*Concorsi ed esami – Commissione di concorso per formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti nelle PP.AA. e requisito del possesso delle competenze tecniche e della esperienza professionale

*Concorsi ed esami – Commissione di concorso per formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti nelle PP.AA. e requisito del possesso delle competenze tecniche e della esperienza professionale

I. Con il ricorso introduttivo all’esame del Collegio il ricorrente ha censurato la propria mancata ammissione alla prova orale, per mancato superamento della seconda prova scritta, cd. “in basket”, del “IX Concorso pubblico per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici”, impugnando, in particolare, oltre alla graduatoria recante l’elenco degli ammessi a tale prova, altresì gli atti della procedura indicati in epigrafe, ivi compresa la lex specialis.

I.1. Questi i motivi di diritto dedotti:

“1) Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida approvate con D.M. del 28/09/2023/ Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi in giuoco/violazione della par condicio tra concorrenti/assenza della c.d. pesatura delle competenze trasversali nel bando di concorso”.

Il bando impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui non consente ai candidati di conoscere il valore attribuito a ciascuna competenza esaminata nell’ambito della prova situazionale; ciò si porrebbe in contrasto con quanto stabilito dalle Linee Guida.

Sarebbe illegittimo anche il gravato provvedimento pubblicato sul sito della SNA in data 1 dicembre 2023, con il quale l’Amministrazione ha reso noti ai candidati i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice: si sarebbe dovuto fornire ai candidati il parametro di comparazione tra scelte positive/negative, illustrandosi i relativi punteggi.

“2) Eccesso di potere per violazione della par condicio e del criterio di massima partecipazione/ carenza di trasparenza in relazione al procedimento di correzione delle prove/sviamento”.

Il bando sarebbe illegittimo anche perché non reca la disciplina dell’iter di correzione delle tre prove scritte seguito dalla Commissione del concorso in esame; essa è stata resa nota nel corso della procedura concorsuale solo ai candidati già selezionati tramite la prova preselettiva, segnatamente mediante l’avviso pubblicato sul sito della SNA in data 19 ottobre 2023, recante appunto le “Istruzioni per lo svolgimento delle prove scritte”.

“3) Eccesso di potere per sviamento/carenza di proporzionalità e/o abnormità della scelta di non procedere alla valutazione della terza prova scritta/carenza di istruttoria/mancata comparazione degli interessi in gioco /carenza di motivazione”.

Si contesta la scelta discrezionale della SNA, in base alla quale la correzione della seconda e della terza prova è fatta dipendere dal raggiungimento della soglia di punteggio prevista dal bando (70/100), rispettivamente, nella prima e nella seconda prova, motivata solo “…con il principio di economicità e col connesso divieto di aggravamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990”, quindi in carenza di un adeguato corredo motivazionale e di proporzionalità.

“4) Violazione e/o falsa applicazione delle Linee Guida approvate con D.M. 28/09/2023/ Eccesso di potere per carenza di motivazione/carenza dei criteri di valutazione per le competenze trasversali nella c.d. prova in-basket”.

Il punteggio attribuito per la seconda prova scritta prevista dal bando del concorso non sarebbe riferibile ad alcun criterio di valutazione predeterminato dal bando di concorso e pertanto sarebbe viziato sotto il profilo della illogicità e/o irragionevolezza, avendo la Commissione di concorso solo recepito le valutazioni elaborate dal sistema informatizzato cui è stata affidata la gestione del concorso in esame.

“La SNA avrebbe dovuto indicare la suddetta metodologia per il calcolo e l’attribuzione dei punteggi nel bando di concorso ovvero specificarla nel verbale di correzione impugnato.”.

Quanto alla correzione della prova del ricorrente, si contesta la circostanza che, in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascuna azione, il punteggio complessivo è pari a 55,5/80, ma, alla voce “esito finale”, la scheda di valutazione reca il punteggio di 69,375 punti.

