I. Preliminarmente, sono prive di fondamento le eccezioni, in controricorso, di inammissibilità del ricorso per cassazione perché, per un verso, la procura speciale al difensore del Comune non avrebbe data certa anteriore alla notifica del ricorso per cassazione, per altro verso, il conferimento della procura speciale al difensore, da parte del sindaco, non sarebbe stato preceduto da valida delibera autorizzativa della giunta comunale.
Il primo rilievo critico è recessivo a fronte della constatazione che la procura speciale è quanto meno coeva alla notificazione del ricorso per cassazione, dato che insieme al ricorso è notificata anche la procura speciale, dovendosi qui richiamare il consolidato principio secondo cui la procura speciale a ricorrere per cassazione deve essere conferita in data anteriore o almeno coeva alla notificazione dell’atto (vedi, tra le molte, Cass. 24252 del 2020).
Il secondo rilievo critico è privo di pregio: infatti, risulta dalla memoria del ricorrente che il Comune di (OMISSIS), con delibera di giunta n. 154 del 2020, ha autorizzato il sindaco a conferire al difensore la procura speciale per ricorrere per cassazione. È dunque condivisibile la replica del Comune (vedi detta memoria) per cui nel nuovo ordinamento delle autonomie locali competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il sindaco e non la giunta, la cui delibera, siccome priva di valenza esterna, ha natura meramente gestionale e tecnica (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5802 del 23/03/2016; in termini: Cass. n. 16459/2018).
Sul punto è orientamento di questa Corte, ribadito da Cass. n. 33013/2023 (in connessione con Cass. nn. 34599/2019, 4538/2019, 16459/2018 cit., 5802/2016 cit., 16457/2015), che la rappresentanza processuale del Comune, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione attraverso la produzione di idonea documentazione (documentazione che, nella specie, il controricorrente ha omesso di produrre), mentre resta, comunque, escluso che incomba sul Comune l’onere di produrre la relativa delibera di giunta, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.
1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 25 della legge n. 120 del 2010: la sentenza impugnata non avrebbe correttamente applicato la c.d. “regola del chilometro”.
Il motivo è basato sui seguenti dati di fatto: al km 321 era posta segnaletica verticale che fissava il limite di velocità in 70 km/h; al km (OMISSIS) (cioè, a 1 km e 100 m) era collocata la postazione fissa di rilevamento elettronico della velocità; in assenza di alcuna intersezione stradale, al km (OMISSIS) era posizionato un (secondo) segnale ripetitivo del primo.
Ad avviso del ricorrente, in assenza di intersezioni, la distanza di un chilometro andrebbe calcolata rispetto al primo segnale che pone il limite di velocità, senza che abbia alcuna rilevanza il secondo segnale, ripetitivo del primo, posizionato a una distanza inferiore ad un chilometro dalla apparecchiatura di controllo, donde l’errore del Tribunale che ha ritenuto non rispettata la distanza tra la segnaletica e l’autovelox (postazione fissa) in relazione al secondo cartello che, in assenza di intersezione, poteva persino non esserci.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Sul piano normativo, l’art. 25 comma 2 della legge n. 120 del 2010, prevede che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti […] sono definite […] le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.
Il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 282 del 13/06/2017 (e così anche la circolare del ministero dell’interno del 21/07/2017), al capo 7 (“Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo”) stabilisce (vedi punto 7.5) che la distanza minima di un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità prescritta dall’articolo 25 comma 2, della legge n. 120/2010, si applica unicamente fuori dei centri abitati, e solo nei casi di controllo a distanza delle violazioni, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada di cui all’articolo 142, comma 1, del codice; aggiunge, per quanto rileva in questa sede, che “se lungo il tratto di strada su cui si eseguono i controlli sono presenti intersezioni che, ai sensi dell’articolo 104 del regolamento, impongono la ripetizione del segnale di limite massimo di velocità, la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’intersezione”. La stessa disposizione (vedi punto 7.6) prevede che la distanza minima di un chilometro non si applica (tra l’altro) “rispetto al segnale di limite massimo di velocità che costituisca mera ripetizione di un segnale precedente lungo un tratto di strada in cui sia imposto un limite massimo di velocità uniforme diverso da quello generale di cui all’articolo 142, comma 1, del Codice, in cui non vi sono intersezioni”.
Per la giurisprudenza di legittimità, l’art. 25 comma 2 della legge n. 120 del 2010, che (come si è detto) prevede l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui (come nel caso di specie) l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv. con l. n. 168 del 2002), e non ai casi in cui l’accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale (Cass. nn. 32104/2019, 26959/2022, 34508/2023).
1.3. Esiste, dunque, un duplice presupposto ai fini dell’applicabilità della “regola del chilometro” (quale distanza minima tra il segnale di limite massimo di velocità e l’autovelox) per l’accertamento della violazione di cui all’art. 142 del codice della strada: primo, che il dispositivo di rilevamento della velocità sia fisso e non mobile; secondo, che lungo il tratto di strada tra il segnale e la postazione di controllo non vi siano intersezioni. Pertanto, ove ricorrano entrambe le condizioni, l’esistenza, entro il detto chilometro, di un segnale di limite massimo di velocità che costituisce mera ripetizione del precedente (posizionato, il primo dei due segnali, almeno un chilometro prima della postazione di controllo) è irrilevante ai fini della regolarità dell’accertamento; viceversa, in presenza di una o più intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ciascuna di esse, e la distanza minima di un chilometro deve essere misurata dal segnale ripetuto dopo l’ultima intersezione.
1.4. La decisione del Tribunale non è in linea con questi principi lì dove ritiene illegittimo l’accertamento pur dando atto, in accordo con la prospettazione dell’appellante, che la regola del chilometro era rispettata in relazione alla distanza tra il (primo) segnale di limite di velocità e la postazione fissa di rilevamento, salvo poi aggiungere che, al contrario, vi era un distanza inferiore al chilometro tra il secondo segnale, “ripetitivo del limite di velocità di 70 Km/h”, e l’autovelox fisso, senza però dare risposta alla cruciale e dirimente domanda se, dopo il primo segnale, vi fossero delle intersezioni, nel qual caso soltanto rendendosi necessaria la distanza di un chilometro tra il segnale di limite di velocità collocato dopo le intersezioni e la postazione fissa di rilevamento automatico della velocità.
2. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare i fatti di causa attenendosi ai principi sopra enunciati e dovrà anche liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Cass. civ., II, sent., 04.11.2025, n. 31665