– che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Questura di Padova ha disposto, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la sospensione per 120 giorni dell’autorizzazione rilasciatagli per l’esercizio dell’attività di vendita al minuto di prodotti alimentari e non alimentari, a seguito di ripetuti episodi di cessione di bevande alcoliche a minorenni;
– che il ricorso è basato su un unico motivo con cui parte ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata sarebbe stata assunta in difetto di motivazione e di istruttoria e che la Questura avrebbe potuto adottare una misura meno severa, limitando la sospensione ad un periodo più breve o alla sola vendita di superalcolici;
– che in data 27-8-2025, le Amministrazioni resistenti, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 329 del 18-7-2025, hanno provveduto a depositare in giudizio gli atti del procedimento;
– che alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 le parti sono state avvertite della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Considerato:
– che le censure proposte sono manifestamente infondate stante la gravità e la pericolosità delle reiterate condotte poste in essere da parte ricorrente;
– che, infatti, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, il ricorrente era già stato destinatario di analoghi provvedimenti di sospensione in data 28-5-2024 per la durata di 30 giorni e in data 4-2-2025 per la durata di 45 giorni, sempre per avere venduto alcolici a minori;
– che nonostante tali misure, il ricorrente risulta aver continuato a vendere alcolici a minori;
– che da tali cessioni di alcolici sono derivate gravi conseguenze per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini (una ragazza di -OMISSIS-anni è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso in stato di intossicazione alcolica e un’altra è stata aggredita);
– che in base all’art. 100 TULPS il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, quando costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
– che la medesima disposizione prevede anche che qualora – come nella fattispecie in esame – “si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione”, la licenza possa essere revocata”;
– che dagli atti del procedimento emerge che il provvedimento impugnato è stato assunto all’esito di un’approfondita istruttoria e sulla base di una congrua motivazione;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere respinto;
Ritenuto tuttavia che in ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
TAR VENETO, I – sentenza 09.09.2025 n. 1535