Beni pubblici e privati – Enti pubblici – Responsabilità civile – Strade aperte ad uso pubblico, circolazione, obblighi manutentivi e posizioni di garanzia

Beni pubblici e privati – Enti pubblici – Responsabilità civile – Strade aperte ad uso pubblico, circolazione, obblighi manutentivi e posizioni di garanzia

1. I motivi sono infondati e non meritano accoglimento.

2. I due profili di censura sollevati sono strettamente connessi e richiedono una trattazione unitaria. La linea difensiva muove dall’errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla sentenza impugnata in punto di individuazione dell’ente proprietario della strada e quindi in posizione di garanzia ex art. 14 C.d.S., che, ad avviso della parte, non può che ravvisarsi nel Consorzio della Bonifica Parmense, ente pubblico locale che svolge attività volta al perseguimento di scopi di pubblico interesse attraverso il finanziamento realizzato dal versamento di contributi anche da parte degli enti territoriali interessati.

3. Data questa premessa, attesa la natura pubblica del Consorzio, sarebbe erronea la sussunzione della concreta fattispecie nell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, n. 52), C.d.S., intitolato “Definizioni stradali e di traffico”, secondo cui per strada vicinale (o poderale o di bonifica) deve intendersi una strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. Inoltre, poggerebbe su un travisamento del fatto la ulteriore sussunzione della concreta fattispecie operata dalla sentenza all’interno dell’art. 2, comma 6 lett. d) C.d.S., posto che tale disposizione include nell’ambito delle strade comunali quelle che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, nel caso di specie, le dichiarazioni del teste M.B. (istruttore tecnico presso l’ufficio tecnico del comune di (omissis)) avrebbero provato che la strada in questione non collega frazioni ed è esterna al centro abitato. Pure errata sarebbe, per la natura pubblica del Consorzio, l’inclusione della strada in questione nel novero delle strade vicinali, ex art. 3, comma 1, n. 53) C.d.S., con consequenziale attribuzione al comune dei compiti dell’ente proprietario ai sensi dell’art. 14, comma 4, C.d.S.

4. Del resto, sempre dalle dichiarazioni del teste B. si sarebbe tratta la prova che era stato in effetti il Consorzio a provvedere all’apposizione della segnaletica e alla manutenzione della strada in questione.

5. La tesi sostenuta dal ricorrente si affida a una lettura del contenuto dell’art. 14 e dell’art. 3, comma 1 n. 52), C.d.S. coincidente con il dato formale della titolarità della proprietà dell’area ove insiste la strada, con totale obliterazione degli aspetti funzionali sottesi al testo normativo. Per tale via, si giunge a far coincidere tout court la titolarità del diritto di proprietà sulla strada con l’attribuzione della posizione di garanzia ex art. 14 C.d.S.

6. Si tratta di tesi che non trova conferma nella interpretazione complessiva della disciplina del codice della strada, che si pone come un corpus normativo tendenzialmente autosufficiente e speciale rispetto alla disciplina di diritto civile comune, nonché, segnatamente, delle norme a cui occorre fare riferimento nella disamina della fattispecie.

Vengono in evidenza, in particolare:

– l’art. 2 C.d.S, relativo alla “Definizione e classificazione delle strade”, che, dopo aver elencato tra le diverse classificazioni delle strade, alla lettera F, le “Strade locali” le definisce quali strade urbane od extraurbana opportunamente sistemate ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade;

– l’art. 2, comma 5, secondo cui, “Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, “comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune”;

– l’art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, comma 1, secondo il quale “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

A tali indici normativi va affiancata l’ulteriore considerazione che l’art. 6, comma 5) del C.d.S. attribuisce al Sindaco il potere di emanare le ordinanze di cui al comma 4, finalizzate a regolamentare in generale la circolazione sulle strade comunali e le strade vicinali (alle quali sono accomunate ex art. 3 n. 52) quelle di bonifica).

7. La disciplina di settore contenuta nel codice della strada, dunque, è retta da un principio di organizzazione dell’apparato amministrativo deputato alla gestione e al controllo della sicurezza delle strade, direttamente collegato alla garanzia della circolazione sicura nelle strade aperte all’uso pubblico, in quanto concreta realizzazione della libertà di circolazione, riconosciuto ai cittadini dall’art. 16 Cost.

La posizione di garanzia emergente dall’art. 14 C.d.S. risponde a una logica funzionale, in quanto la disposizione individua nell’ente territoriale, individuato a seconda della rilevanza della strada, e non in qualsiasi ente pubblico, il soggetto “proprietario” della stessa, a cui risultano attribuiti gli obblighi di gestione e di controllo del mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione.

8. Si tratta, peraltro, di interpretazione del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale. Infatti, già Sez. 4 del 26 gennaio 2011, n. 2582 ha avuto modo di rilevare che ai fini della definizione di “strada”, è rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma uno, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto dell’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma uno, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.

