1. Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone in punto di fatto quanto segue:
– di essere proprietario di un immobile sito in Trecastagni, via Tintoretto n.14, realizzato in più interventi;
– il primo piano è stato costruito a seguito di licenzia edilizia n. 992 del 3 giugno 1968:
– successivamente è stata realizzata la chiusura del piano terra con concessione in sanatoria n. 497/85 del 31 marzo 2005, previo nulla osta della Soprintendenza di Catania n. 6881 del 23 dicembre 2003;
-infine, sono stati eseguiti i lavori di risanamento e sistemazione esterna dell’immobile, previo nulla osta della Soprintendenza n. 7006 del 13 novembre 2008;
– di avere richiesto, in data 25 luglio 2023, il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ex art. 167, d.lgs. n. 42/2004 per avere realizzato ulteriori lavori di ristrutturazione dell’immobile;
– con il provvedimento impugnato, la Soprintendenza di Catania ha dichiarato non procedibile l’istanza presentata dal ricorrente con la seguente motivazione: “… considerato che l’edificio principale è stato edificato con titolo abilitativo edilizio comunale irregolare (C.E. n. 992 del 03.06.1968), in quanto emesso privo di autorizzazione paesaggistica in data successiva all’entrata in vigore del su accennato vincolo di cui al D.A. n. 2085 (del 28 settembre 1978) con decorrenza dal 28/03/1967 …”.
Parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della Legge 07 agosto 1990 n. 241, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, attesa l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima della adozione del provvedimento di “non procedibilità” (rectius rigetto) dell’istanza di compatibilità paesaggistica.
2) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 45 e ss. e 167 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio –Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti – Difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’amministrazione si sarebbe limitata a dichiarare non procedibile la domanda avanzata dal ricorrente senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto che le opere realizzate non fossero compatibili con il paesaggio circostante e in mancanza di qualsivoglia indagine istruttoria in ordine alla consistenza delle opere.
3) Violazione e falsa applicazione dell’artt. 45 e ss. e 167 del D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio sotto altro profilo– Eccesso di potere per illogicità manifesta – Difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’immobile realizzato nel 1968 dai danti causa del ricorrente sarebbe stato legittimamente costruito in virtù di licenzia edilizia n. 992 del 3 giugno 1968, tanto che in data 15 giugno 1978, il Comune ha anche rilasciato la certificazione di abitabilità; né rileverebbe la pretesa retroattività del decreto assessoriale di istituzione del vincolo n. 2085 del 28 settembre 1978, atteso che all’epoca della realizzazione dell’immobile l’area non sarebbe stata interessata da alcun vincolo paesaggistico. In ogni caso, l’operato dell’amministrazione sarebbe affetto da contraddittorietà, atteso che la Soprintendenza ha già concesso due nulla osta paesaggistici (nulla osta n. 6881 del 23 dicembre 2003 e n. 7006 del 13 novembre 2008).
2. Si è costituita l’amministrazione regionale con atto di mero stile.
3. All’udienza pubblica del 7 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990 è sufficiente osservare che il carattere vincolato dei provvedimenti in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato (sul punto, proprio in tema di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cfr., fra le tante, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 18 luglio 2025, n.2319; 2322; n.2323; sez. III, 15.04.2025, n.1236; T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 2 luglio 2020, n. 2842; sez. III, 7 gennaio 2020, n. 78). Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, “la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, anche di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa domanda. Ciò anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati” (Cons. Stato, VI, 21.02.2023, n. 1787; Cons. Stato, VI, 10.02.2020, n. 1029).
4.2. Infondati sono anche il secondo e terzo motivo di ricorso, atteso che, come correttamente rilevato dall’amministrazione in seno al provvedimento impugnato, all’epoca della realizzazione dell’immobile (nel 1968) l’area era già interessata dal vincolo paesaggistico.
Il compendio della ricorrente ricade nell’area del comune di Trecastagni, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 della legge 1497/1939 con D.A. n.2085 del 28.09.1978, pubblicato nella G.U.R.S. n. 3 del 20.01.1979, e dal relativo precedente verbale della Commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.
Quest’ultimo è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Trecastagni in data 28 marzo 1967, data da cui decorre il vincolo.
Infatti secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato “il vincolo di cui alla L. n. 1497 del 1939 sulle bellezze d’insieme, tali essendo quelle indicate nei numeri 3 e 4 dell’art. 1 di detta legge, decorre già dalla data di pubblicazione dell’elenco delle relative località, predisposto dall’apposita commissione provinciale per le bellezze naturali, nell’albo dei Comuni interessati, e non dallo spirare del termine di tre mesi previsto dagli art. 2 e 3 della stessa legge al solo fine della proposizione di eventuali opposizioni o reclami (Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 1987, n. 395; Cons. giust. amm. Sicilia, 15 dicembre 2008, n. 1057; Cons. Stato, Sez. VI, 20 febbraio 2014, n. 833). In tal senso da ultimo anche T.A.R. Palermo, sez. III, 20 ottobre 2023, n.3154.
L’area interessata dall’intervento in contestazione è tutelata paesaggisticamente ai sensi della L. n. 1497 del 1939 e, pertanto, l’attività costruttiva doveva essere preceduta dalla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione paesaggistica costituisce, infatti, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico (ex multis T.A.R. Palermo, 20 dicembre 2023, n.3816; Cons Stato, sez. VI, 28 dicembre 2021, n.8641).
In ordine, infine, alla pretesa contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione per avere la Soprintendenza già concesso due nulla osta paesaggistici in relazione ad altri lavori realizzati sull’immobile, basti rilevare che, per costante giurisprudenza, “La contraddittorietà fra gli atti del procedimento, figura sintomatica dell’eccesso di potere, può rinvenirsi soltanto nel caso in cui sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da far sorgere dubbi su quale sia l’effettiva volontà dell’amministrazione, non sussistendo nel caso in cui si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati a conclusione di procedimenti indipendenti”. (Consiglio di Stato sez. IV, 25/10/2022, n.9078); e ancora “Il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà non sussiste tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardando lo stesso oggetto, siano stati adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro” (Consiglio di Stato sez. II, 01/07/2021, n.5012).
Il principio cardine che emerge dalla richiamata giurisprudenza è chiaro nella sua formulazione: la contraddittorietà quale figura sintomatica dell’eccesso di potere può configurarsi esclusivamente quando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile tale da generare dubbi sull’effettiva volontà dell’amministrazione e che tale vizio non sussista quando si tratti di provvedimenti adottati all’esito di procedimenti indipendenti.
La ratio sottesa a questo orientamento giurisprudenziale risiede nella necessità di distinguere tra la legittima evoluzione dell’orientamento amministrativo e la vera e propria contraddittorietà viziante. Nel caso specifico, la Soprintendenza ha legittimamente adottato valutazioni diverse in relazione a istanze distinte, anche se riguardanti il medesimo immobile, atteso che ciascuna determinazione, come accaduto nel caso di specie, è il frutto di un autonomo procedimento valutativo.
L’intervenuto rilascio del nulla osta registratosi in passato non può di per sé legittimare, pertanto, la pretesa a un identico trattamento; peraltro, l’illegittimità, per contraddittorietà, del diniego della autorizzazione paesaggistica “è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un’assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa” (Cons. St., sez. IV, 21/10/2019, n.7147).
Circostanza, quest’ultima, che non risulta dagli atti di causa.
Anche sotto tale ultimo profilo, pertanto, il ricorso non merita accoglimento.
5. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
6. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
TAR SICILIA – CATANIA, III – sentenza 28.08.2025 n. 2554