1. Il primo motivo di ricorso proposto da Na.St. è inammissibile per genericità.
1.1. È opportuno premettere che il Tribunale, ritenuto ingiustificato il rigetto dell’istanza di applicazione della pena formulata dall’imputato in sede di udienza preliminare, ha, in motivazione, accolto tale richiesta, ritenendola congrua. Nel dispositivo, tuttavia, richiamati gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen., lo ha dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e lo ha condannato “alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione di cui alla richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.“.
La sentenza di appello ha, implicitamente, ritenuto che la sentenza di primo grado fosse di condanna e non di applicazione della pena, evidentemente dando prevalenza al dispositivo sulla motivazione e osservando che “il Tribunale, per determinare il trattamento sanzionatorio da riservare… ha assunto a paradigma il quantum di pena di cui alla richiesta formulata ex art 444 cod. proc. pen. in sede di udienza preliminare e disattesa dal Gup”.
Ciò premesso, la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati di peculato antecedenti al gennaio 2011 e, per quelli residui, ha inflitto un aumento di pena in continuazione di mesi sei di reclusione; la sentenza di primo grado aveva, invece, inflitto, per tutti gli episodi posti in continuazione, un aumento di anni uno e mesi tre di reclusione.
Il ricorrente assume che gli episodi originariamente contestati fossero ventotto e che la Corte di appello ne abbia dichiarati prescritti venti, con la conseguenza che ne residuerebbero otto (e per tale ragione viene dedotta la violazione del divieto di reformatio in peius, ipotizzando che in primo grado siano stati inflitti circa quindici giorni per ciascun episodio in continuazione).
In realtà, la lettura dei capi di imputazione non consente di individuare il numero degli episodi contestati indicato dal ricorrente -la sola lettera a), infatti, comprende n. 122 bonifici, la lettera b) si riferisce a 54 assegni e le successive lettere c) e d) a una pluralità di operazioni- né il numero degli episodi residui, in quanto, per una cospicua serie di fatti, non è indicata la data di commissione”
Al riguardo il ricorso è formulato in modo del tutto generico perché non esplicita quali siano gli episodi che si ritengono non prescritti e quali siano gli episodi prescritti, sicché va dichiarato, per questa parte, inammissibile.
In ogni caso, va precisato che, in tema di divieto di reformatio in peius in appello, l’omessa specificazione dei singoli aumenti di pena disposti in primo grado in relazione a plurimi reati continuati, non consente di presumere che l’aumento sia stato operato in misura eguale per ciascuno di essi, sicché ben può il giudice del gravame, dichiarato il proscioglimento per alcuni reati, rideterminare la pena applicando un aumento per la continuazione che non sia proporzionalmente ridotto, purché la pena finale risulti inferiore rispetto a quella irrogata dal primo giudice (Sez. 6, n. 30164 del 02/04/2019, D’Antuono, Rv. 276229 – 01), come accaduto nel caso di specie, in cui, peraltro, l’aumento in continuazione è stato estremamente modesto.
1.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Ai fini del computo della prescrizione, infatti, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02).
Inoltre, il giudice di appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche ex officio, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 5, n. 3756S del 08/07/2015, Tota-, Rv. 264552 – 01). ¦
1.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si investe questa Corte del tema della prescrizione, che sarebbe stata erroneamente calcolata dalla sentenza impugnata, è, invece, fondato.
La Corte di appello ha indicato il termine di prescrizione dei reati di peculato contestati in tredici anni, cinque mesi e sedici giorni, in quanto tali reati, tutti commessi anteriormente alla legge n. 69 del 2015, erano puniti, nel momento in cui sono stati posti in essere, con pena massima di dieci anni di reclusione.
Il relativo termine massimo di prescrizione era, dunque, quello di anni dodici e mesi sei, cui vanno aggiunti i rilevati periodi di sospensione, fino a giungere al termine di anni tredici, cinque mesi e sedici giorni, sopra indicato.
Computando tale termine di prescrizione a ritroso rispetto all’emissione della sentenza di secondo grado (4 ottobre 2024), si perviene alla conclusione che, in quel momento, erano prescritti tutti i fatti commessi prima del 28 novembre 2011 e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, i soli episodi antecedenti al gennaio 2011.
La rilevata fondatezza del motivo di gravame concernente la prescrizione dei reati ascritti all’imputato comporta la valida instaurazione del rapporto processuale di impugnazione in relazione a tutti gli episodi oggetto di imputazione – a prescindere dalla inammissibilità dei motivi aventi ad oggetto gli ulteriori “punti” della decisione -, con la conseguenza che la causa di estinzione deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine ai capì concernenti la definizione dei reati ai quali la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).