“5) Eccesso di potere e/o illegittimità della nomina della Commissione di concorso/mancata indicazione della figura dell’assessor qualificato nella valutazione secondo i criteri dell’Assessment Center”.

Sarebbe illegittimo il D.P.C.M. del 18 aprile 2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione del concorso in esame, perché in contrasto con le Linee Guida sul reclutamento della dirigenza pubblica, approvate mediante D.M. del 28 settembre 2022, in quanto ha omesso di nominare, quale suo componente, un professionista assessor preposto alla valutazione della seconda prova scritta (prova “in-basket”).

“6) Eccesso di potere per sviamento e/o illegittimità per violazione delle Linee Guida/carenza di presupposto/mancata comparazione degli interessi in gioco in ordine alla mancata sperimentazione della prova in-basket.”.

In virtù della sua complessità, la strutturazione della prova “in-basket” avrebbe dovuto seguire un particolare rigore metodologico, che invece sarebbe stato trascurato.

Inoltre sarebbe mancato il “pre-test”, volto a sperimentare la funzionalità del parametro valutativo, previsto dalle Linee guida.

I.2. Con decreto presidenziale n. 2551 del 14 giugno 2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.

I.3. Si è costituita in giudizio la SNA- Scuola Nazionale dell’Amministrazione, successivamente depositando copiosa documentazione.

II. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato in giudizio il 5 luglio 2024, è stato impugnato il Decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione n. 121/2024, adottato in data 28 giugno 2024, con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi al corso/concorso de quo.

II.1. Questi i motivi dedotti:

1A) “Illegittimità derivata del provvedimento di approvazione della graduatoria degli ammessi al corso-concorso: Violazione e\o falsa applicazione delle Linee Guida approvate con D.M. del 28/09/2023/ Eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi in giuoco / violazione della par condicio tra concorrenti / assenza della c.d. pesatura delle competenze trasversali nel bando di concorso.”.

2A) “Eccesso di potere per mancanza di proporzionalità tra il numero di ammessi al corso-concorso di formazione e quelli che avrebbero dovuto essere ammessi ai sensi dell’art. 7 del Dpr n° 70/2013 \ Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 7 del Dpr n° 70/2013 – Eccesso di potere per carenza di motivazione \ mancata comparazione degli interessi in gioco \ Violazione del principio di massima partecipazione ai pubblici concorsi.”.

La graduatoria sarebbe affetta dal vizio sintomatico rubricato, nella parte in cui ha, in tesi, immotivatamente ammesso al corso-concorso di formazione un numero di allievi eccessivamente inferiore alla soglia stabilita dal bando, ossia di 352 unità, in contrasto con l’art. 7, comma 3, lettera h), del d.P.R. n. 70/2013, secondo cui: “Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all’articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.”.

II.2. La SNA ha prodotto un’articolata memoria difensiva, nella quale ha in primis eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in relazione alle censure denunciate – o a parte delle stesse – e ha altresì puntualmente controdedotto alle doglianze di parte ricorrente.

II.3. Alle camere di consiglio del 9 luglio 2024 e del 30 luglio 2024 sono stati disposti rinvii per garantire l’integrità del contraddittorio rispetto ai motivi aggiunti.

II.4. Con ordinanza n. 3839 del 30 agosto 2024 è stata respinta la domanda cautelare incidentalmente proposta col ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.

II.5. Fissata, con decreto presidenziale n. 6212 del 20 dicembre 2024, l’udienza pubblica del 18 marzo 2025 per la trattazione del merito e disposti nei confronti dell’Amministrazione incombenti istruttori col medesimo decreto, in data 14 gennaio 2025 questa ha provveduto a darvi esecuzione mediante deposito documentale.

III È seguita la proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto interministeriale del 10 dicembre 2025, pubblicato in data 21 gennaio 2025 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, di rideterminazione dei posti disponibili nell’ambito del “9° corso-concorso SNA”, nonché la documentazione depositata in giudizio in data 14 gennaio 2025.

III.1. Quanto al decreto di rideterminazione dei posti, è stata dedotta illegittimità derivata.

