1. In via preliminare, deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di accesso in corso di causa di parte ricorrente, in quanto risulta agli l’avvenuta ostensione da parte dell’amministrazione comunale di tutta la documentazione inerente al procedimento per cui è causa.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
La fattispecie in esame è riconducibile nell’ambito dell’art. 31 “Manutenzione delle ripe”, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che al comma 1, stabilisce che “i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”.
In base alla norma menzionata spetta, dunque, ai proprietari l’obbligo di provvedere alle opere di sostegno nelle ripe, per tale intendendosi, secondo la definizione recata dall’art. 3, n. 44, del d.lgs. n. 285/1992, la “zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada”.
La giurisprudenza ha del resto ben chiarito, al riguardo, come le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31, d. lgs. n. 285/1992 delineino un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi ed enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione delle relative opere di mantenimento, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno ovvero alla caduta di massi o altro materiale sulla strada (cfr. in tal senso Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4184).
In tale prospettiva, “l’art. -OMISSIS-del codice della strada assegna all’ente comunale il compito di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale cfr., in particolare, l’art. 14, comma 1, lett. a), ma tale obbligo non si estende alle aree estranee circostanti, in particolare alle ripe site nei fondi laterali alle strade. Le ripe, ai sensi dell’art. 31 del codice della strada, devono essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti e cedimenti del corpo stradale o delle opere di sostegno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, qualora siano immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto nel terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale” (Cons. Stato, I, 9 maggio 2012, parere n. 2158).
Alla luce di ciò, incombono dunque sui proprietari gli obblighi manutentivi relativamente alle aree esterne al confine stradale e, in particolare, riguardo alle ripe situate nei fondi laterali alle strade, ai sensi dell’art. 31 cit., in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, nei sensi sopra evidenziati (così, da ultimo, Cons. St., V, 5 maggio 2025, n. 3773).
2. Ciò posto, nella fattispecie in esame non risulta, tuttavia, essere stato provato in modo certo da quale fondo si sia distaccato il masso che ha provocato la frana che ha interessato, in data 2 settembre 2023, la via Grotta del Serpente.
Come già rilevato nell’ordinanza collegiale n. 291/2025, nel gravato provvedimento si afferma unicamente che “si è accertato che l’area interessata dal distacco dei massi, è contraddistinta negli Atti dell’Agenzia delle Entrate, al foglio n. -OMISSIS-part. -OMISSIS-”.
Dalla documentazione procedimentale versata in atti, al contempo, risulta che:
a) nella nota di sopralluogo del 28 settembre 2023, allegata in atti dal Comune di Gaeta, non vi è alcun espresso riferimento all’accertamento delle particelle dalle quali sarebbe provenuto il distacco dei massi;
b) al contrario nella perizia allegata in atti da parte ricorrente, redatta dal geometra Salmeri in data 27 maggio 2024, si afferma che la frana sarebbe originata dalla diversa particella n. 54 foglio n. 14, non di proprietà dei ricorrenti.
Rilevata la suddetta discrasia, tra quanto rilevato nella nota di sopralluogo del Comune di Gaeta e nella relazione peritale di parte, il collegio ha chiesto al Comune un nuovo accertamento istruttorio, nel contraddittorio delle parti, volto ad appurare l’esatta ubicazione dei terreni dai quali ha avuto origine il distacco dei massi, al fine di stabilire se tale distacco è avvenuto nelle particelle di proprietà dei ricorrenti (foglio n. 14, part. -OMISSIS-) ovvero nella diversa particella foglio n. 14, part. 54.
Nel termine assegnato dal collegio, l’ordine istruttorio non è stato, tuttavia, adempiuto, cosicché allo stato degli atti non può che essere accertata dal collegio una carenza nella motivazione del provvedimento nonché un difetto di istruttoria in merito all’esatta individuazione del terreno dal quale è provenuto il distacco dei massi che ha interessato la strada comunale in oggetto.
3. Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2024, impregiudicati i poteri dell’amministrazione di riesame del procedimento attraverso un’adeguata istruttoria da svolgersi nel contraddittorio con le parti interessate, volta ad appurare chi siano, nel caso in esame, i soggetti responsabili ai sensi dell’art. 31, codice della strada, alla manutenzione della riva interessata dal distacco dei massi.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
TAR LAZIO – LATINA, I – sentenza 05.02.2026 n. 99