Autorizzazioni e concessioni – Istanza di rilascio del passaporto e diniego del Questore per mancato pagamento della pena pecuniaria comminata dal giudice penale con sentenza di condanna

Autorizzazioni e concessioni – Istanza di rilascio del passaporto e diniego del Questore per mancato pagamento della pena pecuniaria comminata dal giudice penale con sentenza di condanna

1. Il ricorrente, in data 06/03/2024, ha richiesto il rilascio del passaporto.

Avviata l’istruttoria, l’Amministrazione dell’Interno ha accertato che:

– in data 03.11.1993, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti della Corte d’Appello di -OMISSIS- irrevocabile il 10.02.1994, è stato condannato alla reclusione di anni 5 mesi 10 e alla multa di Lire 70.000.000 (pari a Euro 36.151,98);

– in data 21.02.2003, con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di -OMISSIS- irrevocabile l’1.04.2003, è stato condannato alla reclusione di mesi 6 e alla multa di Euro 516,00;

– in data 07.05.2012, con sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS-, irrevocabile il 22.07.2012, è stato condannato alla reclusione di anni 3 mesi 4 e alla multa di Euro 18.000,00, applicato l’indulto ai sensi della L. 31/07/2006 n.241 con condono della multa da Euro 18.000,00 a Euro 8.000,00.

Emergeva, inoltre, che le pene pecuniarie, come da certificato del Casellario Giudiziale n. -OMISSIS-, non risultano soddisfatte ovvero altrimenti estinte.

Con il preavviso di rigetto, notificato al ricorrente in data 11.02.2025, la Questura ha invitato il ricorrente a depositare memoria difensiva e a documentare l’avvenuto pagamento delle pene pecuniarie o a produrre lo specifico nulla osta all’espatrio concesso dall’Autorità Giudiziaria competente previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 3 lett. d) della L. n. 1185/1967.

Il ricorrente non ha depositato osservazioni o documenti.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 22/07/2025 e depositato il successivo 24/07/2025, il ricorrente impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del passaporto e di ritiro della carta di identità valida ai fini all’espatrio.

Avverso tale provvedimento, ha dedotto le seguenti censure:

I) “Violazione dell’art. 2 del protocollo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (libertà di Circolazione) – illogicità e contraddittorietà manifesta – difetto di adeguata motivazione e valutazione anche in relazione all’epoca dei fatti delittuosi – non proporzionalità del decreto di diniego del passaporto e ritiro della carta di identità ai fini dell’espatrio”: la Questura non avrebbe valutato né la situazione personale del ricorrente né l’eventuale interferenza del provvedimento con la sua libertà di movimento, nonchè la proporzionalità e l’attualità della misura impugnata, essendo suo onere valutare il caso concreto e, soprattutto, la condotta del sig. -OMISSIS- nel corso degli ultimi 25 anni, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso dalla commissione dei delitti.

Il sig. -OMISSIS- avrebbe tenuto una condotta di vita assolutamente regolare, mentre il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un intollerabile automatismo, che non considererebbe la personalità del soggetto e l’epoca cui le pene pecuniarie si riferiscono, e in tal modo violerebbe il diritto di libera circolazione sancito dalla Carta Europea dei diritti dell’uomo.

II) “Illogicità manifesta e contraddittorietà manifesta anche in relazione all’art 24 cp e 173 cp e ss – omessa motivazione con riferimento all’epoca cui risalgono le pene pecuniarie richiamate a motivo ostativo al rilascio del passaporto e per il ritiro della C I valida ai fini dell’espatrio”: l’Amministrazione non avrebbe valutato e motivato in relazione al lungo lasso di tempo intercorso dal momento in cui le sanzioni pecuniarie sono state elevate a carico del ricorrente.

Tutte le pene pecuniarie sarebbero da considerarsi estinte.

2. Per resistere al ricorso, in data 29/08/2025 si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Calabria, che il successivo 30/08/2025 hanno depositato memoria, eccependo l’infondatezza del ricorso, di cui chiedono il rigetto, vinte le spese.

3. Alla camera di consiglio del 3/9/2025, la causa è stata chiamata e, previo avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 3 lett. d) della L. n. 1185/1967, il passaporto non può essere rilasciato a coloro che “debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammendasalvo per questi ultimi casi il nulla osta del giudice dell’esecuzione”.

Nel caso di specie, mentre, come indicato dalla Questura sin dalla comunicazione dei motivi ostativi, la richiesta di rilascio del passaporto può essere esaminata ed accolta dopo il pagamento di quanto dovuto o previo nulla osta della competente Autorità Giudiziaria, non è contestato che il ricorrente non abbia previamente ottenuto il nulla osta dell’A.G. né abbia pagato le suindicate pene pecuniarie, che “non risultano soddisfatte ovvero altrimenti estinte”, ben inteso che è riservata alla valutazione del Giudice Penale l’eventuale decisione in ordine alla dedotta estinzione delle pene pecuniarie.

Al riguardo, la giurisprudenza pacifica ritiene che i presupposti applicativi della disciplina di riferimento prescindono dalla risalenza nel tempo della sentenza penale e che, di contro, quello impugnato costituisce un provvedimento vincolato a fronte del dato oggettivo del mancato pagamento della pena pecuniaria, che esclude ogni apprezzamento in ordine aalla gravità dei reati e alla personalità del condannato da parte della Questura (per tutte, TAR Lazio, Roma, sez. I Ter sent. n. 5868/2025; Tar Lombardia, sez. I, n. 1119/2022; Tar Lombardia, sez. I, n. 2123/2023).

L’art. 3 della legge 1185/67, infatti, non riserva alcun margine di apprezzamento all’Autorità preposta, prevedendo delle ipotesi specifiche al verificarsi delle quali non è possibile rilasciare il passaporto; si tratta di un effetto preclusivo automatico che è preordinato all’esecuzione della condanna penale, avendo lo scopo di garantire che il condannato non si sottragga all’esecuzione della pena recandosi in luoghi sui quali non è esercitata la sovranità dello Stato italiano.

Nessuna rilevanza possono assumere condizioni soggettive dell’istante, rilevando esclusivamente il dato oggettivo della mancata espiazione della pena detentiva o del mancato pagamento di quella pecuniaria.

La disposizione richiamata risponde a motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza che consentono di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione Europea (Tar Milano sez. I 25 marzo 2021 n. 796; Consiglio di Stato Sez. III, 14 luglio 2015 n. 3532, che richiama Corte Europea dei Diritti Umani, n. 41199/06 del 26 aprile-26 luglio 2011).

5. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, I – sentenza 05.09.2025 n. 602

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