Autorizzazioni e concessioni -Rilascio del porto d’armi dalla Prefettura competente per la difesa personale e attualità del pericolo

Autorizzazioni e concessioni -Rilascio del porto d’armi dalla Prefettura competente per la difesa personale e attualità del pericolo

1. Con ricorso gerarchico notificato in data 15 giugno 2023, il ricorrente ha domandato al Ministro dell’Interno l’annullamento del provvedimento di diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale adottato il 19 maggio 2023 dal Prefetto della Provincia di Monza e Brianza.

2. Formatosi il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il ricorrente ha proposto ricorso, notificato in data 9 novembre 2023, davanti a questo T.A.R. domandando l’annullamento del citato decreto prefettizio.

3. Il provvedimento impugnato è stato motivato in ragione del venir meno dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 43 TULPS, ovvero dell’affidabilità nell’utilizzo delle armi da parte del ricorrente a seguito della condanna del GIP del Tribunale di Savona, in data 17 giugno 2020, per omessa custodia di armi (art. 20 bis della legge n.110/1975) in quanto, a seguito di furto consumato nell’abitazione del sig.-OMISSIS- era stata sottratta un’arma, custodita all’interno di un armadio non blindato.

4. Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:

I) Violazione di legge con riferimento all’applicazione degli articoli 11 e 43 TUPLS –Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento – Violazione di legge con riferimento alla falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

II) Violazione di legge nel profilo dedotto sub punto 3.1 ed eccesso di potere per vizio assoluto ovvero carenza ovvero insufficienza ovvero illogicità della motivazione;

III) Eccesso di potere per difetto ovvero vizio di istruttoria, perplessità della motivazione e travisamento dei fatti;

IV)Eccesso di potere per perplessità della motivazione e della azione amministrativa

V)Violazione del principio di buon andamento, efficienza e imparzialità della PA.

5. In sintesi il ricorrente lamenta:

a) l’illegittimità del giudizio di inaffidabilità nell’uso dell’arma espresso dall’Autorità sulla base dell’unica vicenda penale risalente al 2019 e nonostante l’estinzione del reato nel 2021 per avvenuta oblazione;

b) il difetto di motivazione per la mancata indicazione del mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che avrebbero indotto il Prefetto a negare il rinnovo della licenza di porto di pistola a uso difesa personale solo nel 2023;

c) la carenza di istruttoria e la violazione del legittimo affidamento, dal momento che l’Autorità avrebbe rinnovato il porto d’armi per difesa personale negli anni 2020 – 2021 – 2022, successivi alla vicenda penale del 2019.

6. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso, depositando documenti e memoria.

7. In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato memoria di replica.

8. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.

9. Le assorbenti censure di difetto di istruttoria e di motivazione sono fondate, alla luce del quadro normativo esistente e della giurisprudenza in materia qui di seguito brevemente richiamata.

9.1. Occorre premettere che il provvedimento di diniego del porto d’armi per difesa personale è disciplinato dagli artt. 11, 42 e 43 del TULPS.

9.2. Come noto, il potere di rilasciare le licenze in materia di armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, L. n. 110/1975. La regola generale è, pertanto, il divieto di detenzione delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, che presuppone una analisi comparativa dell’interesse pubblico primario, degli interessi pubblici secondari, nonché degli interessi dei privati, oltre che un giudizio di completa affidabilità del soggetto istante basato su rigorosi parametri tecnici.

9.3. Nello specifico settore delle armi, tale valutazione comparativa si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso, proprio per l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi.

9.4. Con particolare riferimento al rilascio della licenza del porto d’arma per difesa personale, che rileva nel caso di specie, l’art. 42 del TULPS prevede che <<il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole…omissis….La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale>>.

9.5. Ai sensi di legge, quindi, l’Autorità di pubblica sicurezza ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo attuale per l’incolumità fisica.

9.6. La ratio che ispira il rilascio del porto d’arma per difesa personale, che rappresenta, lo si ribadisce, una eccezionale deroga al normale divieto di detenere armi, si giustifica in ragione del pericolo attuale per l’incolumità personale dell’istante, valendo al di fuori di questo caso la regola generale per cui è compito dell’autorità di pubblica sicurezza – e non dei privati – vegliare sulla sicurezza dei cittadini.

9.7. Sempre in tema di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, che afferma che <<l’esistenza del “dimostrato bisogno” dell’arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che l’Autorità di pubblica sicurezza ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola. Esso non può nemmeno ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro>> (Consiglio di Stato, sez. III, n. 7315/2022; n. 7914/2022; n. 6139/2019; n. 720/2023; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 2 gennaio 2024, n. 22; n. 2411/2023; sez. I, 31 ottobre 2024, n. 2997).

9.8. Con riguardo alla prova del “dimostrato bisogno”, la giurisprudenza citata afferma inoltre che <<essa ricade sul richiedente, e la circostanza che il porto sia stato autorizzato in passato non genera una inversione dell’onere probatorio. Chi chiede il rinnovo deve sempre provare l’esistenza di condizioni attuali e concrete di bisogno che giustificano la concessione dello speciale titolo di polizia, e l’esigenza di dar corso a questa verifica con frequente periodicità è confermata dal secondo periodo del terzo comma del citato art. 42 TULPS, per cui “la licenza ha validità annuale” (periodo aggiunto dall’art. 13, comma 1, lettera b), d.l. 9 febbraio 2012, n. 5)>>.

9.9. Quanto alla rilevanza dei pregressi rinnovi, la giurisprudenza condivisa da questo Collegio afferma che << la circostanza che in passato la licenza di porto d’armi per difesa personale fosse stata rilasciata e poi rinnovata non preclude all’Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni in sede di un’ulteriore richiesta di rinnovo, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore, purché basato su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata… (…) Ogni singola istanza di rilascio o rinnovo di porto d’armi deve essere valutata in rapporto alla situazione contingente dell’ordine e della sicurezza pubblica, tant’è che l’art. 13, R.D. n. 773 del 1931 attribuisce alle autorizzazioni di polizia, di regola e salvo espressa disposizione legislativa, durata annuale, onde l’autorità di pubblica sicurezza deve, senza riguardo a quanto eventualmente assentito in precedenza, rinnovare anno per anno la propria valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per concedere eccezionalmente l’uso delle armi ai privati, tenendo conto della situazione personale del richiedente aggiornata con informazioni attuali>> (Consiglio di Stato, sez. III, 25 agosto 2020, n. 5200; Consiglio di Stato sez. III, 31 maggio 2022, n.4418).

10. Tutto ciò premesso, il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, dal momento che pur richiamando il citato art. 42 del TULPS nulla dice sul dimostrato bisogno del ricorrente di andare armato, sicché è carente di motivazione e di istruttoria, desumendosi dal suo contenuto e dalla memoria dell’Amministrazione depositata il 9 settembre 2025 che il diniego di rinnovo ha fondamento esclusivamente sulla condanna per il reato di omessa custodia delle armi, sulla quale l’Amministrazione ha basato il giudizio di inaffidabilità del ricorrente, ma nulla dice sulla sussistenza o sul venir meno del pericolo per l’incolumità fisica del ricorrente, avendo questi presentato istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale.

11. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.

12. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

TAR LOMBARDIA – MILANO, I – sentenza 30.10.2025 n. 3498

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