Pertanto, si devono dichiarare ad oggi prescritti tutti i reati commessi prima del 28 novembre 2011°contestati ai capi a), d) ed e), mentre sono integralmente prescritti i reati di peculato contestati ai capì b) e c), relativi a fatti antecedenti al 2011.
Per i reati di peculato commessi dal 28 novembre 2011 va dichiarata l’irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
L’intervenuta prescrizione impone la declaratoria di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi prima del 28 novembre 2011.
(Omissis), invece, disporre il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la rideterminazione della pena in relazione alle condotte successive a tale data, essendo necessario l’accertamento di situazioni di fatto non compatibili con il giudizio di legittimità, e, in particolare, l’accertamento della data di commissione di ciascun episodio di peculato non prescritto per il quale è stata accertata la responsabilità.
Nel giudizio di rinvio dovranno essere liquidate anche le spese sostenute nella presente fase dalla parte civile Ministero dell’economia e delle finanze.
2. Il primo motivo di ricorso di Pe.Ma. è manifestamente infondato.
Dalla sentenza di primo grado, il cui apparato motivazionale si fonde con quello della conforme sentenza di secondo grado, emerge che nei primi interrogatori innanzi al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari il ricorrente ha spiegato in modo dettagliato il sistema ideato da St.Ma. e la sua partecipazione ad esso, rivelando anche particolari non noti agli inquirenti (cfr. stralcio delle dichiarazioni riportato alle pagine 37 e 38 della sentenza di primo grado).
La confessione è stata posta a base del giudizio di colpevolezza, avendone i giudici favorevolmente apprezzato la veridicità, la genuinità e l’attendibilità e ciò anche se l’imputato, dopo aver reso confessione nel corso delle indagini preliminari, non ha confermato in dibattimento le dichiarazioni rese precedentemente. La ritrattazione è stata, infatti, ritenuta non genuina, perché le dichiarazioni originarie erano confermate da una serie di altri elementi di prova, e segnatamente dalle conformi dichiarazioni del correo St.Ma. e dalla documentazione acquisita dalla Guardia di finanza, relativa ai flussi di denaro verso le società facenti capo a Pe.Ma., che non svolgevano alcuna attività per conto della procedura e si limitavano a emettere fatture per operazioni inesistenti.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è intaccata dalle doglianze contenute nel ricorso.
La censura relativa al ruolo di Pi.Fr. è inammissibile in quanto formulata in modo del tutto generico.
2.1. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia perché sollecita una diversa lettura delle risultanze probatorie che sono state adeguatamente valutate dalle conformi sentenze di primo e secondo grado, sia perché formulato in modo generico.
Sul punto va ribadito che, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01), cosa che non è accaduta nel caso di specie.
La sentenza di secondo grado, infatti, ha confermato le valutazioni di quella di primo grado in riferimento alla attendibilità di St.Ma., che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non ha mai affermato di non sapere chi fosse Frasca, ma solo di non averlo conosciuto.
Le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Na.St. sono conformi a quelle rese in fase procedimentale dal ricorrente e trovano pieno riscontro nella documentazione acquisita dalla Guardia di finanza, da cui emerge che consistenti flussi di denaro drenati dalla Gestione fuori bilancio sono stati fatti confluire nelle società che facevano capo al ricorrente, con cui la Gestione non aveva alcun reale rapporto economico. Tali società non avevano consistenza né apparato, essendo in sostanza enti fittizi costituiti proprio allo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti, in modo da mascherare l’indebita appropriazione di denaro da parte del ricorrente e del commissario liquidatore.
In questo univoco contesto probatorio, le censure della difesa relative alle dichiarazioni dei testi Lu., Ma., Ge., Re.e Ma.e al contenuto dei verbali del comitato di sorveglianza, oltre che essere formulate in modo generico, sono sostanzialmente volte ad ottenere una inammissibile rivalutazione di profili probatori già oggetto di uniforme giudizio in primo e in secondo grado.
2.2. Il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la ricostruzione dei fatti operata, con motivazione conforme, dalla sentenza di primo e secondo grado, è manifestamente infondato per i motivi sopra riportati.
Fondata, invece, è la censura con cui si investe la Corte della prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, per i motivi già esposti in riferimento alla posizione di Na.St., che devono intendersi, pertanto, qui integralmente richiamati.
