1. L’esame dei singoli motivi di ricorso deve essere preceduto da una premessa di carattere generale.
Per effetto della scissione parziale, una società preesistente scorpora una parte del proprio patrimonio e la assegna a una o più società di nuova costituzione, continuando, tuttavia, la propria attività. L’operazione è disciplinata dall’art. 2506-bis cod. civ., che impone l’identificazione puntuale della parte del patrimonio conferito alla società beneficiaria di nuova costituzione e, per converso, di quello residuo della scissa all’esito dell’operazione.
La ragione di tale previsione ridonda nel relativo regime di responsabilità per le obbligazioni derivanti dalla scissione: a norma dell’art. 2506-quater cod. civ., effettuata l’ultima iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di scissione, delle obbligazioni (attive o passive) inerenti ai rapporti giuridici originanti le singole poste patrimoniali inserite nel progetto di scissione approvato risponde il soggetto a cui, per effetto della scissione stessa, esse sono state trasferite. L’ultimo comma dell’articolo 2506-quater cod. civ., con un evidente intento di tutela dei creditori della società scissa, prevede che dei debiti della predetta società non soddisfatti dalla società cui, per effetto della scissione parziale, essi fanno carico, rispondano solidalmente tutte le società partecipanti all’operazione di scissione. In altri termini, tutte le società coinvolte nell’operazione di scissione sono garanti in solido con quella cui il debito è stato trasferito per effetto della scissione medesima, nell’ipotesi in cui questa resti inadempiente nei confronti del creditore originario della scissa.
Il procedimento di scissione è soggetto agli oneri pubblicitari indicati dall’art. 2502-bis cod. civ., anche al fine di consentire ai creditori di presentare opposizione al progetto, ai sensi dell’art. 2503 cod. civ.; eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di scissione, la sua invalidità non può più essere pronunciata, come testualmente prevede l’art. 2504-quater cod. civ., tutti richiamati come applicabili alla scissione dall’art. 2506-ter cod. civ.
L’interpretazione della richiamata normativa conduce a ritenere che, come regola, dell’obbligazione inerente alla posta patrimoniale interessata dalla scissione risponde il soggetto cui, per effetto della stessa, essa sia stata attribuita.
A tale regola si affianca un’eccezione – come detto disciplinata dall’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ. – che prevede una responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione per l’eventualità che l’obbligazione derivante dalla posta patrimoniale attribuita non sia stata adempiuta.
È tuttavia determinante, ancora a livello sostanziale, prima ancora che processuale, indagare il perimetro di tale responsabilità solidale, e, più specificamente, le ipotesi in cui tale solidarietà trova applicazione.
In proposito, va rilevato che la regola desumibile dal disposto dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., prevede letteralmente che del debito inerente alla posta patrimoniale interessata risponde per intero solo la società cui il debito è stato assegnato o rimasto. Tale ultima locuzione illumina della possibile esistenza di due ipotesi, entrambe assoggettate alla medesima regola: l’obbligazione passiva originariamente esistente a carico della scissa può essere transitata alla beneficiaria per effetto dell’assegnazione della posta patrimoniale contenuta nel progetto di scissione attuato (a ciò si riferisce la parola: “assegnato”), oppure può essere mantenuta a carico della scissa, nell’ipotesi in cui la posta patrimoniale sia rimasta nel patrimonio della società originaria (a ciò si riferisce la parola: “rimasto”).
La disciplina, evidentemente ispirata alla tutela del creditore dell’obbligazione medesima, prevede, quindi, un regime di responsabilità diretta e totale che vede come soggetto passivo la società che si è vista attribuire nel proprio patrimonio il bene che ha originato la relativa obbligazione.
A tale responsabilità si affianca una responsabilità solidale parziale delle altre società partecipanti alla scissione, che rispondono secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 35087 del 30/12/2024 che, in senso conforme, distingue un diritto di sequela sul bene assegnato alla beneficiaria da un alternativo diritto di credito, invocabile nei confronti di tutti gli obbligati solidali come partecipanti all’operazione nei limiti previsti dall’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ.; id. Sez. 5, Ordinanza n. 32469 del 03/11/2022, che afferma la sussistenza della dedotta solidarietà in ipotesi di debito erariale della società scissa relativo a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti).
