Come esposto in narrativa, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto di diniego dell’iscrizione all’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 06.10.2009), del 9 maggio 2024 n. 72923. In particolare, l’istante lamenta diverse violazioni di legge, oltra ad un travisamento dei fatti e ad un eccesso di potere da parte della Prefettura resistente.
Il Collegio, re melius perpensa rispetto a quanto delibato in sede interinale, ritiene il ricorso fondato per le ragioni che seguono.
Come noto, l’art. 1 del D.M. 06.10.2009 prevede che, per ottenere l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) età non inferiore a 18 anni;
b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
f) diploma di scuola media inferiore;
g) superamento del corso di formazione di cui all’art. 3.
L’art. art. 11 TULPS prevede inoltre che “le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di non aver subito alcuna condanna penale, è stato infatti assolto, nel doppio grado di giudizio, nel procedimento penale -OMISSIS-per il reato di estorsione, così come non è sottoposto a misure cautelari di alcun genere, né risulta essere incorso in nessuna delle violazioni previste e/o punite dalle norme sopra citate.
In particolare, dalla lettura della motivazione della sentenza n. -OMISSIS- resa della Corte di Appello di Palermo, emerge che è stata integralmente confermata la sentenza assolutoria di primo grado.
Nella specie, la Corte di Appello ha chiarito che il ricorrente è risultato estraneo ai fatti contestati e che “non è in alcun modo emerso che il -OMISSIS- abbia adottato condotte violente o minacciose”, ma anzi che “nel corso della discussione intervenne con atteggiamento paterno provando a smorzare i toni. […] Trattasi di condotte che per le loro caratteristiche risultano insufficienti a potere ritenere integrati requisiti del concorso anche solo morale”.
Pertanto, nella fattispecie in esame la Prefettura non ha a sufficienza motivato le ragioni per cui il sig. -OMISSIS- sia stato ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi, limitando l’istruttoria ad un unico episodio avvenuto il 22 marzo 2023, quando il ricorrente è stato controllato da personale dell’Arma dei Carabinieri mentre viaggiava in compagnia di un soggetto pregiudicato per gravi reati.
Invero, sul punto, questo Collegio, in continuità con analoghi precedenti, rappresenta come il dato dell’unica frequentazioni controindicata potrebbe rilevare ai fini del giudizio di inaffidabilità qualora emerga che la medesima si sia svolta in circostanze di tempo e luogo che ne escludano il carattere occasionale o involontario e che sia avvenuta nella consapevolezza del ricorrente
in merito ai pregiudizi penali che gravavano sul soggetto con il quale è stato
controllato o che, quantomeno, sia stata valutata ed esternata l’incidenza di tali frequentazioni in ordine all’affidabilità e/o probabilità di abuso nell’esercizio del suddetto titolo da parte del richiedente (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 2989; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 2 maggio 2019, n. 1210 e 30 giugno 2016, n. 1626; T.A.R Calabria, Reggio Calabria, 10 settembre 2013, n. 539; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 aprile 2012, n. 399).
Nel caso di specie, invece, l’amministrazione si è limitata a fare richiamo ad un unico incontro che, per come sostiene il ricorrente si sarebbe svolto unicamente per finalità lavorative, senza indagare circa la reale portata di tale frequentazione e del possibile condizionamento nella vita professionale del ricorrente.
In proposito il Collegio, pur non ignorando che nel settore delle licenze di pubblica sicurezza, allo scopo di giustificare il diniego o il ritiro dell’autorizzazione non è necessario un accertamento di responsabilità penale, rileva che, nel caso di specie, al ricorrente risulta contestato un unico incontro con soggetto controindicato che appare insufficiente a sostenere il giudizio di disvalore tenuto conto del fatto che la richiesta dell’interessato di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo era connessa ad una istanza di una ditta operante nello specifico settore e, quindi, finalizzata alla possibilità di svolgere la relativa attività lavorativa.
Si rileva, pertanto, l’esistenza del lamentato difetto istruttorio e motivazionale, per come anticipato in sede interinale anche dal CGA con l’ordinanza n-OMISSIS-, in quanto: “la stessa Autorità, tuttavia, deve fondare il proprio giudizio su una ragionevole valutazione complessiva dei dati e della loro rilevanza, così da poter desumerne il serio e non remoto pericolo della inaffidabilità del soggetto interessato in relazione all’attività e, quindi, di abuso del titolo invocato”.
Per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi al termine di una più confacente istruttoria.
Avuto riguardo all’ampiezza dei poteri valutativi del Prefetto in materia, le spese di giudizio vanno compensate.
TAR SICILIA – PALERMO, IV – sentenza 26.01.2026 n. 270