Autorizzazioni e concessioni – Licenza di porto di fucile per uso sportivo e diniego della PA per la sussistenza a carico dell’interessato di una imputazione penale per il reato di furto di energia elettrica e alla accertata occasionale e risalente presenza in auto con due pregiudicati

Autorizzazioni e concessioni – Licenza di porto di fucile per uso sportivo e diniego della PA per la sussistenza a carico dell’interessato di una imputazione penale per il reato di furto di energia elettrica e alla accertata occasionale e risalente presenza in auto con due pregiudicati

1). Il ricorrente, iscritto all’Unione Italiana Tiro a Segno e titolare di licenza di porto d’armi per uso sportivo – tiro a volo, ha presentato istanza volta a ottenerne il rinnovo.

Con decreto del Questore della Provincia di Catania del 1-OMISSIS-(notificato il 23.9.2025), tale istanza è stata rigettata.

Quale supporto motivazionale, il diniego gravato si è riferito a una nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di-OMISSIS-, che, esaminato il certificato dei carichi pendenti e riscontrata a carico del ricorrente un’imputazione per il reato di furto di energia elettrica, ha proposto il rigetto dell’istanza.

In aggiunta alla detta circostanza, la Questura ha altresì rilevato come, nel corso di un controllo effettuato in data 29.10.2019, il ricorrente sia stato individuato in auto unitamente a due soggetti con pregiudizi penali, in ore diurne.

Avverso il suindicato diniego, che sarebbe stato adottato senza tenere conto delle deduzioni difensive trasmesse dal privato in riscontro al preavviso di rigetto, è stata articolata la seguente unica censura:

Violazione e falsa applicazione del regio decreto n° 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Eccesso di potere per carenza istruttoria, incongruità della motivazione, mancanza di presupposto, travisamento, illogicità. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione e del principio di buon andamento”.

Assume parte ricorrente che le circostanze riportate nel provvedimento impugnato sarebbero inidonee a supportare il diniego, in quanto: i) non vi sarebbe certezza sull’identità dell’autore del furto di energia elettrica, eseguito su un contatore intestato al ricorrente, ma apposto sulla pubblica via; ii) l’episodio del 2019 sarebbe del tutto isolato e risalente, non sussistendo alcuna frequentazione tra il ricorrente e i soggetti presenti con lui in auto.

Ne conseguirebbe la illogicità, irragionevolezza e sproporzione del diniego, che non sarebbe assistito da adeguata attività istruttoria, né supportato da congrua motivazione in ordine ai presupposti di cui agli articoli 11 e 43 T.u.l.p.s..

Il deducente, al riguardo, sostiene come l’autorità di polizia non possa limitarsi a richiamare acriticamente circostanze – allo stato – prive di un concreto risvolto penale, traendone un automatico giudizio negativo sulla sua personalità, dovendo la stessa, di contro, esternare le ragioni per le quali le dette circostanze costituiscano indici significativi di inaffidabilità, ovvero di incapacità di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi.

Nel caso di specie, l’amministrazione si sarebbe basata su circostanze del tutto prive di valenza indiziante relativamente a futuri comportamenti che possano compromettere l’altrui incolumità, non potendosi inoltre condividere il giudizio di inaffidabilità dedotto dalla mancata o negligente custodia del contatore.

Peraltro, quanto al controllo eseguito nel 2019, lo stesso non avrebbe dato luogo, all’epoca, alla revoca del titolo in corso di validità.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al gravame, deducendone l’infondatezza. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato come il reato ascritto al ricorrente, commesso con violenza sulle cose, rientri nel novero dei reati “ostativi”; inoltre, la circostanza che il contatore sia stato manomesso da ignoti, così come prospettato nel ricorso, denoterebbe una negligente custodia dei propri beni, sintomatica di incuria e scarsa diligenza nella tenuta dei beni di proprietà.

Tale accadimento supporterebbe il giudizio di inaffidabilità del richiedente, senza la necessità di motivare ulteriormente in merito alla ritenuta pericolosità sociale del medesimo. A simili conclusioni condurrebbe l’accertamento effettuato nel 2019, non potendo rilevare la circostanza che si sia trattato di incontri casuali o sporadici: l’occasionalità delle frequentazioni non renderebbe irragionevole, sul piano prognostico e della tutela anticipata della sicurezza e dell’incolumità pubblica, il giudizio dell’amministrazione sul rischio di abuso delle armi, specialmente considerato che i soggetti in compagnia dei quali si trovava il richiedente annoverano precedenti penali per reati quali danneggiamento, furto, favoreggiamento, truffa, ricettazione, lesioni personali, porto abusivo e detenzione di armi e munizioni, reati contro la famiglia, tentato omicidio e minacce.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria al fine di sostenere la fondatezza del gravame, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2). Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito indicate.

Il provvedimento di diniego impugnato si fonda su due evidenze fattuali: l’imputazione per il reato di furto di energia elettrica (non ancora sfociato in una accertata reità del richiedente) e la riscontrata presenza del ricorrente in auto con due soggetti pregiudicati, nel corso di un controllo eseguito dai Carabinieri nel 2019.

Da tali circostanze l’amministrazione ha tratto un conclusivo giudizio di presunta inaffidabilità del ricorrente sul corretto uso delle armi.

Tuttavia, al netto degli ampi richiami giurisprudenziali ivi riportati a supporto della determinazione di rigetto, la motivazione del provvedimento non consente in concreto di comprendere le ragioni per le quali le dette circostanze, sia singolarmente che complessivamente considerate, denotino l’assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente, non risultando ripercorribile l’iter-logico argomentativo che ha condotto alla formulazione di un giudizio prognostico negativo circa la sua affidabilità nell’uso delle armi.

