1. La domanda attorea ha ad oggetto la revocatoria ex art. 2901 Cc dell’atto di cessione di quote ricevuto dal (omissis) dr.ssa (omissis) in data (omissis) (rep. (omissis), racc. (omissis)) e registrato in data (omissis) (cfr. doc. 1 e 16 fasc. att.), con il quale: – (omissis) ha alienato, in favore di (omissis) verso il corrispettivo di € 1.200,00, la propria quota del capitale sociale della (omissis) di (omissis) e C. (pari al 60% del capitale sociale, avente valore nominale di € 1.200,00); – (omissis) ha alienato, in favore di (omissis) verso il corrispettivo di € 600,00, la propria quota del capitale sociale della (omissis) di (omissis) e C. (pari al 30% del capitale sociale, avente valore nominale di € 600,00).
Più precisamente, (omissis) – titolare di un credito nei confronti di (omissis) ammontante a € 50.657,52, oltre imposta di registro (€ 1.469,00) e oltre spese di notifica (€ 10,38), portato dal decreto ingiuntivo (omissis) 4872/2022 provvisoriamente esecutivo (cfr. doc. 5 fasc. att.) e non opposto e quindi ormai definitivo (cfr. cit. p. 3)- ha convenuto in giudizio (omissis) e (omissis) chiedendo al (omissis) di dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 Cc del citato atto di cessione di quote societarie, sostenendo che, attraverso tale atto dispositivo, sarebbero state pregiudicate le sue ragioni creditorie in favore di (omissis) (compagna del debitore (omissis) e madre di (omissis), la quale, divenuta unica socia della (omissis) di (omissis) e C., ha poi ricostituito la pluralità dei soci “facendo entrare nella (omissis) la (omissis) con una quota risibile” (cfr. cit. p. 5; doc. 1 fasc. att.), società quest’ultima “che vede quale socio unico e titolare dell’intero capitale sociale pari a €10.000,00 la signora (omissis)” (cfr. cit. p. 3).
Con decreto ex art. 171 bis Cpc, depositato il (omissis), è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti ((omissis) e (omissis), in quanto non costituitesi nel termine di cui all’art. 166 Cpc (70 giorni prima dell’udienza fissata al 24/04/2024) nonostante regolarmente citati.
Nel corso del giudizio, con ricorso depositato in data (omissis), (omissis) ha chiesto l’autorizzazione al sequestro conservativo, nei confronti di (omissis) e della (omissis) di tutte le quote di partecipazione sociale della (omissis) di (omissis) e C. (di proprietà di (omissis) per un valore di € 1.980,00 e di proprietà della (omissis) per un valore di € 20,00 – cfr. doc. 1 fasc. att.) e dei beni mobili ed immobili che compongono la (omissis) di (omissis) e C. “fino alla concorrenza della somma di (omissis) 50.657,52, oltre imposta di registro contenuta in €1.469,00 oltre €10,38 per spese di notifica”, con l’emissione di un decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies c. 2 Cpc (cfr. ricorso del 27/06/2024, p. 6, 7).
(omissis) e la (omissis) nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituite nel sub-procedimento cautelare.
Con decreto datato 5/09/2024 confermato con ordinanza del 4/11/2024, è stata parzialmente accolta la domanda cautelare di (omissis) il quale, ai sensi dell’art. 2905 c. 2 Cc, è stato autorizzato a procedere a sequestro conservativo sulle partecipazioni della (omissis) di (omissis) e C. alienate da (omissis) a (omissis) con atto di cessione del 7/02/2019.
Le convenute (omissis) e (omissis) si sono poi costituite nel presente giudizio di merito in data (omissis); conseguentemente, all’udienza del 6/11/2024, è stata revocata la dichiarazione di contumacia nei loro confronti.
(omissis) costituendosi, ha chiesto di accertare la propria estraneità rispetto al rapporto di debito-credito intercorso tra (omissis) e (omissis) e di rigettare l’azione revocatoria proposta da (omissis) nei propri confronti.