In relazione al contenuto e alle modalità di attribuzione del punteggio della prova “in

basket” sono stati denunciati: “eccesso di potere \ arbitrarietà \ illogicità manifesta\ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del Bando e dell’art. 3 L. N. 241/90 \Violazione della cd. “riserva di umanità”.

Nella prova di valutazione non si spiegherebbe, nel dettaglio, quali siano le “competenze significative” attivate da ogni mail né i criteri per stabilire che una risposta è più o meno corretta.

Inoltre non si coglierebbe “la connessione tra i requisiti di cui all’art. 5 del Bando, come integrati e specificati dai successivi n. 24 criteri elaborati dalla Commissione di valutazione, e il contenuto della prova con la relativa attribuzione di punteggio, come elaborata e “corretta” dalla società Utilia.”.

Sarebbe stato utilizzato “un indicatore di “correttezza della decisione” del tutto arbitrario”, senza alcun vaglio da parte della Commissione concorsuale, che si sarebbe “limitata ad “importare” in blocco i risultati della prova per poi inserirli nella relativa fase concorsuale”.

Si censurano poi singolarmente alcuni items somministrati con la prova “in basket” e l’attribuzione dei relativi punteggi.

Inoltre si assume la totale mancanza, nella Commissione giudicatrice, di componenti con adeguata qualifica per la redazione/somministrazione/valutazione della prova “in basket”, asserendosi che l’elaborazione della prova sarebbe stata affidata alla società Utilia, che ne avrebbe anche curato la correzione, in tesi, ridotta ad un automatismo mediante l’utilizzo di un algoritmo le cui modalità di funzionamento e analisi sarebbero ignote non solo ai candidati, ma alla stessa Commissione di valutazione, che si sarebbe limitata ad importare i dati senza operare alcun vaglio.

Si sostiene sul punto che la Nota Metodologica, unico documento visionato dalla Commissione, fornirebbe “solo indicazioni di massima sulla costruzione di un qualsiasi test a crocette (attribuzione di un punteggio che va da.. a.., etc) ma non…alcuna informazione riguardo al contenuto dell’effettiva prova somministrata”.

III.2. Stante la proposizione dei secondi motivi aggiunti, con decreto presidenziale n. 1175 del 3 marzo 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione del merito all’udienza pubblica del 6 maggio 2025.

IV. Quindi con un terzo ricorso per motivi aggiunti sono stati gravati gli atti indicati in epigrafe concernenti l’esame finale del corso-concorso, deducendosi illegittimità derivata.

IV.1. Con ulteriore decreto presidenziale n. 1726 del 4 aprile 2025 è stato disposto il rinvio della trattazione del merito all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.

IV.2. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. in vista della predetta pubblica udienza, nella quale il ricorso, comprensivo di motivi aggiunti, è stato introitato per la decisione.

V. Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse mossa dalla resistente Amministrazione nella prima memoria difensiva, attesa la ritenuta infondatezza dei motivi dedotti.

VI. Ragioni di economia processuale inducono inoltre a non disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, attesa l’infondatezza di tutti i motivi dedotti nel presente giudizio.

VII. Passando al merito, deve premettersi che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del bando relativo al concorso per cui è lite: “La seconda prova scritta, di tipo “in-basket”, della durata di due ore, è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con rifermento alle competenze indicate nell’art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l’esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo”. Le Linee guida sull’accesso alla dirigenza pubblica, di cui al D.M. 28 settembre 2022 ed alle quali il bando si è rifatto, prevedono espressamente, a pagina 20, che, “Relativamente alle prove scritte, tenendo fermo il numero stabilito dalle disposizioni vigenti per lo specifico concorso, potrà essere richiesto ai candidati di sviluppare uno o più elaborati da cui risulti possibile rilevare sia la corretta trattazione di problematiche direttamente riferibili alla conoscenza delle materie stabilite dal bando sia la capacità di fornire soluzioni appropriate in rapporto a determinate complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche. La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l’orientamento al risultato etc. A tal fine si raccomanda di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali l’in-basket, lo studio di caso o i casi gestionali descritti nel Capitolo 2.3 delle presenti Linee guida”.

