1. Il Collegio ritiene innanzitutto di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo. Quest’ultimo è infatti volto a far valere l’illegittimità della prima valutazione negativa, che è stata superata dalla nuova valutazione a seguito del riesame svolto in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 1483 del 2024.
2. Può quindi passarsi all’esame del ricorso per motivi aggiunti, che è affidato a un articolato motivo:
I) “Violazione di legge. Eccesso di potere per incongruenze e ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione”.
Ad avviso della ricorrente, non sarebbe possibile ricostruire l’iter logico/giuridico che ha determinato la valutazione tutor di 3/15 (tre/quindicesimi), successivamente elevata a 4/15 in ottemperanza all’ordinanza cautelare. Nei confronti della ricorrente non sarebbero mai stati effettuati richiami o segnalazioni tali da giustificare una valutazione tutor così penalizzante, che avrebbe poi inevitabilmente condizionato lo svolgimento e l’esito della prova orale. Per di più, dalle schede di valutazione delle esaminatrici Pagliari, De Vecchi e Scala Bertolin emergerebbero gravi anomalie.
La seconda prova orale, svoltasi in data 17/01/2025, si sarebbe tenuta in un clima estremamente teso e con modalità differenti rispetto a quella degli altri studenti.
Infine, contrariamente alla prassi secondo cui la prova orale viene svolta da sottocommissioni composte ciascuna da due membri, la ricorrente avrebbe svolto la seconda prova orale innanzi a cinque Commissari, di cui due già membri della precedente Commissione; ciò avrebbe inciso sullo stato d’animo della ricorrente, già in ansia e fortemente turbata.
3. Il motivo è infondato.
Anzitutto, la valutazione dei tutor sul tirocinio svolto costituisce espressione di discrezionalità tecnica, come tale sottratta al sindacato giurisdizionale salvo che non emergano errori macroscopici, illogicità manifeste o violazioni delle regole procedurali.
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti non emerge alcuno dei suddetti vizi. La valutazione espressa nella scheda di valutazione finale (Doc. 5) è coerente con quella risultante dalle schede di valutazione del tirocinio (Doc. 4), e le motivazioni che hanno indotto la commissione esaminatrice ad attribuire alla studentessa il punteggio contestato emergono dal giudizio specifico sui diversi parametri valutativi di dettaglio presenti nella scheda di valutazione.
D’altro canto, per approdo giurisprudenziale costante, “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto”, di tal che “solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (così, tra le tante, Cons. Stato, II, n. 7782/2024).
Nel caso di specie, dal momento che nella scheda di valutazione sono indicati i criteri che parcellizzano e specificano gli elementi che concorrono a determinare il giudizio complessivo, con previsione per ciascuno di essi di specifico punteggio, la discrezionalità dell’amministrazione “non solo viene veicolata in ambiti obbligatori di valutazione ma viene, altresì, previamente definita e precisata in maniera tale da consentire, pur attraverso la mera attribuzione del voto numerico, di risalire all’iter logico seguito nella assegnazione del concreto punteggio attribuito» (cfr., sia pure per casi non del tutto sovrapponibili, Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11227 e 3 luglio 2024, n. 5920 del 3 luglio 2024).
Per altro, emerge dagli atti che la studentessa ricorrente sia stata convocata dalla Presidentessa del corso di laurea in Igiene dentale, Prof.ssa Varoni, insieme al Direttore didattico del corso di laurea Luca Parisi, per un incontro in data 14/06/2024, per parlare del suo percorso formativo di tirocinio. Tale convocazione sarebbe stata motivata, secondo quanto precisato dall’Università resistente nella relazione depositata in giudizio (Doc. 13), da alcune segnalazioni in merito a comportamenti non adeguati della studentessa, il che smentisce la tesi secondo cui, nel corso dell’anno non sarebbero mai state effettuate segnalazioni o richiami tali da giustificare una valutazione tutor penalizzante.
Neppure le doglianze relative alle asserite anomalie nelle schede di valutazione delle esaminatrici Pagliari, De Vecchi e Scala Bertolin risultano condivisibili. In primo luogo tali schede costituiscono atti interni, per i quali non si rinviene alcun obbligo di protocollazione.
In secondo luogo, l’affermazione secondo cui la scheda dell’esaminatrice Pagliari e quella dell’esaminatrice Scala Bertolin riportano valutazioni che appaiono concordate in danno della studentessa è generica e indimostrata. Infine, il fatto che la scheda dell’esaminatrice De Vecchi risulti corretta al ribasso non determina un vizio di legittimità della stessa, e la asserita finalità di omologazione alle altre due schede è priva di riscontri oggettivi.
Del resto, come evidenziato dall’Università resistente, le schede di valutazione di tutor e assistenti di tirocinio sono atti interni finalizzati alla produzione di una scheda finale di valutazione complessiva all’esito di un confronto collegiale, e ciò comporta che le singole schede possano contenere punteggi rivisti al rialzo o al ribasso.
Con riferimento alla valutazione dell’attività “Comprensione e compilazione corretta della cartella paradontale” – che, secondo quanto prospettato nel ricorso, la studentessa non avrebbe mai svolto – si osserva quanto segue.
Dalla relazione dell’Ateneo (Doc. 13 di parte resistente) risulta che il giudizio sulla voce in parola si riferisce all’operato della studentessa in qualità di secondo operatore in affiancamento ad un primo operatore del terzo anno, il quale svolge le manovre di rilevazione degli indici parodontali sul paziente. Tale spiegazione appare ragionevole, e induce a ritenere che la valutazione contestata sia scevra da profili di illogicità o travisamento dei fatti.
Quanto allo svolgimento della seconda prova orale, ad avviso del Collegio la circostanza che la prova si sarebbe tenuta in un clima “estremamente teso” appare genericamente dedotta, e comunque indimostrata.
Le modalità di svolgimento della prova, poi, appaiono immuni dai vizi dedotti nel ricorso. Per un verso, la prassi secondo cui la prova orale viene svolta da sottocommissioni composte ciascuna da due membri della commissione non può assurgere a parametro di legittimità della prova stessa.
Ad avviso del Collegio, poi, non rileva che due componenti della Commissione fossero già presenti nella precedente Commissione, dovendo al riguardo ricordarsi l’autonomia del giudizio di ciascuna commissione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 23 maggio 2012, n. 4661) ed il diverso contesto in cui sono state espresse le relative valutazioni, che per altro non risultano censurate nel merito. Infine, la circostanza secondo cui la composizione della Commissione avrebbe inciso sullo stato d’animo della ricorrente risulta solo genericamente dedotta e priva di supporto probatorio.
4. Conclusivamente, alla stregua di quanto esposto, il Collegio ritiene di dover:
– dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo;
– respingere il ricorso per motivi aggiunti.
5. Le spese di giudizio devono essere compensate tra tutte le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.
TAR LOMBARDIA – MILANO, V – sentenza 29.12.2025 n. 4290