Autorizzazioni e concessioni – Licenza di porto d’armi (a tariffa ridotta) e accertamento frequentazione con persone gravate da procedimenti penali e di polizia

Autorizzazioni e concessioni – Licenza di porto d’armi (a tariffa ridotta) e accertamento frequentazione con persone gravate da procedimenti penali e di polizia

Il ricorso è infondato.

Oggetto della controversia è il decreto prefettizio con cui è stata respinta l’istanza volta ad ottenere la nomina a guardia particolare giurata e il contestuale rilascio della licenza di porto d’armi a tassa ridotta.

Si tratta di provvedimento riconducibile agli artt. 43 e 138 del T.U.L.P.S., caratterizzato da un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, la cui valutazione è rimessa alla lata discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, funzionale alla tutela dell’interesse primario della collettività alla prevenzione degli abusi nell’uso delle armi nonché all’oculato affidamento delle funzioni di vigilanza armata a soggetti privati.

Così come più volte affermato dalla Corte costituzionale, il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo assoluto, ma un’eccezione ammissibile soltanto ove vi sia la certezza della “perfetta e completa sicurezza” circa il buon uso delle armi (Corte Cost., 16 dicembre 1993, n. 440; Corte Cost., 9 maggio 2019, n. 109).

In tale prospettiva, il sindacato giurisdizionale su provvedimenti di diniego o di revoca si arresta dinanzi a valutazioni non manifestamente illogiche, non travisate nei fatti e sorrette da congrua istruttoria (Cons. Stato, III, 20 maggio 2020, n. 3199; id., 24 ottobre 2023, n. 9209).

Nel caso di specie, il decreto impugnato è adeguatamente motivato essendo fondato su frequentazioni con soggetti gravati da numerosi precedenti penali (furto, violenza a pubblico ufficiale, associazione per delinquere, riciclaggio etc.) avvenute tra il 2017 e 2020.

Il ricorrente, pur a fronte del preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, non ha esercitato il diritto di accesso ex artt. 22 ss. della stessa legge per prendere visione delle segnalazioni di polizia al fine della loro eventuale contestazione, nè ha depositato alcuna memoria procedimentale a difesa né, si noti, ha articolato in giudizio motivi specifici volti a censurare l’attendibilità delle risultanze istruttorie relative alle sue frequentazioni, come già evidenziato in sede interinale.

Quanto alle violazioni di ordine procedimentale, nella specie l’interessato non si è avvalso delle facoltà partecipative previste dalla legge e non può, quindi, in questa sede contestare la mancata audizione personale, in quanto avrebbe ben potuto presentare le proprie osservazioni per iscritto (come previsto dalla legge), avendo avuto a disposizione un termine congruo per farlo, e cioè dalla notifica avvenuta il 6 febbraio 2024 dell’avviso ex art. 10-bis della L. n. 241/1990, fino all’adozione del provvedimento impugnato del 17 aprile 2024. Peraltro, il ricorrente è stato in tal senso sollecitato dall’amministrazione proprio con la comunicazione dei motivi ostativi.

Nel merito, poi, la motivazione concernente i rapporti con soggetti pregiudicati resta integra e sufficiente a sorreggere l’atto.

Sul punto va ricordato che il requisito della buona condotta e dell’affidabilità del soggetto non presuppone necessariamente l’inesistenza di condanne penali personali, ma può essere legittimamente messo in dubbio anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di altri elementi di contesto, idonei a far sorgere un ragionevole dubbio circa il corretto esercizio delle funzioni e l’uso appropriato delle armi (Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023, n. 813; Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2025, n. 1412).

Tali frequentazioni, non ex se vietate dalla legge, si palesano, all’evidenza, incompatibili con lo svolgimento da parte del ricorrente del ruolo di guardia in istituti di vigilanza, che si colloca nella materia della polizia di sicurezza, per gli evidenti riflessi esercitati sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, ponendosi il predetto ruolo come indiretto ausilio nel perseguimento delle finalità di interesse generale della sicurezza e della prevenzione dei reati, in quanto l’attività di vigilanza privata concorre con quella delle Forze dell’Ordine riguardante il controllo del territorio, siccome svolta da corpi organizzati, autorizzati al porto delle armi e facenti capo ad apposite organizzazioni aziendali, anche complesse.

Inoltre, la condivisa e consolidata giurisprudenza sul punto ha in particolare rilevato che la frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia ha un indubbio rilievo in sede di valutazione della affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, pur quando si tratti di una licenza a tariffa ridotta per guardia particolare giurata (avente il compito di tutelare l’integrità dei patrimoni altrui) e che gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata, sicché una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa (Cons Stato. Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 659; Sez. III, 16 dicembre 2016, n. 5352; Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242; Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3612).

Particolarmente significativo, nel caso in esame, è il rilievo delle frequentazioni del ricorrente con soggetti pregiudicati per reati di allarme sociale, che di per sé costituiscono un indice sintomatico di inaffidabilità.

In tali condizioni, la motivazione del provvedimento impugnato appare congrua e sorretta da elementi concreti, pienamente idonei a giustificare il diniego impugnato, senza che emergano vizi di illogicità manifesta o travisamento, neppure sotto il profilo del collegamento con la custodia delle armi, valutazione che questo TAR ha già ritenuto rilevante ai fini dell’affidabilità soggettiva (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 3 giugno 2025, n. 1232).

Va infatti ribadito che il giudizio espresso dall’Amministrazione in questa materia è di tipo prognostico e cautelare, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo e sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o del difetto di istruttoria.

In tal senso, si è espresso anche questo Tribunale, che ha riconosciuto la piena legittimità del diniego di idoneità e nomina a guardia giurata quando fondato su valutazioni istruttorie coerenti e su un quadro relazionale che non assicuri la certezza dell’affidabilità del richiedente (cfr. TAR Sicilia, Palermo, I, 20 novembre 2023, n. 3426).

Il ricorso pertanto va rigettato, con salvezza del provvedimento gravato e conseguente rigetto della domanda risarcitoria, stante l’assenza dell’antigiuridicità dell’asserito danno, peraltro nemmeno provato dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell’Amministrazione resistente.

Infine, parte ricorrente va ammessa al gratuito patrocinio in via definitiva, rinviandosi la liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo.

TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 18.02.2026 n. 489

Scrivici una domanda su questo Articolo

Le domande saranno affrontate nel prossimo incontro live