VII.1. La prova “in basket” qui in rilievo è stata strutturata conformemente alle suindicate Linee guida, mediante la proposizione “di tematiche e quesiti”, con l’obiettivo di mettere il candidato nelle condizioni di fornire “risposte congruenti con gli obiettivi attesi”, così risultando omogenei gli elementi considerati per tutti i candidati, posti tutti dinanzi alle medesime possibili situazioni rispetto alle quali assumere quelle decisioni ritenute indicative del grado di capacità manageriale che la prova intende scrutinare. Tale strutturazione della prova risulta, dunque, compatibile con le precipue finalità della prova “in basket” e con il sistema di valutazione Assistment center al quale la prima appartiene.

VIII. Fatto questo doveroso inquadramento, deve precisarsi che i criteri di valutazione individuati dalla Commissione costituiscono i profili di scrutinio della seconda prova scritta, ovvero i sei ambiti di competenza che la stessa è funzionale ad indagare. Tanto ai fini di una valutazione globale delle capacità ed attitudini che, attraverso la specifica prova “in basket”, nell’ambito del sistema di valutazione Assistment center, l’Amministrazione deve attribuire al candidato.

VIII.1. Da ciò si evince l’irrilevanza, rispetto al precipuo sistema valutativo, della individuazione a monte, da parte della Commissione, di singoli punteggi e pesi per ognuna delle sei sfere di indagine, idonee, nel loro concorso, a delineare il profilo ricercato, attraverso specifici criteri di valutazione riferiti a ciascuna. La fissazione dei profili di scrutinio e, quindi, delle skills oggetto di indagine mediante la prova “in basket”, peraltro avvenuta correttamente in data antecedente alla prova stessa, soddisfa l’esigenza di predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, predeterminazione che è risultata funzionale alla strutturazione dei venti items da parte della Società Utilia S.r.l.: questi consentono, infatti, una osservazione rispetto a tutte le sei competenze indicate dal modello adottato dalla Commissione.

VIII.2. Per ognuno, poi, degli indicatori comportamentali, approvati dalla Commissione con il verbale n. 7 del 2023, vengono specificati dettagliatamente i criteri di valutazione delle singole azioni, risultando nel richiamato verbale indicate le scelte considerate idonee ad esprimere, rispetto ad ognuna delle competenze da accertare, il comportamento maggiormente efficace. Perciò non si ravvisano quei profili di illegittimità dedotti al riguardo da parte ricorrente.

IX. D’altronde, con l’approvazione della nota metodologica predisposta da Utilia S.r.l. e recante i due parametri di valutazione (l’uno quali-quantitativo basato sulla misurazione della qualità e completezza nell’esecuzione della prova e l’altro qualitativo basato sulla media tra il livello di efficacia e di frequenza delle competenze stimolate dalla prova) ed il metodo di generazione del risultato della prova (anche mediante puntuale indicazione del sistema di attribuzione dei punteggi), la Commissione ha fatto propria la metodologia di correzione e valutazione della prova ivi indicata.

I venti items sulla base dei quali è stata progettata la prova di che trattasi da parte della società Utilia S.r.l. rappresentano l’applicazione di una metodologia certificata preordinata ad assicurare una osservazione congruente rispetto a tutte le sei competenze che la prova “in basket” si prefigge di indagare.

IX.1. Va quindi detto che:

– la metodologia predisposta da Utilia S.r.l. si è basata sulle aree di indagine e sulle competenze oggetto di accertamento, come individuate nel bando di concorso all’art. 5, comma 2;

– detta metodologia è stata fatta propria dalla Commissione con deliberazione espressa, giusta verbale n. 7/2023;

– essa è stata elaborata sulla base della norma “Psychological Assessment – UNI/ISO 10667 – Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings”, redatta dal comitato tecnico internazionale ISO. Trattasi di un documento che stabilisce i requisiti e le linee guida per i clienti che lavorano con uno o più fornitori di servizi per effettuare la valutazione di un individuo, di un gruppo o di un’organizzazione per scopi lavorativi, rispetto al quale la società Utilia S.r.l. è in possesso di documentata certificazione.