9.L’interpretazione qui condivisa è salda nella giurisprudenza civile, essendo stata affermata in plurime occasioni (si vedano sez. 3, 29/03/2023, n. 8879; sez. 2, 05/06/2018, n. 14367; sez. 2, del 25/06/2008, n. 17350). Di recente la giurisprudenza civile di legittimità (Sez. 3, n. 15509 del 16/05/2022, Rv. 665099), ha pure ritenuto che il Comune che, anche in mancanza di una titolarità “de jure”, eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l’utilizzazione per il pubblico transito, ha l’obbligo di assicurare che l’uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l’inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all’ente gestore da parte dell’ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti.

10. Quanto poi alla relazione tra i compiti derivanti dalla titolarità in capo al Comune della posizione di garanzia ex art. 14 C.d.S., in tema di gestione di opere destinate alla bonifica, Sez. U, n. 11296 del 28/10/1995 (Rv. 494452 – 01), quanto alla ripartizione degli oneri di costruzione di strada interpoderale su terreno di proprietà dell’Ente di bonifica, ha ricordato che, in base alla legge n. 215 del 1933, mentre sono di competenza dello Stato, in quanto necessarie ai fini generali di bonifica, alcune opere “stradali, edilizie e di altra natura che siano d’interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso” (art. 2 lett. G, legge cit.), restano a carico dei proprietari interessati, con un contributo facoltativo dello Stato, le opere di minore importanza previste dal piano generale di bonifica, trattandosi di opere di interesse particolare di alcuni fondi (artt.8 e 38 legge cit.), che devono essere eseguite dai proprietari di detti fondi e, in mancanza, dal Consorzio di bonifica per conto di essi e a loro spese.

11. La lettura qui indicata del compendio normativo in esame, inoltre, è condivisa dalla più recente giurisprudenza amministrativa (vd. Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 2024, n. 2870). In tema di assetto amministrativo e funzionale delle strade pubbliche, è stato osservato che queste ultime, sotto il profilo funzionale, assolvono a un servizio di rilevante interesse per la collettività di riferimento, costituendo, nell’attuale contesto socio economico, uno strumento imprescindibile per l’effettivo esercizio della libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost.

12. L’art. 2, comma 2, del Codice della strada dispone la classificazione delle strade pubbliche in sei categorie, sulla base delle relative caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. Mentre le caratteristiche costruttive e tecniche sono dettagliate al comma 3, il comma 5 individua l’amministrazione competente attraverso il richiamo alla funzione di uso pubblico svolta da ciascuna tipologia di collegamento, prevedendo che, per esigenze di carattere amministrativo, le strade così classificate si distinguano in statali, regionali, provinciali e comunali.

13. In definitiva, va affermato che, ai fini della individuazione della posizione di garanzia, fissata dall’art. 14 del codice della strada e relativa agli obblighi di controllo e gestione del rischio relativo alla sicurezza della circolazione sulle strade aperte all’uso pubblico, al criterio funzionale si correla quello della titolarità del bene: tra i diversi enti pubblici considerati, deve ritenersi proprietario quello cui è attribuita la funzione corrispondente all’uso pubblico della strada, individuata in ragione dell’ambito territoriale e funzionale del collegamento assicurato. Ciò determina la prevalenza, ai fini dell’individuazione della titolarità, del criterio funzionale rispetto a quello meramente dominicale.

14. Deriva, da quanto sin qui chiarito, l’infondatezza anche del profilo (vd. pag. 3 del ricorso) di asserito travisamento dell’affermazione, recepita dalla sentenza impugnata, secondo la quale la strada (omissis) collegherebbe il Comune di (omissis) con la frazione di (omissis). La circostanza non corrisponderebbe al vero, per cui la strada in esame non potrebbe essere classificata come comunale ai sensi dell’art. 2, comma 6, C.d.S.

15. Se è vero che il teste ha riferito che quella strada non collega frazioni, nessun travisamento decisivo può dirsi realizzato. Va rimarcato infatti che, per l’art. 2, comma 6, C.d.S. 6, “Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:

A – Statali […]

B – Regionali […]

C – Provinciali […]

D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.

Ai fini del presente codice, le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 52, C.d.S., la strada vicinale è assimilata a quella poderale o di bonifica, laddove si trovi fuori dai centri abitati e sia ad uso pubblico.

Dunque, a prescindere dalla circostanza che la strada in questione colleghi due o più frazioni, la strada di bonifica è assimilata ex lege alla strada vicinale, a sua volta assimilata alle strade comunali.

16. In definitiva, essendo la sentenza impugnata conforme ai principi interpretativi sin qui esposti, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.

17. Nulla va disposto quanto alle spese nei confronti della parte civile, non avendone la stessa fatto richiesta e in applicazione del principio, recentemente confermato da Sez. U. n. 27727 del 14/12/2023 (dep. 2024), Gambacurta, Rv. 286581, secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118- 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011-01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882-02).

Cass. pen., IV, ud. dep. 14.01.2026, n. 1426

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live