2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la procedura attrice non aveva dimostrato in giudizio la scientia decoctionis dell’accipiens, omettendo, tuttavia, di considerare che, ai fini della revocatoria fallimentare, è richiesto semplicemente che l’accipiens conosca lo stato d’insolvenza in cui versa il debitore e non anche l’irreversibilità di tale situazione.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la procedura attrice non aveva dimostrato la scientia decoctionis della creditrice omettendo, tuttavia, di considerare che la dilazione di pagamento che la G. s.p.a., già morosa, aveva chiesto ad O. costituisce prova piena della diretta conoscenza, da parte della società creditrice, dell’incapacità economica della propria debitrice.
2.3. La sentenza impugnata dev’essere cassata senza rinvio.
2.4. L’azione di revoca (ordinaria o fallimentare), infatti, ove (definitivamente) accolta, finirebbe per recuperare il bene (o la somma) che ne costituisce oggetto alla garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante (o del solvens), determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirente (o dell’accipiens) sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento (o, come del caso della società accipiens, dichiarativa dello stato d’insolvenza ai sensi degli artt. 18 s. del d.lgs. n. 270 cit.) di quest’ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42,44,45,51 e 52 l.fall. (ed applicabili all’amministrazione straordinaria resistente, senza che ne siano stati in alcun modo contestati i presupposti, in virtù del rinvio operato dagli artt. 18, comma 1, e 19, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit.).
2.5. La domanda di revoca (ordinaria o fallimentare), d’altra parte, non ha ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l’atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento (o la dichiarazione dello stato d’insolvenza) del terzo acquirente (o del creditore accipiens), dichiarato dopo l’atto di alienazione (o di pagamento) che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva, non preclude, però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene (o del denaro) sottratto alla garanzia patrimoniale.
2.6. Il fallimento (o la dichiarazione dello stato d’insolvenza) del terzo acquirente (o, come nel caso in esame, del creditore accipiens) preclude, quindi, la proponibilità (ovvero la proseguibilità), in sede ordinaria, dell’azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio conseguente alla sentenza dichiarativa, incidere sull’integrità dello stesso con il recupero del bene (o del denaro) alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante (o del solvens).
2.7. E tuttavia, se impedisce di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) onde esercitare su questo l’azione esecutiva (ovvero acquisirlo all’attivo della procedura), non esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento o di insolvenza dell’alienante o del debitore solvens, il relativo curatore o il commissario straordinario) possa(no) insinuarsi al passivo del fallimento o, come nella specie, dell’amministrazione straordinaria (dell’acquirente o dell’accipiens) per il corrispondente controvalore.
2.8. L’azione di revoca (ordinaria o fallimentare), pertanto, dopo il fallimento (o la dichiarazione d’insolvenza) dell’acquirente del bene (ovvero, se si tratta di revoca fallimentare, anche del creditore che ha ricevuto il pagamento: artt. 67 l.fall. e 49 d.lgs. n. 270 cit.) che costituisce oggetto dell’atto impugnato, stante l’intangibilità dell’asse concorsuale in base a titoli formati dopo l’inizio della procedura (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o la somma versata) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente.
2.9. In questo caso, però, i creditori, al pari del curatore del fallimento (o del commissario straordinario) dell’alienante (o del solvens), restano tutelati, secondo le regole del concorso (art. 52 l.fall.), dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente (o dell’accipiens poi) dichiarato fallito (ovvero in stato d’insolvenza), nel senso che, come detto, possono senz’altro insinuarsi al passivo della relativa procedura per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione (o del pagamento) astrattamente revocabile (cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020; Cass. n. 40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022).
2.10. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento o dell’amministrazione straordinaria dell’acquirente o dell’accipiens), con la conseguenza che, ove (come nel caso in esame) la relativa azione sia stata proposta o proseguita nei confronti della procedura, (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità (o improseguibilità) dev’essere dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.).
2.11. La sentenza di fallimento (o dichiarativa dello stato d’insolvenza) dell’acquirente (o del creditore accipiens) rende, in definitiva, inammissibile (o, se già proposta, improcedibile) l’azione di revoca ordinaria o fallimentare (proposta dai creditori o dal curatore del fallimento o dal commissario dell’amministrazione straordinaria dell’alienante o del solvens), la quale, infatti, avendo natura costitutiva, con l’effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato (o il denaro versato) alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell’alienante (o, in caso di fallimento o di amministrazione straordinaria, il curatore o il commissario) rimangono comunque tutelati dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento (o dell’amministrazione straordinaria) dell’acquirente (o dell’accipiens) per il valore del bene (o per la somma di denaro) oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva (cfr. Cass. n. 30124 del 2024; Cass. n. 29369 del 2024; Cass. n. 34240 del 2024, in motiv.).
2.12. La domanda con la quale G. s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria ha chiesto, ai sensi degli artt. 67 l.fall. e 49 del d.lgs. n. 270/1999, la revoca fallimentare dei pagamenti ricevuti da O. s.p.a., in quanto proposta nei confronti di una società in quel momento già assoggettata ad amministrazione straordinaria, non poteva essere, di conseguenza, proposta né il relativo processo poteva, di conseguenza, proseguire.
2.13. La sentenza impugnata, a norma dell’art. 382, comma 3°, in fine, c.p.c., dev’essere, quindi, cassata senza rinvio, con compensazione tra le parti delle spese maturate nel corso dell’intero giudizio.
3. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Cass. civ., I, ord., 03.02.2026, n. 2228