Commerciale – Crisi di impresa -No alla confisca automatica in caso di composizione negoziata della crisi d’impresa

Commerciale – Crisi di impresa -No alla confisca automatica in caso di composizione negoziata della crisi d’impresa

4. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile.

Va premesso che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro preventivo è proponibile – ai sensi del combinato disposto dell’art. 325 cod.proc.pen. – solo per violazione di legge, e che costituisce di “violazione di legge”, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione assoluta di motivazione sia la motivazione meramente apparente (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, P.M. in proc. Baronia e altro, Rv. 264011; Sez 1, n. 6821 del 31/01/2012 Chiesi, Rv. 252430; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).

Non possono essere conseguentemente dedotti con il predetto mezzo di gravame i vizi della motivazione, quali la mancanza o la manifesta illogicità della stessa, che sono separatamente previsti come motivi di ricorso dall’art. 606 lett.

e) cod.proc.pen.

Così individuato il perimetro del sindacato di legittimità, sono inammissibili le censure del ricorrente sull’asserita illogicità della motivazione adottata dal Tribunale di Modena, di cui al secondo motivo di ricorso, che denuncia a chiare lettere “una motivazione totalmente incoerente ed illogica rispetto ai presupposti di fatto evidenziati”.

5. Anche il primo motivo di ricorso che censura la valutazione dell’assenza del periculum in mora operata dal Tribunale di Modena in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato è inammissibile.

Dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, e segnatamente dell’art. 321 comma 2 cod.proc.pen. e art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il ricorrente censura la motivazione, che non condivide, dell’ordinanza impugnata che ha escluso la ricorrenza del periculum in mora, nella interpretazione data dalle Sezioni Unite Ellade, dell’esigenza anticipatoria della misura cautelare in vista del pericolo di dispersione nelle more del giudizio.

L’ordinanza impugnata, con articolate e diffusa motivazione ha escluso la sussistenza del periculum in mora valorizzando, quali elementi significativi: 1) la circostanza che la società Omissis è stata ammessa ad una procedura di composizione della crisi, avviata su richiesta della società validata dal Tribunale che ne ha autorizzato la continuità aziendale, 2) l’ultimo provvedimento di proroga del Tribunale civile di Modena che dà atto che la continuità aziendale ha assicurato la non dispersione di risorse, all’attualità, e consente di conservare il valore dell’azienda che altrimenti ne risulterebbe deprezzato, 3) dalla relazione redatta dall’esperto nominato dal Tribunale fallimentare che ha analizzato la situazione patrimoniale e reddituale della società ed ha rilevato la produzione di un’utile segno che la società ha potuto conseguire un discreto margine sulle vendite e quanto allo stato patrimoniale, la società presenta più di un milione di euro di crediti, 4) che, infine, la consistenza patrimoniale del R. e della società è rimasta nel biennio 2022 2020 quattro del tutto analoga senza che si siano registrati episodi sottrattivi o dispersivi, escludendo altresì il pericolo di dispersione anche nei confronti del R..

A fronte di tale motivazione, che non può dirsi apparente, il ricorrente argomenta l’inconferenza degli elementi evidenziati dal Tribunale secondo una diversa chiave interpretativa, deducendo l’erronea valutazione di elementi che, al contrario, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuti essere letti in chiave alternativa ovvero avrebbe dimostrato la sussistenza del menzionato pericolo.

La motivazione che non è condivisa dal ricorrente, non può dirsi apparente e si pone in linea con gli enunciati ermeneutici alla luce delle Sezioni Unite Ellade. Nella citata pronuncia le Sezioni Unite di Questa Corte hanno affermato la necessità che  il provvedimento di  sequestro finalizzato alla  confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dello strumento del comma 1 dell’art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca (S.U. n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848).

Secondo la citata pronuncia “se, infatti, il decreto di sequestro deve spiegare, in linea con la ratio della misura cautelare reale in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile. criterio su cui plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento, come nel caso di specie, al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare nell’alveo dell’esigenza di evitare la protrazione degli effetti del reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato” (S.U. Ellade cit.).

Si tratta, conclude la Corte di legittimità, di un’esigenza rapportata appunto alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo.

Ciò detto, l’ordinanza impugnata ha argomentato l’assenza del periculum in mora con una motivazione che non può dirsi assente e/o apparente avendo analizzato specifici e puntuali elementi di fatto per escluderlo.

6. Il ricorso del Procuratore della Repubblica deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. pen., III, ud. dep. 02.09.2025, n. 30109

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