– il ricorrente impugna un decreto di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Savona e un provvedimento di revoca del porto d’armi adottato dalla Questura di Savona;
– gli atti gravati sono motivati con riferimento all’inaffidabilità dell’interessato, desumibile da una condotta astrattamente integrante gli estremi del reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, co. 2 lett. b del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – per la quale il ricorrente riferisce che è pendente il giudizio penale presso il Tribunale di Savona –, peraltro posta in essere con il contestuale trasporto dell’arma detenuta;
Considerato che il ricorso non risulta assistito da sufficienti profili di fondatezza in quanto:
– la mancanza del numero di protocollo sul decreto prefettizio non inficia la legittimità dell’atto, che risulta regolarmente notificato, ma costituisce una mera irregolarità in presenza degli altri elementi costitutivi (Cons. Stato, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 2572);
– «la guida in stato di ebbrezza, quale condotta in sé potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica, costituisce un parametro particolarmente pertinente ai fini della valutazione di affidabilità» (T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 433);
– il giudizio prognostico effettuato dall’Amministrazione risulta, ad una valutazione propria della fase cautelare, scevro dai vizi idonei a invalidare un atto espressivo di un potere altamente discrezionale quale quello in esame, anche perché la circostanza che nell’occasione il ricorrente trasportava l’arma rafforza la prognosi di pericolosità;
Reputato opportuno compensare le spese della presente fase;
TAR LIGURIA, I – ordinanza 06.12.2025 n. 328