Concorsi ed esami – Arma dei carabinieri e accertamento dei requisiti psico-fisici

Concorsi ed esami – Arma dei carabinieri e accertamento dei requisiti psico-fisici

1. Con il proposto ricorso, notificato il 19 maggio 2025 e depositato nella medesima data, la società in epigrafe ha impugnato l’Avviso di asta pubblica dell’Agenzia Industria Difesa (AID), pubblicato in data 9 maggio 2025 sulla piattaforma ASP di Acquisti in Rete PA inerente alla vendita tramite asta pubblica (con il metodo delle offerte al rialzo) ai sensi del R.D. n. 827/1924 degli individuati elicotteri e delle parti di ricambio per aeromobili del Comando Generale dei Carabinieri, unitamente alla presupposta decisione a vendere n. 46/2025 e ai connessi atti inerenti alla lex specialis della procedura – quali, in particolare, il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati – nonché la nota di riscontro all’avanzata richiesta di chiarimenti pubblicata sulla piattaforma in data 15 maggio 2025.

Nel ripercorrere in via preliminare le ripetute iniziative ad opera della procedente Amministrazione volte all’avvio delle procedure di vendita aventi ad oggetto individuati aeromobili della medesima Forza armata a partire dall’avviso d’asta bandito nel dicembre 2023, la società ricorrente contestava nello specifico gli atti gravati nella parte in cui l’Amministrazione procedente, tra i requisiti soggettivi di partecipazione fissati nell’Avviso d’asta, non includeva il possesso in capo agli offerenti della licenza ex art. 28 del TULPS, con la correlata precisazione – resa nella pubblicata nota di riscontro alle pervenute richieste di chiarimenti – secondo cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri aveva reso noto che “i mezzi oggetto della procedura, a seguito della radiazione dal pertinente registro militare, possono essere impiegati per usi civili e la loro commercializzazione non richiede il possesso di autorizzazioni o licenze previsti dalla normativa di Pubblica Sicurezza”.

In particolare la società ricorrente, rappresentando ai fini dell’invocata legittimazione ad agire la propria qualità di “primaria società aeronautica che vanta una lunga esperienza nel settore dei servizi in elicottero” in possesso di numerose certificazioni tra cui l’anzidetta licenza ex art. 28 del TULPS, proponeva due motivi di doglianza.

1.1. Con il primo motivo di gravame, la parte ricorrente contesta innanzitutto (cfr. punto 1.1) la scelta dell’Amministrazione procedente di ritenere non necessario il possesso per l’operatore economico della licenza prefettizia ex art. 28 TULPS, assumendone la contraddittorietà rispetto all’oggetto della procedura – per converso consistente, secondo la prospettazione in ricorso, in armamenti militari, anche alla luce delle precisazioni tecniche fornite dalla società costruttrice e della diversa scelta sul punto operata dalla medesima Amministrazione nell’ambito di precedenti procedure di vendita andate deserte – censurando per l’effetto la precisazione fornita dalla stessa Amministrazione circa la dichiarata possibilità di impiego dei beni medesimi “per usi civili” in virtù dell’intervenuta radiazione dal “pertinente registro militare” eseguita dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in quanto asseritamente non corredata da alcuna dimostrazione in ordine all’avvenuto compimento delle attività necessarie per addivenire alla demilitarizzazione degli anzidetti beni.

In proposito la società ricorrente deduce, nello specifico, il carattere escludente della contestata previsione della lex specialis di gara, laddove non includente tra i requisiti di partecipazione il possesso della licenza ex art. 28 TULPS: in particolare, prospetta come l’incertezza ingenerata dalla medesima previsione con riguardo alla natura (militare ovvero civile) dei beni oggetto dell’asta produca l’effetto di impedire la formulazione di un’offerta seria e ponderata, rendendo impossibile il calcolo di convenienza economica da parte dei singoli operatori.

La medesima società denuncia altresì la correlata violazione dei principi di fiducia, trasparenza e buon andamento che permeano le procedure ad evidenza pubblica (cfr. atto di ricorso, punto 1.2).

1.2. Con il secondo motivo di gravame, la società ricorrente deduce infine il mancato rispetto di alcuni oneri formali previsti dal R.D. n. 827/1924 per le procedure ad evidenza pubblica in considerazione.

1.3. In conclusione, la società ricorrente chiede l’annullamento dei gravati atti per la parte di interesse, al dichiarato fine di “… consentirle di poter partecipare a seguito di una nuova indizione di gara che preveda la corretta ed indubitabile qualificazione dei beni quali “sistemi di armamento” e, per l’effetto, l’indicazione del possesso della licenza ex art. 28 del TULPS, quale requisito soggettivo di partecipazione” (cfr. atto di ricorso, pagina 2).

2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a sostegno dell’eccepita inammissibilità del ricorso ovvero dell’infondatezza nel merito delle censure mosse.

3. Alla camera di consiglio del 11 giugno 2025 fissata per la trattazione della proposta istanza cautelare, nell’ambito della discussione orale è stato dato avviso alle parti ex art. 60 c.p.a. che “il Collegio si riserva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata”, come riportato a verbale.

