Autorizzazioni e concessioni – Patrimonio degli Enti locali e appartenenza al patrimonio indisponibile

Autorizzazioni e concessioni – Patrimonio degli Enti locali e appartenenza al patrimonio indisponibile

– che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare la controversia all’esame sembra rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo;

– che sul punto appare infatti maggiormente persuasiva la tesi secondo cui il compendio immobiliare “Palazzo Carducci” debba qualificarsi come appartenete al patrimonio indisponibile del Comune di Monza in quanto utilizzato per finalità pubblicistiche (oltre che come sede museale, dall’Istituto magistrale fino al 1993, dall’Università dell’Insubria fino al 2024 ed ora dal Conservatorio), e rientra altresì nella categoria dei “Beni culturali” appartenenti ad un ente pubblico territoriale;

– che l’esame delle numerose censure proposte con il ricorso e i motivi aggiunti, con particolare riguardo alla sussistenza o meno dei presupposti per la decadenza dalla concessione, appare incompatibile con il carattere sommario che caratterizza la fase cautelare, e richiede l’approfondimento proprio della fase di merito;

– che sussiste il requisito del periculum in mora tenuto conto dell’esigenza, prospettata dalla parte ricorrente, di non interrompere del tutto l’attività culturale svolta dall’Associazione in attesa della definizione del merito del ricorso;

– che in tale contesto è opportuno pervenire alla definizione del ricorso evitando il prodursi di effetti irreversibili all’assetto degli interessi contrapposti;

– che conseguentemente la domanda cautelare deve essere accolta mediante la parziale sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo che:

a) rimangano nella disponibilità dell’Associazione ricorrente esclusivamente i locali siti al piano terra del corpo di fabbrica dell’immobile con accesso dal civico n. 7 di viale Cavallotti individuati dalla convenzione sottoscritta in data 30 ottobre 1929 e approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio del 13 novembre 1929, per i quali lo sgombero non è stato ancora eseguito;

b) non venga disposta in via coattiva la rimozione dei beni mobili dell’Associazione presenti nei locali, ferma restando la facoltà per la stessa di procedere ad uno spontaneo recupero totale o parziale dei beni secondo le modalità da concordare con l’Amministrazione comunale;

c) nelle more, non venga portato ad esecuzione il provvedimento di decadenza dalla concessione;

– che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;

TAR LOMBARDIA – MILANO, V – ordinanza 13.01.2026 n. 26

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