IX.2. Rispetto alla puntuale definizione, da parte della Commissione, degli indicatori comportamentali e dei criteri di valutazione delle scelte dei candidati relative a ciascuno di essi, la descrizione dei punteggi presente in calce alla versione stampata della prova “in-basket” costituisce solo una legenda della scala dei punteggi 0-4 (scala Lickert) propria della valutazione della prova; legenda redatta nel rispetto ed in coerenza con il sistema di graduazione dei punteggi presente nella nota metodologica di Utilia S.r.l. (soggetto esterno della cui competenza si è solo avvalsa la Commissione nella strutturazione della prova, senza sostituzione alcuna nel ruolo valutativo), approvata e fatta propria, quale documento tecnico, dalla Commissione, nel verbale n. 7 del 2023.

X. Ciò puntualizzato, a fronte della specifica strutturazione della prova per items, con previsione di attribuzione dei punteggi per le singole azioni e sotto-azioni in relazione a ciascuna situazione prospettata, la correzione della prova non poteva che essere informatica; ciò in conformità di quanto stabilito dall’art. 13 del d.P.R. n. 487/1994. Pertanto, una volta individuata a monte la metodologia da seguire nell’articolare i singoli items, con previsione di diverse possibili azioni e sotto-azioni, con relativo pondus, per ciascuno di essi, la valutazione, correlata alle risposte date dal candidato nelle azioni e sotto-azioni tra quelle possibili, rappresentava un risultato consequenziale.

XI. È poi bene precisare che è erroneo sostenere che si sia fatto ricorso ad un algoritmo. In proposito deve appunto considerarsi che la graduazione dei punteggi, fatta ex ante, segue le chiare indicazioni metodologiche della Società Utilia S.r.l. fatte proprie dalla Commissione e fa, comunque, riferimento, quale obiettivo valutativo, agli indici comportamentali ed ai relativi profili di indagine relativi a ciascuno di essi, siccome approvati dalla Commissione con il verbale n. 7/2023.

XII. Va ulteriormente evidenziato che Utilia S.r.l. possiede le certificazioni richieste dalle richiamate Linee-guida, come documentato dalle certificazioni internazionali relative agli standard UNI ISO 9001 e 10667 e, pertanto, è soggetto avente titolo ad operare attraverso il ricorso agli strumenti di Assessment center: al riguardo parte ricorrente non documenta né allega, sul piano scientifico, la sussistenza di elementi di contraddizione ed incoerenza fra la struttura della prova come generata da Utilia S.r.l. e la metodologia di Assessment center né la violazione della norma “Psychological Assessment – UNI/ISO 10667 – Assessment service delivery. Procedures and methods to assess people in work and organizational settings”, come redatta dal comitato tecnico internazionale ISO ed integrante la linea guida internazionale per la specifica attività svolta dalla citata società.

XII.1. Fatta questa dovuta precisazione, va rimarcata l’infondatezza della doglianza con cui si contesta la composizione della Commissione: risulta dimostrata in atti la presenza al suo interno di componenti dotati di competenze tecniche specifiche con riguardo alla peculiare tipologia della prova “in basket”, che involge conoscenze di psicologia del lavoro e gestione delle risorse umane sussistenti in capo a più di un commissario. In particolare, risultano aver composto la Commissione un professore ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni pubbliche, uno psicologo, un professore associato di Organizzazione aziendale, un esperto di gestione delle risorse umane, nonché tre docenti di materie afferenti al management e alla gestione delle risorse umane.

