del termine originario.
La doglianza è dunque infondata.
6.2. – Va disatteso anche il motivo sub IV, con il quale parte ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione che, a causa di errori materiali nell’attribuzione dei punteggi ai candidati, ha rettificato la graduatoria senza riconvocare la Commissione esaminatrice per le operazioni di correzione.
Non è contestato che la correzione dei punteggi sia stata determinata, infatti, da meri errori materiali (riguardanti tre candidati) e non da un riesame delle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che la rettifica non ha interferito con le valutazioni tecniche formulate dalla commissione; con riferimento a casi siffatti, nei quali i predetti errori emergano da verifiche documentali oggettive e non da nuove valutazioni discrezionali, l’opinamento del Collegio è che non può ragionevolmente predicarsi l’esistenza di un obbligo assoluto e inderogabile di riconvocare la Commissione, le cui prerogative valutative non vengono in evidenza, a fortiori quando sia stata confermata la graduatoria conseguente all’espletamento della procedura (si v. T.A.R. Trieste, sez. I, 2/03/2020, n. 95).
Il motivo va pertanto respinto.
7. – Parimenti non possono essere condivise le censure con le quali è dedotta l’illegittima assegnazione di un punteggio pari -OMISSIS- per il sotto criterio “esperienza e professionalità” (motivo sub II) e per il sotto criterio “competenze attestate da certificazione” (motivo sub I).
8. – Non si ritiene illegittima, anzitutto, l’espressa esclusione, prevista dal bando e dal Regolamento sulle progressioni verticali dell’Ateneo, degli incarichi ad interim dal novero di quelli valutabili ai fini del sub-criterio “esperienza e professionalità”.
8.1. – In disparte il rilievo, invero dirimente, che l’omessa valorizzazione dell’incarico ad interim prodotto dalla ricorrente è dipesa anche dalla mancata previsione di una correlata indennità economica, espressamente pretesa dall’art. 5 del Regolamento ai fini del computo dell’esperienza (e quindi del calcolo del punteggio), l’avviso del Collegio è che l’esplicita esclusione degli incarichi ad interim da ogni punteggio, diversamente da quanto opinato in ricorso, non configuri una scelta “palesemente irragionevole”, trovando essa una opinabile ma non illogica (quindi legittima) spiegazione nella specifica natura e nella genesi di siffatta tipologia di incarichi – finalizzati a garantire la continuità amministrativa in attesa di un nuovo titolare – e considerata l’ampia discrezionalità comunemente riconosciuta alla P.A. nel graduare e declinare in autonomia i titoli e le competenze professionali richiesti ai fini (anche) della progressione verticale interna, perseguendo la finalità di introdurre una misura specifica per favorire il percorso di crescita per gli interni all’amministrazione (v. T.A.R. Venezia, sez. IV, 11/03/2025, n. 342).
8.2. – Nemmeno coglie nel segno l’ulteriore censura articolata dalla ricorrente, che ritiene illegittima l’assegnazione di un punteggio pari -OMISSIS- per il cit. sub criterio nonostante l’allegazione di “numerosi incarichi retribuiti da parte dell’Università”, in particolare -OMISSIS- espressamente elencate nel ricorso e nella memoria.
8.2.1. – Si tratta, infatti, di incarichi che, come emerge dalla lettera della lex specialis, esulano dal criterio “Esperienza maturata nell’area di provenienza” (al quale afferisce il sub criterio “esperienza e professionalità”), trattandosi di attività svolte in ambito extra-lavorativo (al di fuori dell’orario di lavoro) il cui svolgimento non vale a integrare il possesso di titoli legati all’esperienza maturata in ambito lavorativo ‘interno’ all’area di provenienza, così come invece richiesto dall’art. 5, comma 2, del Regolamento, che richiama anche il “percorso lavorativo svolto”.