(omissis) costituendosi, ha chiesto il rigetto dell’avversa pretesa, contestando la sussistenza: – dell’eventus damni, “tenuto conto che controparte non ha provato quale sia il valore delle quote della società né si è offerto di provarlo” (cfr. comp. risp. (omissis) p. 6); – e dell’elemento soggettivo della revocatoria, atteso che “(omissis) non era a conoscenza dei rapporti di credito/debito tra i due amici” (omissis) (suo ex compagno fino al 2018, quanto è intervenuta la rottura della relazione) e (omissis) -rapporti a cui erano estranee le società (omissis) di (omissis) e C. e (omissis) avendo (omissis) richiesto i prestiti di cui è causa a titolo personale e non per le citate società-; dunque, quando (omissis) nel febbraio 2019 (dopo la fine della relazione sentimentale con (omissis), ha acquistato le quote di (omissis) non era “consapevole di ledere la garanzia offerta dai beni del (omissis) alle ragioni creditorie del MORO” (cfr. comp. risp. (omissis) p. 6).
All’esito dell’udienza del 6/11/2024, le parti hanno chiesto la concessione di un rinvio per vagliare soluzioni transattive.
Nell’ambito delle note scritte del 6/12/2025, (omissis) ha dichiarato di essere “disponibile – qualora non fosse stato eseguito il sequestro conservativo – al trasferimento del 60% delle quote della (omissis) di (omissis) e C. S.A.S. … al sig. (omissis) … al valore nominale delle stesse, come da impegno che si deposita, sottoscritto per accettazione anche da quest’ultimo” (cfr. note scritte conv. (omissis) 6/12/2024, p. 1 e relativo allegato). In subordine, “qualora controparte intenda coltivare l’esecuzione del sequestro”, (omissis) ha dichiarato di aderire “alla domanda di revocazione dell’atto del 07/02/2019 a firma della (omissis) con REP 7866, (omissis) 4595 Reg n. 2779 Serie IT del 12/02/2019” (cfr. note scritte conv. (omissis) 6/12/2025, p. 2).
Falliti i tentativi di risoluzione stragiudiziale della lite, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa come da note scritte depositate da parte attrice il (omissis) e dalle parti convenute il (omissis).
Nell’ambito delle note conclusive del 15/05/2025, (omissis) – ha confermato di aderire alla domanda attorea svolta nei propri confronti, chiedendo la revocazione dell’atto del 7/02/2019 ricevuto dal (omissis) dr.ssa (omissis) – ha chiesto di dichiarare l’inefficacia del sequestro conservativo pronunciato con ordinanza del 4/11/2024, essendo stato eseguito oltre il termine di cui all’art. 675 Cpc; in subordine, ha chiesto la revoca del sequestro conservativo, tenuto conto del comportamento tenuto da (omissis) 2. In primo luogo, deve essere vagliata la posizione della convenuta (omissis), infatti, ha proposto l’azione revocatoria non solo nei confronti di (omissis) (debitore alienante) e di (omissis) (terza acquirente), ma anche nei confronti di (omissis) la quale ha eccepito la propria estraneità ai fatti di causa.
Ritiene il (omissis) che (omissis) rispetto alla domanda attorea ex art. 2901 Cc avente ad oggetto l’intero atto di cessione di quote della (omissis) di (omissis) e C. del 7/02/2019, sia carente di titolarità passiva, tenuto conto che costei non è debitrice dell’attore ((omissis) né terza acquirente dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore (omissis) Inoltre -contrariamente a quanto affermato dall’attore in sede di note conclusive-, il fatto che (omissis) abbia ceduto alla madre ((omissis) la propria quota del capitale sociale della (omissis) di (omissis) e C. nel medesimo atto con cui (omissis) (debitore dell’attore) ha alienato la propria quota del capitale sociale della (omissis) di (omissis) e C. in favore di (omissis) (cfr. doc. 16 fasc. att.), non determina un litisconsorzio necessario nei confronti di (omissis) stante l’estraneità di quest’ultima rispetto alla cessione realizzata da (omissis) in favore di (omissis) (atto dispositivo distinto e autonomo rispetto a quello di (omissis).