Anche per il ricorrente Pe.Ma., dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati commessi prima del 28 novembre 2011 e contestati ai capi a), d) ed e), in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
Per i reati di peculato commessi dopo tale data va dichiarata l’irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Si deve, invece, disporre il rinvio-ad altra Sezione della Corte di appello di-Roma per la rideterminazione della pena.
3. I ricorsi di Ma.Do., Pe.Pa. e Br.Se. sono fondati.
La sentenza impugnata ha ritenuto i ricorrenti responsabili del reato di peculato continuato, in quanto potevano e dovevano impedirlo, in qualità di Presidente e di membri del comitato di sorveglianza (artt. 40, comma 2, e 314 cod. pen.), richiamando sul punto la giurisprudenza relativa alla responsabilità del collegio sindacale.
4. La valutazione della condotta contestata ai membri del comitato di sorveglianza pone tre ordini di questioni.
La prima questione attiene alla sussistenza, in capo all’organo di vigilanza, di una posizione di garanzia che fonda la responsabilità per omesso impedimento e in difetto della quale può residuare solo l’ordinaria responsabilità concorsuale (art. 110 cod. pen.).
Solo se è configurabile una posizione di garanzia si pone la seconda questione, che attiene all’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omessa e l’evento appropriativo.
Infine, se esiste anche il nesso di causalità, occorre verificare se la condotta omissiva sia stata o meno dolosa.
5. La verifica della sussistenza di una posizione di garanzia impone l’esame delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti del comitato di sorveglianza. Infatti, i reati omissivi impropri non sono configurati attraverso apposite norme, ma sono la risultante della combinazione di norme incriminatrici con una disposizione di parte generale (l’art. 40, comma 2, cod. pen.). La responsabilità penale si fonda, dunque, sull’esistenza di una norma giuridica extrapenale che impone un determinato comportamento, funzionale ad evitare la verificazione dell’evento, la cui realizzazione costituisce la violazione dell’interesse tutelato dalla norma penale.
Le condotte ascritte agli imputati sono anteriori rispetto all’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e, quindi, sono disciplinate dal R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) che, agli artt. 194 e ss., regola la liquidazione coatta amministrativa.
L’art. 198 R.d. cit. stabilisce che “con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato con commissario liquidatore. è altresì nominato un comitato dì sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori”; il successivo art. 201 disciplina gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti rinviando alle disposizioni che regolano la procedura fallimentare (titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e art. 65) e precisando che “si intendono sostituiti nei poteri del Tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza”.
Quindi, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa il comitato di sorveglianza ha le stesse funzioni che ha il comitato dei creditori nella procedura fallimentare, funzioni che sono, a loro volta, disciplinate dall’art. 41 R.d. cit. (disposizione contenuta nel titolo II, capo III, sezione IV, cui l’art. 201, come detto, fa espresso rinvio).
L’art. 41 stabilisce che “Il comitato dei creditori vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del Tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni…. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito…. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile….”.
L’art. 2407 cod. civ., relativo alla responsabilità dei sindaci, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti (ossia prima delle modifiche introdotte con I. 14 marzo 2025, n. 35, entrata in vigore il 12 aprile 2025) stabiliva, al comma 1, che “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio” mentre il successivo comma 3 regolava l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti, mediante rinvio alle disposizioni degli articoli 2393,2393 bis, 2394,2394 bis e 2395 cod. civ., in quanto compatibili (la medesima disciplina è oggi prevista nella I. n. 14 del 2019, il cui art. 140, comma 7, nel disciplinare i poteri e le funzioni del comitato dei creditori, rinvia all’art. 2407, commi 1 e 3, cod. civ.).
art. 41 citato non fa rinvio al secondo comma dell’art. 2407 cod. civ. che, nella formulazione antecedente alla I. n. 35 del 2025, prevedeva che i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le-omissioni di questi,-quando il danno non- si sarebbe prodotto-se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”, così configurando espressamente la posizione di garanzia del collegio sindacale.
6. Sul punto è opportuno precisare che l’art. 41 citato, nella formulazione introdotta con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, attribuiva al comitato dei creditori funzioni di vigilanza, consultive e autorizzatorie nonché il potere, riconosciuto anche singolarmente a ciascun componente, di ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. A questo potere-dovere corrispondeva una responsabilità civile, tutte le volte in cui si fosse dimostrato che gli ammanchi non si sarebbero verificati se il comitato avesse effettuato i dovuti controlli.