3.1. All’esito della discussione orale all’anzidetta camera di consiglio del 11 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il Collegio preliminarmente ravvisa nel caso di specie la sussistenza dei presupposti individuati dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della controversia in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata, della quale circostanza ha altresì dato avviso alle parti nel corso della discussione orale all’odierna camera di consiglio, come riportato a verbale e nei termini sopra esposti.

4.1. Ciò posto il Collegio ritiene, ancora preliminarmente rispetto alla questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’intervenuta dichiarazione resa dall’Amministrazione procedente in data 20 maggio 2025 in ordine alla circostanza che la procedura di gara – investita dalle contestazioni mosse avverso i gravati atti della relativa lex specialis – è andata deserta (cfr. allegato n. 8 della produzione documentale ad opera della resistente Amministrazione), il proposto ricorso comunque inammissibile per difetto di interesse, come altresì eccepito dalla resistente Amministrazione nell’ambito della prodotta memoria difensiva, per le ragioni nel prosieguo illustrate.

5. Ai fini dell’esatta delimitazione del thema decidendum, va rilevato che la dedotta fattispecie controversa investe essenzialmente una clausola dell’avviso relativo ad un contratto attivo di vendita mediante asta pubblica – rappresentata, nella specie, dalla censurata previsione inerente ai requisiti soggettivi di partecipazione laddove non includente l’evocato possesso della licenza ex art. 28 TULPS – della quale si assume l’immediata e diretta lesività della sfera giuridica della stessa parte ricorrente in ragione del prospettato carattere escludente, fondato sull’assunta impossibilità di operare il calcolo di convenienza economica sotteso alla formulazione di un’offerta seria e consapevole, asseritamente determinato dall’incertezza generata dal tenore della medesima previsione della lex specialis della procedura con riguardo alla natura (militare ovvero civile) dei beni oggetto dell’asta.

6. Ciò premesso quanto alla perimetrazione dell’oggetto del presente giudizio, il Collegio intende innanzitutto richiamare, per i profili di pertinenza, i principi interpretativi declinati dalla giurisprudenza amministrativa nell’affrontare il tema della diretta impugnabilità dei bandi di gara per quanto concerne, in particolare, l’enucleazione delle fattispecie riconducibili nel genus delle “clausole immediatamente escludenti”, ossia di quelle previsioni della lex specialis che, incidendo in via immediata e diretta sulla stessa possibilità dell’operatore economico di partecipare alla procedura, concretizzano una lesione di per sé già attuale, senza cioè bisogno di ulteriori atti applicativi, venendo per l’effetto a configurarsi un onere di immediata impugnativa (entro il termine decadenziale di legge) eventualmente anche da parte di chi non abbia presentato domanda di partecipazione (in termini generali, cfr. ex multis Cons. St., sez. III, sent. 5 febbraio 2024, n. 1146 e Cons. St., sez. V, sent. 31 gennaio 2025, n. 766).

6.1. Sul punto va evidenziato come nel novero dei relativi casi individuati in via ermeneutica – costituenti eccezione alla regola della non impugnabilità immediata del bando di gara, quale atto amministrativo di carattere generale, di norma impugnabile unitamente agli atti che di esso fanno applicazione – rientri anche la fattispecie, suscettibile di rilievo nel caso in esame, rappresentata dall’ipotesi in cui le contestazioni mosse siano rivolte avverso “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara” (in tal senso, cfr. Ad. Plen., sent. 26 aprile 2028, n. 4, in specie punto 16.5).

L’ipotesi in considerazione va circoscritta, secondo l’approccio di tipizzazione accolto a livello giurisprudenziale in conformità al carattere derogatorio delle individuate fattispecie, “… ai casi limite di abnormità della lex specialis che risulti platealmente impeditiva della partecipazione di un operatore, oppure che renda impossibile o incongruamente difficoltoso il calcolo di convenienza economica sotteso alla razionale formulazione di un’offerta o che conduca a offerte ictu oculi in perdita” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. III, sent. n. 1146/2024, cit., punto 4.1).

Nella delineata prospettiva, sono stati enucleati i tratti essenziali che devono ricorrere affinchè la singola clausola del bando possa configurarsi come preclusiva della partecipazione alla procedura di gara in quanto determinante l’impossibilità di formulare un’offerta consapevole e competitiva.

Nello specifico, è stato evidenziato sotto tale profilo come “… per potersi definire “immediatamente escludente” … la previsione deve porre con immediata ed oggettiva evidenza, nei confronti di tutti indistintamente gli operatori economici, l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta economicamente sostenibile (ossia astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall’esecuzione del contratto)”(in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. V, sent. n. 766/2025, cit.).

7. Nell’applicare alla fattispecie de qua i principi interpretativi – sopra riportati – declinati in sede giurisprudenziale, il Collegio intende evidenziare come dalla prospettazione in ricorso non risulti l’allegazione di concreti e puntuali elementi a supporto dell’addotta impossibilità di formulare un’offerta seria e consapevole sotto il profilo della relativa convenienza economica, posta alla base dell’invocato carattere escludente della censurata previsione dell’avviso di vendita mediante asta pubblica, reso oggetto di impugnativa unitamente ai connessi atti.