Ne consegue che le domande ex art. 2901 Cc avanzate da (omissis) nei confronti di (omissis) devono essere rigettate. 3. Deve, invece, essere accolta, per le ragioni che seguono, la domanda revocatoria proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) (debitore alienante) e di (omissis) (terza acquirente) – domanda a cui quest’ultima ha, da ultimo, aderito. 3.1. In punto di diritto, i cui presupposti fondanti della revocatoria ex art. 2901 Cc sono: – l’esistenza un credito (o comunque di una valida ragione di credito); – l’esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (eventus damni); – un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, ossia, se l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, la conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni creditorie (scientia damni) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo; se l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione del debitore finalizzata ad arrecare pregiudizio al creditore (consilium fraudis) e, quando si tratta di atti a titolo oneroso, anche del terzo (dolo specifico, come recentemente chiarito dalle Su 1898/2025); la prova dell’atteggiamento psicologico può essere fornita mediante presunzioni (cfr. Cass. 2748/2005).
3.2. Nel caso di specie, sussiste, in primo luogo, una valida ragione di credito in capo all’attore.
Al riguardo va evidenziato, in via generale, come l’art. 2901 Cc abbia accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr. ex multis Cass. 28141/2023; Cass. 23208/2016).
Nel caso in esame, l’attore ha prodotto il decreto ingiuntivo del (omissis) di (omissis) 4872/2022 del 1/07/2022, che ha condannato (omissis) a pagargli (omissis) la somma di € 48.000,00, e i conseguenti atti di precetto e di pignoramento presso terzi, nonché i 2 assegni datati 28/09/2018 (restituiti impagati in data (omissis) con causale “32 Ass. recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”) in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo (cfr. doc. 4, 5, 7 fasc. att.) – documenti che provano l’effettiva sussistenza di una valida ragione di credito in capo all’attore nei confronti di (omissis) Sussiste, altresì, il requisito oggettivo dell’eventus damni.
In ordine a tale requisito, va osservato che, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore con conseguente insussistenza dell’eventus damni (cfr. Cass. 27986/2024; Cass. 1902/2015, Cass. 1896/2012, Cass. 7767/2007) Nel caso in esame, con l’atto dispositivo di cui si chiede la revoca, (omissis) si è spogliato della sua quota del 60% del capitale sociale della (omissis) di (omissis) e C. per il prezzo di € 1.200,00, il che ha comportato una variazione quanto meno qualitativa del patrimonio di (omissis) poiché le quote societarie sono uscite dal patrimonio del debitore in cambio di una somma di denaro, quest’ultima, per sua natura, dotata di una minor “capacità” ed “affidabilità” di garanzia per la parte creditrice, e non vi è prova che il patrimonio di (omissis) -che non si è costituito in giudiziocontenga altre poste patrimoniali capienti, costituenti idonea garanzia patrimoniale il creditore.
Quanto al profilo soggettivo, va premesso che il credito vantato dall’attore si fonda su due assegni bancari emessi da (omissis) in favore di (omissis) in data (omissis) (cfr. doc. 4 fasc. att.) -documenti in forza dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo del (omissis) di (omissis) n. 4872/2022 (cfr. doc. 5 fasc. att.)-; dunque, l’insorgenza del credito è anteriore rispetto all’atto di cessione di cui si chiede la revoca (del 7/02/2019).