Ciò che, vieppiù, va rilevato è che tale meccanismo di solidarietà scatta tanto per l’ipotesi in cui la posta che ha originato il debito sia stata trasferita alla società beneficiaria della scissione, quanto anche nell’ipotesi in cui tale posta sia rimasta nel patrimonio della scissa. A tale conclusione conduce tanto l’interpretazione letterale della norma in commento (art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ.), laddove si fa testuale riferimento al debito della scissa non soddisfatto, tanto l’interpretazione sistematica della norma medesima: non avrebbe alcun senso opinare nel senso che tale meccanismo di solidarietà operi solo nell’ipotesi in cui la posta sia stata assegnata a una delle nuove società beneficiarie della scissione e non anche nell’ipotesi in cui il debito faccia riferimento a una posta trattenuta nel patrimonio della scissa. Se l’esigenza, come è innegabile, è quella di tutelare i creditori anche attraverso l’istituzione di un meccanismo di solidarietà nell’adempimento dell’obbligazione passiva tra la società partecipanti all’operazione straordinaria, tale esigenza deve ritenersi rinvenibile nel debito originario della società scissa, indipendentemente dal fatto che, per effetto dell’operazione, esso sia rimasto o meno nel suo patrimonio. Tale conclusione non appare nemmeno pregiudicare in maniera irragionevole o eccessiva le società di nuova costituzione, beneficiarie della scissione, atteso che, come detto, esse risponderanno dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione, prima della scissione (cfr. in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13127 del 17/05/2025; Sez. 1, Sentenza n. 6675 del 2025, in motivazione).
È, poi, il caso di precisare che tale meccanismo di solidarietà sostanziale nell’adempimento dell’obbligazione prescinde del tutto dall’eventuale esercizio da parte del singolo creditore delle altre forme di tutela che l’ordinamento ha previsto nel procedimento di scissione. Il riferimento è alla circostanza che, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà in esame, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante. Si tratta, invece, di due previsioni di tutela del creditore che possono cumularsi tra loro, nell’ipotesi che quest’ultimo prima si opponga alla scissione e, poi, non essendo riuscito a impedirla, invochi la solidarietà che ne costituisce effetto, ma che possono anche essere alternativamente coltivate dal creditore, posto che in nessuna parte della disciplina in esame è prevista una preclusione alla proponibilità alternativa delle due azioni o, finanche, un vincolo di pregiudizialità dell’una rispetto all’altra.
2. Tanto premesso, il ricorso lamenta:
a) Primo motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2506 quater, c.c., in rapporto all’art. 2740, c.c., e agli artt. 344, c.p.c. 111, c.p.c.», deducendo l’erroneità dell’interpretazione fornita dalla Corte territoriale della normativa invocata come lesa, atteso che essa si sarebbe allineata alle indicazioni di Cass. n. 31313 del 2018, ignorando, tuttavia, le diversità tra la fattispecie di quella rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio e le diverse esigenze di tutela: in quella, invero, si trattava di riconoscere la legittimazione attiva per l’intervento in appello alla società risultante dalla scissione; in questa, si pone la questione di estendere la legittimazione passiva alla società risultante dalla scissione, a seguito di una situazione unilateralmente creata dalla società scissa, gravemente pregiudizievole per il creditore, non dichiarata nel giudizio pendente in primo grado e che ha determinato l’impossibilità per il ricorrente di opporsi alla scissione e di esercitare l’azione revocatoria, in presenza di un disegno di depauperamento del patrimonio della debitrice originaria, che aveva trattenuto il debito derivante dal preliminare nel proprio patrimonio, ma aveva contestualmente trasferito il bene immobile oggetto del preliminare a una delle società di nuova costituzione derivanti dalla scissione.
b) Secondo motivo del ricorso: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 331, c.p.c., in relazione all’esclusione della sua applicabilità alla responsabilità ai sensi dell’art. 2506 quater, terzo comma, c.c.; nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, n. 4, per apparente motivazione sul punto, nonché per l’inesplicato concetto di “domanda nuova”», deducendo che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione criptica e pertanto apparente, omettendo di considerare che la domanda formulata in appello nei confronti delle due società beneficiarie della scissione è identica, per petitum e causa petendi, a quella proposta in primo grado, e nemmeno è investita da alcuna “novità soggettiva”, trattandosi di estensione della domanda in presenza di una scissione societaria attuata dall’originaria società convenuta in primo grado a giudizio pendente e non dichiarata, dalla quale si sono originate due “nuove” società con identica compagine sociale rispetto alla scissa, così da avere attuato una mera traslazione del patrimonio a danno del creditore.