7.1. Le deduzioni sul punto articolate, infatti, appaiono limitate alla generica prospettazione che l’asserita incertezza generata dall’anzidetta previsione della lex specialis di gara con riguardo alla qualificazione giuridica dei beni oggetto dell’asta, vertendo su un elemento – quale la natura (militare ovvero civile) dei beni interessati – suscettibile di incidere sul valore economico attribuibile ai medesimi beni, non consentirebbe di calcolare la convenienza economica dell’operazione ai fini dell’assunzione delle conseguenti determinazioni in sede di offerta, avuto riguardo all’addotta circostanza rappresentata dalla netta superiorità del valore commerciale di un aeromobile utilizzabile per impieghi civili rispetto ad un aeromobile avente configurazione e corrispondente impiego di carattere militare, con l’effetto di porre gli operatori economici nelle condizioni di non riuscire a stimare il valore dei beni oggetto d’asta (cfr. atto di ricorso, pagine 15-18).

Gli elementi dedotti nel caso in esame, per la loro portata e consistenza, non risultano dunque idonei né tantomeno sufficienti ad integrare la dimostrazione, incombente sulla parte ricorrente, della sussistenza nella specie dell’invocata fattispecie come tipizzata in via giurisprudenziale nei suoi tratti connotanti e nei relativi elementi costitutivi.

Dalle circostanze addotte sul punto nella prospettazione articolata in ricorso, in quanto sostanzialmente riconducibili alla lamentata incertezza generata dalle contestate previsioni dell’avviso di vendita mediante asta pubblica sul possibile impiego – a fini civili ovvero militari – dei beni oggetto dell’avviso stesso e alle conseguenti ricadute sul valore economico ritraibile dagli stessi all’esito del relativo acquisito, non può per ciò solo inferirsi l’assoluta impossibilità di calcolare il margine di utile ritraibile dall’operazione né tantomeno le anzidette circostanze possono intendersi come suscettibili di escludere in astratto l’attitudine a produrre un utile nell’ambito della normale alea contrattuale connotante l’operazione in considerazione, potendo al più incidere – ove ritenute effettivamente sussistenti nella specie – in chiave di mero incremento della normale alea commerciale (in termini analoghi, cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 766/2025, cit.).

Difetta, dunque, l’effettiva dimostrazione nella specie che le censurate disposizioni della lex specialis avrebbero strutturalmente precluso ad un operatore-tipo del settore la possibilità di presentare un’offerta.

7.2. Ad ulteriore conforto dell’esposta conclusione può altresì richiamarsi la circostanza rappresentata dalla specifica esperienza maturata dalla società odierna ricorrente nel settore in rilievo, come desumibile dallo stesso richiamo operato dalla medesima società laddove ha dichiarato nel proposto ricorso che “… nella propria pluriennale esperienza, … si è trovata a vendere numerosi aeromobili di identico modello, sia con configurazione civile che militare” (cfr. atto di ricorso, pag. 15), nonché in considerazione dell’avvenuta partecipazione ad ulteriori procedure di vendita aventi ad oggetto beni analoghi (cfr. atto di ricorso, pag. 5, punto XX).

Tale circostanza induce a ritenere come la diversa qualificazione giuridica dei beni interessati e dei relativi impieghi (civili ovvero militari) – ove pure in ipotesi la dedotta incertezza fosse ritenuta sussistente – in ogni caso possa condurre alla realizzazione di un margine di guadagno, non avendo peraltro la società odierna ricorrente comprovato l’impossibilità di realizzarlo (nel caso dell’effettiva natura civile ovvero militare dei beni medesimi) rispetto al prezzo posto a base d’asta.

Per le ragioni complessivamente esposte, la censurata previsione della lex specialis di gara non determina l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare “un’offerta economicamente sostenibile”, ossia “astrattamente idonea a produrre – pur nella normale alea contrattuale – un utile derivante dall’esecuzione del contratto”.

8. In conseguenza della ravvisata insussistenza nella specie dell’ipotizzato carattere escludente della clausola contestata, l’impugnativa avverso la censurata previsione della lex specialis di gara va ritenuta inammissibile per carenza di interesse, difettando allo stato degli imprescindibili caratteri di attualità e concretezza che devono connotare il correlato effetto lesivo, ai fini del radicamento dell’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione.

8.1. Tale conclusione è inevitabilmente destinata ad estendersi alle ulteriori contestazioni – formulate nel secondo motivo di gravame – riferite all’asserita violazione delle regole procedimentali previste per la procedura in contestazione, in quanto evidentemente non sussumibili nelle fattispecie enucleate in sede giurisprudenziale ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione immediata del bando di gara anche da parte di soggetti non partecipanti alla procedura.

9. Per le ragioni esposte, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza in rito e vengono liquidate nella misura individuata in dispositivo.

TAR LAZIO – ROMA, I BIS – sentenza 26.07.2025 n. 14816

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