Ciò posto, il (omissis) ritiene che possa ritenersi raggiunta la prova dell’elemento soggettivo richiesto ai fini della revocatoria ex art. 2901 Cc, tenuto conto che: – può presumersi, in base ai normali canoni di valutazione della condotta dell’uomo medio, che il debitore non potesse non avere avuto la ragionevole consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie mediante l’atto di cessione del 7/02/2019; – può altresì presumersi la conoscenza, da parte della terza cessionaria delle quote ((omissis), del pregiudizio derivante dall’atto traslativo in questione, tenuto conto della relazione (lavorativa e sentimentale) e della convivenza tra (omissis) e (omissis) (cfr. doc. 2, 6, 18, 19, 20 fasc. att.); del resto, la convenuta (omissis) nonostante l’iniziale contestazione (in sede di comparsa di costituzione), ha poi aderito alla domanda attorea, non contestandone più i presupposti. 3.3. Sulla base dei motivi esposti devono, pertanto, ritenersi sussistenti tutti i presupposti di legge di cui all’art. 2901 Cc e, conseguentemente, deve essere accolta la domanda attorea nei confronti di (omissis) e (omissis) Per l’effetto, va dichiarato inefficace, nei confronti dell’attore, l’atto del 7/02/2019 ricevuto dal (omissis) dr.ssa (omissis) (rep. (omissis), racc. (omissis), registrato in data (omissis) – cfr. doc. 1 e 16 fasc. att.), nella parte in cui (omissis) ha alienato, in favore di (omissis) verso il corrispettivo di € 1.200,00, la propria quota del capitale sociale della (omissis) di (omissis) e C. 4. La domanda di declamatoria di inefficacia del sequestro conservativo di cui all’ordinanza del 4/11/2024, proposta da (omissis) solo nelle note conclusive, non può essere vagliata in questa sede, atteso che (omissis) avrebbe dovuto proporre ricorso ex art. 669 nonies (omissis) Né può procedersi, in questa sede, alla revoca del sequestro concesso. 5. Le spese di lite relative al sub-procedimento cautelare in corso di causa Nrg 19670/2023 sub. 1, istaurato da (omissis) nei confronti di (omissis) e della (omissis) – nei rapporti tra l’attore e (omissis) seguono la prevalente soccombenza di quest’ultima, che deve essere condannata al rimborso in favore di (omissis) – nulla sulle spese della (omissis) (nei cui confronti il ricorso cautelare è stato dichiarato inammissibile, non essendo tale società parte in causa nel giudizio di merito ex art. 2901 Cc né terza acquirente dell’atto dispositivo impugnato), non essendosi costituita.
Le spese che (omissis) deve rimborsare all’attore per la fase cautelare vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 (rispetto allo scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00, stante l’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione revocatoria oggetto di causa è diretta – Cass. 10089/2014), esclusa la fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta. 6.
Le spese di lite relative al giudizio di merito: – nei rapporti tra l’attore e (omissis) seguono la soccombenza del primo, che deve essere condannato al rimborso in favore della convenuta; tali spese vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 (scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00) ridotti del 50% rispetto alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate (una sola questione di diritto, stanti le difese svolte da (omissis) e dell’attività effettivamente svolta; – nei rapporti tra l’attore e il convenuto (omissis) seguono la soccombenza di quest’ultimo, che deve essere condannato al rimborso in favore della convenuta. – nei rapporti tra l’attore e la convenuta (omissis) seguono la soccombenza di quest’ultima con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria; le spese relative alla fase decisionale, invece, vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della proposta transattiva avanzata da (omissis) e poi dell’intervenuta adesione alla domanda attorea.
Le spese che (omissis) e (omissis) devono rimborsare all’attore vengono liquidate in dispositivo in base ai valori medi ex Dm. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022 (scaglione fino da € 26.000,01 a 52.000,00), ridotti del 50% rispetto alla fase di trattazione/istruttoria, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta.
7. La domanda ex art. 96 c. 1 Cpc proposta da parte attrice contro (omissis) deve essere rigettata, tenuto conto che: – (omissis) non ha allegato elementi di fatto tali da consentire al giudicante di identificare e liquidare, pur in via equitativa, un danno conseguente alla costituzione in giudizio di (omissis) (che non sia già compensato dal rimborso delle spese giudiziali); – in ogni caso, non si ravvisa il carattere temerario delle difese di (omissis) la quale, anzi, ha avanzato concrete soluzioni transattive e, da ultimo, ha aderito alla domanda attorea.
Trib. Torino, sent., 17.07.2025, n. 3475