Perciò la composizione della Commissione non presenta alcun deficit di competenze in materia di presidio delle competenze disciplinari necessarie allo svolgimento dei compiti affidati dal bando, mentre la presenza della certificazione internazionale ISO in capo al fornitore delle componenti tecniche della prova in-basket soddisfa pienamente quanto indicato nelle linee-guida.

XIII. In riferimento poi all’iter di correzione della prova, si rileva preliminarmente che l’art. 9 del d.P.R. n. 272/2004 prevede che: “Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi”.

XIII.1 Ne deriva che non sussiste alcuna possibilità compensativa tra i risultati delle tre prove, per cui risulta del tutto ridondante la correzione di una prova successiva elaborata da un candidato che non abbia conseguito 70 punti su 100 nella prova immediatamente precedente, con la conseguenza che la previsione della correzione per step, di cui è stata data informazione ai candidati in sede di svolgimento della prima prova, non è in violazione di legge, né manifestamente irragionevole o arbitraria ed anzi sarebbe irragionevole e in contrasto col principio di economicità l’assenza di tale previsione.

XIV. Inoltre la rimarcata circostanza che il punteggio sia stato previsto non in centesimi, come stabilito nel bando di gara, bensì in ottantesimi (punteggio massimo pari a 80/80) e successivamente trasformato in centesimi (100/100), non ha determinato per i candidati alcun effetto. Si tratta di una decisione assolutamente neutra, che non incide minimamente sul loro punteggio conseguito per la prova cd. in basket, trattandosi di mera parametrazione che parte dal punteggio conseguito, per cui rispetto a tale rilievo si ravvisa l’inammissibilità del vizio dedotto, per difetto di interesse.

XV. Del tutto priva di fondamento è altresì l’argomentazione secondo la quale l’art. 10 del d.P.R. n. 271/2004 imporrebbe all’Amministrazione di aumentare del 20% il numero degli ammessi al corso concorso.

Il ricorrente non coglie che la citata norma opera con riguardo al bando di concorso, nel quale l’indicazione dei posti disponibili costituisce mero recepimento delle indicazioni del Ministro per la PA che vi provvede con DPCM. Rispetto alla consistenza comunicata con il DPCM, che individua i posti disponibili per le assunzioni, opera la previsione del richiamato art.10 circa la necessità che la SNA – nel bandire i posti per gli “allievi” del corso concorso – consideri tale numero maggiorandolo del 20%.

Tale meccanismo di computo, dunque, non può in alcun modo essere invocato a tutela della posizione del ricorrente, il quale non ha conseguito l’idoneità nella seconda prova scritta per cui mai potrebbe rientrare nella graduatoria degli ammessi.

XVI. Infine, quanto al contenuto della prova qui in rilievo ed alle risposte possibili con previsione del relativo punteggio attribuibile, deve rilevarsi che la formulazione e la individuazione delle risposte relative a quesiti del tipo situazionale, del cui più ampio genus fa comunque parte la prova “in basket”, è riservata alla sfera di discrezionalità tecnica della Commissione di concorso e rispetto alle stesse questo Giudice ha un sindacato limitato a profili di macroscopica illogicità ed irragionevolezza.

XVI.1. Tanto premesso, le doglianze di parte ricorrente risultano rivolte a stimolare la rinnovazione della valutazione della prova del ricorrente ad opera di questo Giudice, al quale, tuttavia, tale valutazione è inibita; e ciò in assenza di profili di manifesta irrazionalità degli elementi costitutivi della seconda prova scritta, che, nella sua impostazione, con riguardo sia alla strutturazione del singolo item sia alle opzioni sottoposte ai candidati, risulta coerente con gli indicatori comportamentali definiti ex ante dalla Commissione. Per le stesse ragioni il Collegio ritiene di non fare ricorso né ad una consulenza tecnica d’ufficio né ad una verificazione, diversamente da quanto richiesto da parte ricorrente.

XVII. In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti sono infondati e vanno rigettati.

XVIII. Le spese possono essere compensate, attese la peculiarità e novità delle questioni.

TAR LAZIO – ROMA, IV TER – sentenza 15.09.2025 n. 16242

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