Autorizzazioni e concessioni – Provvedimento comunale di chiusura dell’esercizio di ristorazione per inquinamento acustico accertato dall’ARPA

Autorizzazioni e concessioni – Provvedimento comunale di chiusura dell’esercizio di ristorazione per inquinamento acustico accertato dall’ARPA

Preliminarmente, deve respingersi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi al giudice ordinario avverso l’ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS- atteso che si tratta di giudizi distinti, aventi ad oggetto provvedimenti diversi, fondati su autonome basi normative e sottoposti a differenti giurisdizioni, seppure afferenti alla medesima vicenda fattuale.

Non può dunque configurarsi alcuna pregiudizialità in senso tecnico-giuridico.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato.

La censura si fonda sull’assunto che la tettoia sotto cui era collocata la strumentazione acustica debba considerarsi parte “interna” del locale, con conseguente liceità della diffusione musicale sino all’una di notte nei giorni prefestivi.

Tale prospettazione non può essere condivisa.

Una tettoia, per definizione, non integra un ambiente chiuso, bensì costituisce mera copertura di uno spazio aperto, privo di pareti perimetrali e aperto verso l’esterno, cosicché le emissioni sonore ivi prodotte si propagano direttamente all’esterno.

Non può dunque operare l’assimilazione a locali chiusi cui si riferisce l’art. 6, comma 2, del Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. -OMISSIS-

In ogni caso, l’art. 6, comma 5, dello stesso regolamento dispone in modo chiaro che “l’attività musicale svolta all’interno del pubblico esercizio […] in nessun modo può avere proiezioni acustiche all’esterno”, sicché, quand’anche l’attività fosse stata svolta in un’area qualificabile come “interna”, resterebbe comunque vietata la propagazione esterna delle emissioni sonore.

Quanto ai rilievi fonometrici, la doglianza è parimenti infondata.

L’ARPA Sicilia, unitamente alla Polizia Municipale, ha effettuato i rilevamenti secondo le tecniche previste dal D.M. 16 marzo 1998, distinguendo correttamente tra rumore ambientale e rumore residuo.

Il significativo scostamento riscontrato (7 dB all’interno dell’abitazione e 6 dB nel terrazzo) è stato inequivocabilmente attribuito alla musica proveniente dal locale ricorrente, in misura eccedente sia i limiti differenziali notturni di cui al D.M. 14 novembre 1997, sia quelli assoluti previsti per la zona III della classificazione acustica comunale.

La perizia di parte, che si limita ad ipotizzare possibili variazioni ambientali, non è sufficiente a smentire i dati oggettivi raccolti.

Neppure è fondata la seconda censura di violazione dei principi costituzionali di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), proporzionalità e legalità, nella parte in cui si contesta l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea.

Come già chiarito da questo Tribunale (TAR Palermo, sez. III, 17 maggio 2017, n. 1346), la tutela del decoro degli spazi pubblici ricomprende anche la protezione dall’inquinamento acustico, che costituisce forma di degrado urbano non meno incisiva di quello materiale.

Conseguentemente, la sanzione accessoria prevista dall’art. 3, comma 17, della legge n. 94/2009 può essere legittimamente applicata anche alle violazioni in materia di emissioni sonore, in quanto riconducibili a comportamenti idonei ad incidere sul decoro e sulla vivibilità degli spazi pubblici.

Infondate sono infine le doglianze di illegittimità derivata del regolamento comunale e dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS-

La questione è stata già affrontata e risolta in senso contrario alla tesi di parte ricorrente da questo Tribunale con la già citata sentenza n. 1346/2017, che ha ritenuto il regolamento conforme alla normativa statale (legge n. 447/1995; D.P.C.M. 14 novembre 1997), escludendone la pretesa genericità.

Il regolamento, infatti, non introduce una fattispecie sanzionatoria nuova ed autonoma, ma richiama implicitamente i parametri stabiliti dalla disciplina nazionale in materia di inquinamento acustico, limitandosi a dettare disposizioni attuative, quali orari e modalità di svolgimento delle attività.

Inoltre, la giurisprudenza di questo Tribunale formatasi su fattispecie analoghe (TAR Palermo, sez. III, 1 agosto 2017, n. 2036; TAR Palermo, sez. II, 25 luglio 2019, n. 2168) ha più volte ribadito che l’assenza di una specifica indicazione nel regolamento comunale delle modalità di misurazione o degli strumenti tecnici non ne determina l’illegittimità, essendo comunque sufficiente il rinvio alla disciplina tecnica nazionale che regola la materia.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tutti i motivi di ricorso sono infondati risultando i provvedimenti impugnati sorretti da adeguata istruttoria e conformi al quadro normativo di riferimento e il ricorso va perciò rigettato con salvezza degli atti impugnati.

La regolazione delle spese, segue la soccombenza: tenuto conto che l’ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Palermo ha svolto una compiuta attività difensiva depositando memoria e documentazione a sostegno della legittimità degli accertamenti fonometrici, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in suo favore, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Diversamente va disposta la compensazione delle spese nei rapporti con il Comune di Palermo che pur costituitosi formalmente non ha svolto difese scritte sostanziali.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 10.10.2025 n. 2211

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