– secondo un esame preliminare tipico della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito da elementi di fondatezza.
– In materia di noleggio di veicoli senza conducente, i poteri di controllo e d’interdizione della Prefettura mirano a prevenire l’utilizzo dei veicoli noleggiati per scopi illeciti.
– Ai fini del corretto esercizio di tali poteri, non è richiesto che vi sia un oggettivo ed accertato abuso da parte del titolare dell’impresa nell’esercizio dell’attività di autorimessa, in quanto la natura prognostica e le finalità di prevenzione delle valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza, concernono la capacità anche potenziale di abuso, connessa anche alla vicinanza con soggetti pregiudicati per reati di una certa gravità, in ossequio alla disciplina di cui al D.P.R. 481/2001 (cfr. parere Cons. Stato, Sez. I, n.1515 del 9 novembre 2016).
– Nella fattispecie in esame, diverse circostanze ed episodi militano a carico del ricorrente, tra cui: l’essere stato individuato, più volte, in compagnia con persone gravate da precedenti di polizia; l’essere figlio di un soggetto condannato per detenzione abusiva di armi e munizioni, tentata lesione personale in concorso, detenzione vendita e cessione illecite di sostanze stupefacenti e condannato dal Tribunale di -OMISSIS- per associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis c.p.; l’essere nipote di soggetto condannato per rissa lesione personale e continuata in concorso, tentata estorsione, minaccia, detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ed associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, anch’egli condannato dal Tribunale di -OMISSIS- per associazione di tipo mafioso, ai sensi dell’art. 416 bis c.p.
– Le spese possono essere compensate relativamente alla presente fase cautelare.
TAR PUGLIA – BARI, UNITE – ordinanza 05.09.2025 n. 302