Ne deriva che non appare irragionevole la decisione assunta dalla commissione che, come sostenuto dalla difesa dell’Ateneo, ha valutato siffatti incarichi non già nell’ambito dell’art. 5, comma 2, lettera b), del Regolamento – che richiedeva il possesso di titoli legati all’esperienza maturata in ambito lavorativo interno nell’area di provenienza – ma, più coerentemente, con riferimento al punto d), inerente al curriculum vitae, ovvero con riferimento a “l’intero percorso lavorativo e professionale del candidato sia interno che esterno […] all’Università degli studi L’Orientale”.
Ne discende la complessiva infondatezza del motivo sub II.
9. – In ordine al sotto criterio “competenze attestate da certificazione” (motivo sub I), la ricorrente lamenta, infine, di aver ottenuto un punteggio pari -OMISSIS- nonostante la presentazione di -OMISSIS- certificati relativi a diversi corsi seguiti, che attesterebbero l’acquisizione di nuove competenze spendibili nel contesto universitario.
Di qui la dedotta “globale irragionevolezza nella valutazione della P.A.” la quale, per un verso, avrebbe errato nel non considerare ai fini del cit. sotto criterio i certificati dichiarati dalla ricorrente derivanti dalla formazione cd. obbligatoria, posto che, tra l’altro, il bando non reca alcuna distinzione sul punto e, per altro verso, in ogni caso non avrebbe tenuto conto dei certificati di cui la ricorrente è in possesso derivanti da -OMISSIS- se non del tutto autonoma.
La critica non persuade.
9.1. – Occorre rammentare che la valutazione da parte della commissione giudicatrice dei titoli e del curriculum professionale – nel sotto criterio relativo al quale (art. 5, comma 4, lett. c del Regolamento), a detta della difesa dell’Ateneo, sarebbe ‘confluita’ la valutazione -OMISSIS- certificati prodotti dalla ricorrente – rappresenta espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto o errore procedurale commesso nella formulazione di queste.
9.1.1. – Nel caso in parola la mancata valorizzazione – per tutti i candidati, secondo quanto dichiarato dall’Ateneo – della formazione obbligatoria e dei certificati ad essa relativi nell’ambito del sotto criterio “competenze attestate da certificazione” (art. 5, comma 4, lett. a del Regolamento), costituendo i relativi corsi un adempimento di legge necessario per l’espletamento delle mansioni ordinarie, alle quali sono intimamente connessi, non appare, ad avviso del Collegio, seppure connotata da un fisiologico margine di opinabilità, una scelta viziata da illogicità o frutto di travisamento, siccome fondata sull’assunto che le relative acquisizioni non possano costituire un accrescimento professionale autonomamente apprezzabile, aggiuntivo e scindibile dal contesto istituzionale.
9.1.2. – Non si intende, qui, affermare che sarebbe risultata senza dubbio irragionevole una decisione di segno contrario (valorizzazione dei certificati di corsi obbligatori ex lege ai sensi del sotto criterio indicato al comma 4, lett. a, dell’art. 5, del Regolamento e non di quello indicato alla lett. c), ma si vuole semplicemente evidenziare come si controverta su questioni opinabili che, in quanto tali, non possono essere oggetto di apprezzamenti sostituitivi da parte del giudice amministrativo, dovendosi questo organo giudicante limitarsi ad un sindacato di ragionevolezza e congruità delle scelte e non potendosi spingere nelle valutazioni di merito di esclusiva competenza dell’amministrazione.
9.1.3. – Vengono qui in rilievo, in conclusione, in materia di valutazione dei titoli e nell’applicazione (uniforme) dei criteri di valutazione, regole ‘elastiche’, connotate da un fisiologico margine di opinabilità, per oltrepassare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese irragionevolezza o inattendibilità che, nel caso oggetto di scrutinio, per quanto osservato, non è dato riscontrare.
10. – Per le ragioni sopra esposte il ricorso, siccome infondato, va respinto.
11. – Le spese di giudizio, attesa la delicatezza della materia e i profili di peculiarità della controversia, possono essere compensate.
TAR CAMPANIA – NAPOLI, I – sentenza 06.02.2026 n. 891