1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della -OMISSIS- S.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, il provvedimento del Questore della Provincia di Bari prot. Div. PAS cat. 11A/2024 del 10 dicembre 2024, notificato il successivo 11, recante la sospensione per quindici giorni della SCIA presentata al Comune di Bari, pratica 17360 del 23 gennaio 2015, per il pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-”, ubicato in -OMISSIS-, alla via -OMISSIS-, con conseguente chiusura al pubblico del locale, in applicazione dell’art. 100 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS).
2.- Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione art. 100 TULPS; eccesso di potere per difetto di presupposto e d’istruttoria, per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, sviamento e perplessità: non sussistono le dedotte circostanze secondo cui “nel periodo ricompreso tra gennaio e maggio 2024, in differenti fasce orarie di apertura del pubblico esercizio -OMISSIS-, è stato acclarato che lo stesso è frequentato stabilmente da soggetti gravati da precedenti penali e di polizia di significativo allarme sociale ed è caratterizzato dal costante verificarsi di episodi delittuosi quali risse e lesioni personali o che comunque costituiscono situazioni di disturbo dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Non risulta ascrivibile all’attività commerciale alcuna responsabilità in merito ai fatti che secondo la Questura giustificherebbero adozione del provvedimento di sospensione della licenza, verificatisi non all’interno del locale, ma sulla pubblica strada e senza alcuna correlazione con l’attività commerciale.
2) eccesso di potere per travisamento nel considerare che l’attività della ricorrente rappresenti “un abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose”.
3.- La Questura di Bari si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del proprio operato.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
La causa, fissata nel ruolo dell’udienza pubblica del 27 maggio 2025, è stata trattenuta dal Collegio per essere decisa.
4.- Il ricorso è infondato.
Le due censure possono ricevere trattazione congiunta in considerazione dei profili di connessione e parziale sovrapposizione dei relativi contenuti.
L’art. 100, comma 1, TULPS prevede che l’autorità di polizia può disporre la sospensione della licenza di un esercizio, anche di vicinato: tumulti o gravi disordini; abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; quando, comunque, costituisca pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Il comma 2 aggiunge che: “Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.”.
La sospensione dell’esercizio non ha natura afflittiva e sanzionatoria bensì cautelare e preventiva, in quanto essenzialmente finalizzato a prevenire la consumazione di reati e le turbative dell’ordine e della sicurezza pubblici, senza implicazione soggettiva nei confronti del titolare dell’esercizi.
Come chiarito dalla giurisprudenza, l’art. 100 TULPS persegue dunque un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata, tale per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2025, n. 527; Id., sez. III, 29 novembre 2018, n. 6791; 27 settembre 2018, n. 4529; 2 maggio 2016, n. 1681).
5.- Nel caso in esame sono rilevanti le segnalazioni che, con nota prot. n. 255/1 del 28 giugno 2024, la Legione Carabinieri Puglia- Compagnia di Bari Centro ha fornito alla Questura di Bari.
Nel corso di numerosi interventi, nel periodo ricompreso tra gennaio e maggio 2024, in differenti fasce orarie di apertura, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro e del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, hanno accertato che il pubblico esercizio “-OMISSIS-” è abitualmente frequentato da soggetti incisi da precedenti penali e di polizia di significativo allarme sociale.
Sono state inoltre evidenziate diverse risse all’interno dell’esercizio, successivamente sfociate in violente aggressioni all’esterno, con conseguente disturbo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In particolare, nella data dell’8 novembre 2024, alle ore 22.30 circa, nell’ambito di specifici controlli del territorio finalizzati alla repressione dei reati, personale della Divisione PAS della Questura di Bari ha notato, tra gli altri, nei pressi dell’ingresso del bar, ove abitualmente sostano gli avventori, a causa delle ridotte dimensioni del medesimo, due ragazzi intenti a consumare bevande alcoliche che, alla vista degli agenti di polizia, si sono allontanati velocemente. Raggiunti e identificati, hanno consegnato agli agenti due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, asseritamente detenuta per uso personale. Pertanto, nei confronti dei suddetti, già segnalati per fatti simili, è stata contesta la violazione amministrativa di cui all’art. 75 del DPR 309/1990. Nel corso del medesimo controllo di polizia, tra gli avventori del “-OMISSIS-”, sono stati indentificati altri tre soggetti gravati da precedenti penali per rissa, lesioni personali, nonché anche loro segnalati più volte per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 del DPR 309/1990. Alla stregua dei menzionati accertamenti, la Questura, con decisione che si sottrae alle dedotte censure, ha ritenuto opportuno intervenire col provvedimento di sospensione dell’attività, in applicazione del menzionato art. 100 TULPS.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
TAR PUGLIA – BARI, II – sentenza 01.09.2025 n. 1050