1. Con l’unico motivo, il ricorrente, lamenta la violazione del comb. disp. degli artt. 15 del r.d. n. 262 del 1942 e dell’art. 13 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e la falsa applicazione dell’art. 7, comma 15, del codice della strada per contrasto con il comma 901 della l. n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., In sostanza con il motivo in esame si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale nel rigettare l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione prevista dall’art. 7, comma 15, del codice della strada non ha considerato che, per effetto della tacita abrogazione di tale norma ad opera del comma 901 della l. n. 208 del 2015, il Comune, non avendo predisposto i dispositivi elettronici cui era tenuto, non aveva il potere di irrogare la relativa sanzione. 1.1 Il motivo di ricorso è infondato. La tesi del ricorrente secondo cui l’art. 7, comma 15, del codice della strada sarebbe stato abrogato ad opera del comma 901 della l. n. 208 del 2015 è del tutto infondata. La norma citata, in vigore dal 1° gennaio 2016, si limita ad affermare che dal 1º luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In sostanza è stata estesa anche ai dispositivi di controllo di durata della sosta che erogano la ricevuta di pagamento della tariffa oraria nelle aree destinate al parcheggio la disciplina relativa alla necessità di consentire il pagamento anche mediante mezzi di pagamento diversi dal contante. La tesi del ricorrente secondo cui a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione a predisporre tale possibilità il pagamento della tariffa non è dovuto è del tutto priva di fondamento. Infatti, questa Corte aveva già avuto modo di affermare che in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7, comma 15, del codice della strada. Infatti, poiché l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta (Sez. 2, Sentenza n. 16258 del 2016). In tale occasione si è ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale concludendo nel senso che la sosta a pagamento su suolo pubblico senza pagamento del ticket orario o in caso di prolungamento oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 7, comma 15, c.d.s., trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata”, introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell’offerta di sosta. Di conseguenza, risulta evidente che non vi è stata alcuna abrogazione della norma sanzionatoria, e il mancato adeguamento alla modalità di pagamento elettronico dei dispositivi per l’erogazione dei ticket rileva esclusivamente nel senso indicato nella sentenza impugnata ovvero della possibilità di provare la mancanza di colpa nell’inosservanza all’obbligo sanzionato. 2. Il ricorso è rigettato.
Nulla sulle spese non essendosi costituito il Comune intimato. 4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Cass. civ., II, sent., 13.02.2026, n. 3273