Autorizzazioni e concessioni – Rilascio di una concessione permanente per lo svolgimento di un’attività di ristoro all’aperto e revoca in autotutela

Autorizzazioni e concessioni – Rilascio di una concessione permanente per lo svolgimento di un’attività di ristoro all’aperto e revoca in autotutela

– la società ricorrente – che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande – ha impugnato la determinazione dirigenziale del 12.08.2025 in epigrafe, con cui il competente ufficio di Roma Capitale ha revocato, pochi giorni dopo averla rilasciata, la concessione del 5.08.2025 per occupazione di suolo pubblico per il posizionamento di un dehors a servizio dell’attività predetta;

– la revoca è stata motivata in relazione alla circostanza per cui (in data 2-4.08.2025) “il marciapiede pubblico antistante l’esercizio è stato sottoposto a sequestro preventivo per occupazione abusiva dello stesso” da parte della società ricorrente;

– avverso tale revoca la ricorrente ha lamentato “Violazione degli artt. 7 e ss. e dell’art. 21 nonies della l. 241/1990; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione”;

CONSIDERATO che il ricorso, essendo palesemente fondato – come da avviso datone alle parti alla odierna camera di consiglio –, può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

RITENUTO, infatti, che l’Amministrazione capitolina ha effettivamente violato le norme che regolano l’attività provvedimentale di secondo grado, avendo omesso di coinvolgere la ricorrente nel procedimento finalizzato alla revoca della concessione già rilasciata e avendo, peraltro, motivato tout court tale provvedimento in relazione all’intervenuto sequestro preventivo dell’area, senza tenere affatto conto della motivazione dello stesso e della obiettiva peculiarità della fattispecie (ciò che, invece, il rispetto delle garanzie procedimentali avrebbe quantomeno permesso di apprezzare);

RILEVATO, infatti, da quanto risulta in atti, che:

– in data 6.03.2025 la società ricorrente ha presentato un’istanza di concessione per occupazione di suolo pubblico al fine di allestire un dehors a servizio dell’attività di ristorazione;

– nelle more della definizione del relativo procedimento, la ricorrente ha comunque occupato il suolo pubblico con arredi (vasi, condizionatore, tavoli e sedie);

– avviato il procedimento penale, il Gip ha quindi disposto il sequestro dell’area occupata, proprio perché “Non esiste [alla data del 4.08.2025 in cui è stato depositato il decreto penale] alcun provvedimento da parte dell’autorità comunale che abbia assentito la richiesta di occupazione presentata il 6 marzo, peraltro per un’area ridotta rispetto a quella effettivamente oggetto di occupazione”;

– in data 5.08.2025 è però poi stato effettivamente adottato il provvedimento concessorio a conclusione del procedimento avviato sulla istanza presentata dalla ricorrente (che, tuttavia, dopo pochi giorni, in data 12.08.2025, è stato oggetto di revoca con il provvedimento qui impugnato);

– in data 12.09.2025 il Giudice penale, “tenuto conto della revoca in autotutela della concessione”, ha inoltre rigettato l’istanza di dissequestro dell’area presentata dalla ricorrente;

RITENUTO, al riguardo, che – essendosi l’Amministrazione ormai già positivamente determinata, all’esito di apposito procedimento, al rilascio della concessione richiesta – la mera circostanza per cui, nelle more del rilascio della stessa, sia intervenuto il sequestro preventivo dell’area proprio ed esclusivamente a motivo della non ancora intervenuta adozione, all’epoca del decreto penale, del provvedimento concessorio (ciò che è ulteriormente confermato dalla motivazione del rigetto dell’istanza di dissequestro) non poteva legittimare il provvedimento di revoca qui impugnato, peraltro adottato in violazione delle garanzie procedimentali e in termini del tutto carenti, avuto riguardo agli obblighi motivazionali dell’attività amministrativa di secondo grado;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca del 12.08.2025 e fermi gli adempimenti che la parte dovrà attivare con riguardo ai profili di rilievo penale per il dissequestro dell’area;

RITENUTO, infine, che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie;

TAR LAZIO – ROMA, II TER – sentenza 30.09.2025 n. 16832

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