Concessioni ed autorizzazioni – Richiesta di autorizzazione per l’istallazione di una stazione radio-base per telefonia mobile e diniego del Comune per la distanza dell’area scelta inferiore a 75 metri da una casa albergo per anziani

Concessioni ed autorizzazioni – Richiesta di autorizzazione per l’istallazione di una stazione radio-base per telefonia mobile e diniego del Comune per la distanza dell’area scelta inferiore a 75 metri da una casa albergo per anziani

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e la mancata dichiarazione delle parti, presenti in udienza, della proposizione di motivi aggiunti o ricorso incidentale o regolamento di competenza e di giurisdizione.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per il motivo n. 3, restando conseguentemente assorbite le censure di carattere formale e istruttorio/procedimentale dedotte con il primo e il secondo motivo.

Il Comune di Sciacca, con il provvedimento impugnato, ha diffidato la società ricorrente a non intraprendere i lavori di costruzione della nuova infrastruttura di telecomunicazioni, rilevando la non accoglibilità della relativa istanza autorizzatoria perché l’area prescelta si trova a una distanza inferiore a 75 m da una casa albergo per anziani, individuata quale sito sensibile nella cui fascia di rispetto è vietata l’installazione di antenne dall’art. 5 del Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti.

Ebbene, il superiore rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità procedente, non attiene a un profilo realmente ostativo al rilascio del titolo abilitativo unico e al conseguente avvio dei lavori.

Innanzitutto, giova ricordare che la “legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” del 22 febbraio 2001, n. 36, con l’art. 8 (“Competenze delle regioni, delle province e dei comuni”), comma 6, prevede in modo chiaro che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 8, comma 6 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 va interpretato nel senso che la potestà regolamentare de qua, per essere legittimamente esercitata, non deve dettare limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ma disciplinarne solo il corretto insediamento urbanistico e territoriale, con la possibilità di individuare alcuni siti che, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 4 marzo 2019, n. 1170).

Ciò significa che il Comune non può prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2019, n. 7214; T.A.R. Molise, sez. I, 27 gennaio 2020, n. 26). E nel caso di specie l’ARPA, cui l’art. 14 della legge 36/2001 ha attribuito, in via esclusiva, “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni” (cfr. TAR Sicilia, Catania, I, 26 novembre 2019, n. 2858; 30 marzo 2020, n. 236; TAR Abruzzo, L’Aquila, I, 26 aprile 2021, n. 237), all’esito delle proprie verifiche, ha rilasciato parere (non contestato dal Comune) favorevole all’installazione della SRB, attestando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalla legge (d.p.c.m. 8 luglio 2003) e così escludendo qualsiasi timore di natura radioprotezionistica rispetto al sito sensibile indicato.

Alle Regioni e ai Comuni è invece consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare “criteri localizzativi” degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali, ad esempio, quello di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in “criteri distanziali generici ed eterogenei” quali: la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI – 11/6/2024 n. 5215; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 gennaio 2021, n. 57; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 22 dicembre 2020, n. 13926).

Va poi ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 7 novembre 2003, n. 331, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 3, comma 12, lett. a), della legge reg. Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 – che stabiliva un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze – aveva già evidenziato che detto divieto “in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da ‘criteri di localizzazione’ in ‘limitazioni alla localizzazione ”.

La recente modifica dell’art. 8 della L. 22 febbraio 2001, n. 36 (adottata con l’art. 38, comma 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) ha confermato tale interpretazione recependo gli approdi giurisprudenziali consolidati sopra citati (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 42).

Ebbene, il “Regolamento comunale per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici” del Comune resistente, all’art. 5, comma 2, lett. a (“Aree sensibili”) definisce come “siti sensibili” le “aree con presenza o destinate ad attrezzature sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, quali ad esempio ospedali case di cura e di riposo comprese le relative pertinenze, per una fascia di rispetto di metri 75 nelle Z.T.O. A e B e di metri 125 nelle altre Z.T.O.” e con il successivo art. 4 dispone che “Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree sensibili di cui all’art. 5 del presente Regolamento”. L’art. 3, ultimo comma, del Regolamento in esame prevede infine che “nelle more della redazione dello studio indicato si attueranno le limitazioni indicate nel presente Regolamento”, introducendo una specifica misura di salvaguardia che garantisce l’immediata operatività dei criteri localizzativi e dei limiti distanziali imposti dal Regolamento nelle more della definizione del Piano della telefonia e della mappa delle localizzazioni.

La giurisprudenza amministrativa ha di recente evidenziato – in relazione a una previsione regolamentare (“è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno”) analoga a quella contenuta negli artt. 4 e 5 del regolamento del Comune resistente – che una disposizione così formulata si presenta come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, nn. 372 e 374; Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2021, nn. 206, 210, 212 e 213).

La giurisprudenza ha altresì precisato che non è possibile per i Comuni condizionare la realizzazione degli impianti all’adozione di futuri atti, come nel caso in esame all’adozione di future Mappe di localizzazioni, in quanto, in tal guisa, si violerebbe la finalità acceleratoria che connota la disciplina in esame e si comprometterebbe la realizzazione della rete (cfr. in argomento T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. V, 21/6/2023 n. 2058 e 8 ottobre 2024, n. 2779).

Nel caso di specie, allora, analogamente a quanto già deciso dalla Sezione (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. V, 10/11/2025, n. 2466) con riferimento alla parallela previsione di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del medesimo Regolamento comunale (“aree con presenza o destinate ad attrezzature scolastiche e/o sportive, pubbliche e private, quali ad esempio scuole e strutture similari comprese le relative pertinenze, per una fascia di rispetto di metri 75 nelle Z.T.O. A e B e di metri 125 nelle altre Z.T.O.”), appare evidente il contrasto con i condivisi principi di diritto sopra spiegati delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 (nelle parti sopra richiamate) del regolamento invocato dal Comune resistente a supporto dei provvedimenti impugnati, laddove tali norme (nel loro operare sinergico) impediscono agli operatori economici, nelle more della definizione del Piano della telefonia e della mappa delle localizzazioni, l’installazione di impianti di telefonia “per una fascia di rispetto di metri 75 nelle Z.T.O. A e B e di metri 125 nelle altre Z.T.O.” da edifici sensibili ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a).

Pertanto, assorbiti gli altri motivi di censura (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5), il ricorso va accolto con conseguente annullamento delle avversate disposizioni (artt. 3, 4 e 5 nelle parti sopra richiamate) del regolamento del Comune di Sciacca per l’insediamento territoriale degli impianti per la telefonia mobile e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici e del diniego impugnato che delle predette norme regolamentari ha fatto pedissequa applicazione.

Quale effetto conformativo, è fatto obbligo al Comune resistente di adottare un nuovo provvedimento in relazione all’istanza avanzata dall’impresa ricorrente, in conformità ai principi di diritto affermati nella presente sentenza, dovendosi in proposito precisare che dalla data di pubblicazione della presente sentenza decorre ex novo il termine per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 44, commi 6 bis e 10, del d.lgs. n. 259/2003.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio e alla fase introduttiva; non si procede alla liquidazione delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.

TAR SICILIA – PALERMO, V – sentenza 01.12.2025 n. 2648

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