3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
4. La sentenza impugnata, alla luce delle superiori generali considerazioni, è errata laddove ritiene che delle obbligazioni derivanti dalle poste assegnate in sede di scissione debba rispondere solo ed esclusivamente la società che se l’è vista attribuire in sede di operazione straordinaria. Una considerazione di tal fatta può, al limite, essere corretta solo ove l’azione proposta dal creditore faccia esclusivo riferimento al bene attribuito con una caratterizzazione di infungibilità (si pensi, a mo’ di esempio, al creditore ipotecario che agisca in sequela rispetto l’immobile assegnato a una delle società partecipanti alla scissione), ma è destinata a essere erronea se estesa anche alle ipotesi, come è quella per cui è causa, in cui il creditore fa valere un proprio diritto di credito pecuniario – dunque fungibile per definizione – derivante da un titolo maturato nei confronti della società originaria e intende farlo valere, proprio ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., nei confronti di tutte le società partecipanti all’operazione, naturalmente nei limiti di quanto previsto dalla ridetta norma.
Altrettanto erronea, sempre alla luce delle superiori premesse, è l’altra affermazione contenuta nella sentenza impugnata (pag. 6), secondo cui, nell’ipotesi di accertato esercizio dell’azione fondata sulla responsabilità solidale ex art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ. si sarebbe “al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 331 c.p.c.” e anzi in presenza di una “domanda nuova, rivolta nei confronti di soggetti che non hanno partecipato al giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità ex art. 345 c.p.c.”. Tale affermazione è erronea, non considerando che l’estensione della domanda alle società neo-costituite per effetto della scissione è un effetto processuale collegato agli effetti sostanziali della scissione medesima e più sopra dettagliatamente indagati, sì che questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 2457 del 25/01/2024; id. Sez. 3, Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023) ha del tutto condivisibilmente affermato che la responsabilità solidale prevista dall’art. 2506-quater cod. civ., presupponendo la verifica dell’inadempimento della società a cui fa carico il debito sulla base del progetto di scissione, ha natura sussidiaria o dipendente, dando luogo, in sede di impugnazione, a un litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità di cause, atteso il rapporto di subordinazione logica e di pregiudizialità tra le domande rivolte nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali.
Il giudice di rinvio si atterrà, pertanto, ai seguenti principi di diritto:
a) In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni insistenti sui beni costituenti le predette poste non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione i quali ultimi, tuttavia, rispondono dell’originaria obbligazione solo nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione medesima, laddove integralmente responsabile rimane solo la società originariamente obbligata al momento dell’assunzione dell’obbligazione in epoca precedente alla scissione.”.
b) In tema di scissione, ai fini dell’invocazione del regime di responsabilità solidale parziale di cui all’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., il creditore non ha alcun onere di esperire preventivamente le altre forme di tutela previste dall’ordinamento nel procedimento di scissione di talché, ai fini dell’invocazione del meccanismo di solidarietà previsto dalla citata norma, è del tutto irrilevante che il creditore abbia o meno proposto opposizione al procedimento di scissione, atteso che in nessuna parte della normativa applicabile è previsto un siffatto effetto condizionante.”.
In applicazione dei principi appena enunciati, il giudice del rinvio indagherà la sussistenza della responsabilità solidale delle altre società partecipanti all’operazione di scissione dedotta in causa, tenendo conto che ciascuna di esse risponde nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, il cui ammontare è onere di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui e in virtù del principio di vicinanza della prova (così, condivisibilmente Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36690 del 25/11/2021).
5. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Cass. civ., I, ord., 13.12.2025, n. 32551