Invero, quanto al furto di energia elettrica, deve ribadirsi che, in assenza di un risultato processuale definitivo (invero, neanche di primo grado), non è possibile ascrivere la condotta del ricorrente a quella regolata dall’art. 43, comma primo, lett. a), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove è previsto che l’intervenuta condanna, tra gli atri presupposti, per il reato di furto è di per sé ostativa al rilascio delle armi.

Ne consegue che l’amministrazione può attribuire rilievo all’eventuale imputazione per il detto reato, dovendo tuttavia illustrarne l’incidenza causale rispetto al giudizio prognostico, chiarendo in che modo le concrete modalità della condotta contestata, la sua gravità e la sua attualità siano idonee a far ragionevolmente dubitare della capacità dell’interessato di conformarsi ai doveri e alle garanzie richiesti dalla licenza.

Invero, come chiarito in simili fattispecie da questa Sezione (sentenze del 24/11/2025, n. 3326 e del 3/06/2025, n. 1735, ambedue riguardanti casi in cui il giudizio penale per furto di energia elettrica a carico del richiedente non si era concluso con una sentenza di condanna in senso tecnico), «il mero ed esclusivo riferimento al furto di energia elettrica non è idoneo a fondare il diniego, trattandosi di fattispecie di reato non immediatamente collegabile all’uso delle armi, non comportando attività violenta o comunque direttamente ipoteticamente incidente a tale uso. […] allorché venga in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi richiede l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.a.r. per la Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.

E invero, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s. onde escludere la buona condotta o l’affidamento di non abusare delle armi. […] qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.a.r. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).

È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).

In altri termini, a prescindere dall’applicazione nel caso di specie, non essendo evidente la correlazione fra il reato ascritto all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il divieto di detenzione delle armi».

Nel caso di specie, il mero riferimento alla negligenza nella custodia del contatore apposto sulla pubblica via non appare idoneo a soddisfare il descritto standard motivazionale, non potendo paragonarsi tale dovere (relazionato a un dispositivo necessariamente collocato all’esterno dell’abitazione e, per necessità, esposto alla materiale possibilità di interferenze da parte di terzi) al diverso e ben più pregnante obbligo di custodia di un’arma in piena sicurezza, per il quale l’ordinamento richiede una diligenza qualificata.

In altri termini, la circostanza che il richiedente abbia consentito (sebbene involontariamente, per omessa corretta custodia) a terzi una manomissione del contatore ovvero che risulti imputato per fatti afferenti alla sua alterazione, non consente di formulare un automatico giudizio di negligenza nella custodia di un’arma, per il quale si impongono più rigorose cautele.

Quanto al secondo profilo fattuale, questa Sezione (cfr. sentenza del 13 gennaio 2025, n. 77) ha recentemente ribadito che, in linea di principio, le frequentazioni con persone gravate di procedimenti penali e di polizia assumono una indubbia rilevanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente l’autorizzazione alla detenzione di armi, indipendentemente dalla formale incensuratezza di quest’ultimo.

In merito, gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come certe frequentazioni possano dar luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi e viceversa (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 settembre 2022, n. 7871).

Tuttavia, è nondimeno necessario che l’Amministrazione evidenzi come le dette frequentazioni, per la loro tipologia e in base alle modalità con cui le stesse avvengono, anche tenuto conto della loro intensità e finalità, siano ritenute presumibilmente in grado di condizionare il modus agendi del richiedente, con un onere motivazionale che diventa progressivamente più pregnante laddove le ascritte frequentazioni appaiano di modesta frequenza o stabilità, siano risalenti nel tempo, non risultino connotate da modalità apparentemente censurabili e non vi sia un apparente legame o sodalizio tra i soggetti in questione.

Nel caso di specie, le circostanze riferite nel provvedimento impugnato (dovendosi, per converso, escludere dal perimetro cognitivo il rapporto di parentela del ricorrente con soggetti pregiudicati, trattandosi di circostanza non posta a fondamento del diniego, né ivi riportata, essendo tale circostanza soltanto rappresentata nell’informativa del Comando Carabinieri di -OMISSIS-, che, per il resto, non esprime un parere negativo) non appaiono di per sé autoevidenti, ossia in grado di sorreggere il giudizio prognostico negativo, anche mediante il ricorso a criteri di comune esperienza.

Il ricorrente, invero, è stato segnalato una sola volta in auto con due soggetti pluripregiudicati, in ore diurne, diversi anni prima della presentazione dell’istanza di rinnovo: in assenza di ulteriori elementi circostanziali in merito al suddetto episodio (rimanendo ignota l’identità dei soggetti e le ragioni della loro compresenza con il ricorrente, nonché l’eventuale collegamento con il medesimo), nonché di segnalazioni ulteriori e successive, non rimane evidenziato come una tale, e apparentemente occasionale, frequentazione possa suffragare la supposizione di un abuso delle armi.

In definitiva, il provvedimento difetta di un’analisi motivata degli episodi controversi ascritti al ricorrente, che, in ragione delle descritte caratteristiche, non sono in grado di sorreggere, in termini di intuitiva evidenza, un giudizio negativo sulla relativa affidabilità nell’uso delle armi.

Conclusivamente, il ricorso va accolto, fatta salva la riedizione del potere con provvedimento adeguatamente motivato.

Stante la natura interpretativa, sussistono tuttavia motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

TAR SICILIA – CATANIA, I – sentenza 23.12.2025, n. 3716

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