Ciò in quanto l’art. 41, come novellato nel 2006, richiamava l’intero disposto dell’art. 2407 cod. civ., ivi compreso il comma 2, per cui i componenti del comitato erano esposti al rischio di un’azione di responsabilità per eventuali danni che al fallito, ai creditori e ai terzi fossero stati causati come conseguenza immediata e diretta dell’espletamento, o del mancato espletamento, delle loro funzioni.
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha modificato la disposizione in esame, escludendo l’applicabilità del secondo comma dell’art. 2407 cod. civ., e mantenendo fermo il rinvio solo ai commi primo e terzo.
Quindi il potere di ispezione, finalizzato alle funzioni di sorveglianza attribuite al comitato dei creditori, è venuto ad assumere una più ridotta importanza, perché alla sua violazione non corrisponde più, per espressa scelta legislativa, una responsabilità da inadempimento degli obblighi di controllo.
Il D.Lgs. n. 169 del 2007, cioè, limitando il rinvio dell’art. 41, penultimo comma, all’art. 2407, commi 1 e 3, cod. civ. ha espressamente escluso la responsabilità per omesso controllo.
7. Poiché, come sopra detto, l’art. 201 R.d. cit. equipara il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa al comitato dei creditori, si deve concludere che, anche in capo a quest’ultimo organo, non sia configurabile, in base all’art. 41 cit., una responsabilità per omesso controllo, o, detto in altri termini, un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso.
Né tale obbligo è desumibile dalle altre norme che regolano le funzioni del comitato di sorveglianza; non, in particolare, dal successivo art. 205, norma nella sentenza impugnata, che prevede solo la necessità di redazione di un rapporto, ossia di un parere, del comitato sulla relazione periodica sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione che il commissario liquidatore deve presentare all’autorità di vigilanza.
In conclusione, il complesso delle norme che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa non configura in capo al comitato di sorveglianza una posizione di garanzia assimilabile a quella dei sindaci, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata.
Da ciò consegue che non è configurabile in capo al comitato dei creditori una responsabilità per omesso impedimento dell’evento (art. 40 cod. pen.).
Per questo, diversamente da quanto accade per i sindaci, la loro responsabilità, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà essere circoscritta ai casi di concorso ex art. 110 cod. pen.
Da ciò consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente in capo ai ricorrenti una responsabilità per omesso impedimento, va annullata senza rinvio per difetto dei presupposti di applicazione dell’art. 40, comma 2, cod. pen.
8. In ogni caso, va rilevato che né la sentenza impugnata né la conforme sentenza di primo grado, come correttamente rilevato dai ricorrenti, contengono una motivazione in ordine al nesso di causalità. Difetta, in particolare, un motivato giudizio prognostico controfattuale in ordine alla realizzazione del reato qualora i membri del comitato di sorveglianza avessero pienamente adempiuto ai compiti di controllo, giudizio tanto più necessario alla luce dell’articolato sistema ideato da St.Ma., mediante la creazione di una serie di società a lui riconducibili, la formazione di scritture transattive apocrife e la presentazione ed esibizione di documentazione bancaria contraffatta.
Né è stata data motivazione in ordine alla sussistenza del dolo concorsuale, che, nella responsabilità per omesso impedimento, certamente può sussistere anche in presenza del solo dolo eventuale, purché però esistano, e siano stati percepiti dal soggetto, segnali peculiari dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità, e sempre che l’accettazione del rischio da parte del garante concerna specificamente proprio l’evento tipico che con l’azione si sarebbe potuto evitare.
Poiché, poi, la condotta omissiva (omesso controllo) è stata successiva al delitto, sarebbe stato necessario accertare se vi fosse una volontà originaria, precedente alla consumazione del reato, di apportare un contributo causale alla commissione delle illecite appropriazioni.
La Corte di appello, dunque, ha erroneamente equiparato il piano di responsabilità ex art. 40 cpv. cod. pen. alla mera ricorrenza di una presunta posizione di garanzia, valutando le numerose condotte di spoliazione del patrimonio della gestione fuori bilancio poste in essere dal commissario liquidatore, senza, tuttavia, verificare la concreta possibilità di avvedersi delle relative anomalie da parte del comitato di sorveglianza e senza tenere conto delle risultanze del quadro probatorio, pure puntualmente richiamato, con particolare riferimento al comportamento decettivo del commissario liquidatore, che esibiva ai membri del comitato di sorveglianza, come da lui stesso ammesso, documentazione falsificata.
9. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di Ma.Do., Pe.Pa., Br.Se. perché il fatto non sussiste, con la conseguente revoca delle correlate statuizioni civili.
Cass. pen., VI, ud. dep. 12.09.2025, n. 30604