1. – La ricorrente, in qualità di legale rappresentante della “-OMISSIS-”, con sede in Bari, società operante nei settori del lavaggio auto, soccorso stradale e autorimessa, in data 29 maggio 2017, presentava al Comune di Bari una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente.
2. – Nel corso del 2018, la Prefettura di Bari richiedeva alla Questura di Bari accertamenti in merito al possesso dei requisiti soggettivi, come richiesti per l’esercizio di attività della specie, dall’art. 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.).
All’esito delle verifiche, la Questura esprimeva parere non favorevole, avendo rilevato che la ricorrente era stata controllata in più occasioni (in particolare, nelle date del 9 ottobre 2017, 24 settembre 2016, 24 ottobre 2010 e 29 luglio 2010) in compagnia di soggetti riconducibili a sodalizi criminali operanti nel territorio. In due circostanze (24 ottobre 2010 e 29 luglio 2010), inoltre, la ricorrente era in compagnia di persone deferite per il reato di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.
La Questura segnalava, altresì, la presenza di diversi precedenti penali a carico del padre e del fratello conviventi della ricorrente.
3. – La Prefettura, pertanto, nel fare proprie le valutazioni della Questura di Bari, con nota del 9 maggio 2018, comunicava alla ricorrente, ai sensi dell’art 7 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di divieto di esercizio dell’attività di noleggio da rimessa senza conducente.
In seguito alle osservazioni presentate dall’interessata, la Questura, con nota del 29 agosto 2018, confermava quanto precedentemente già espresso.
4. – Con successivo provvedimento prot. -OMISSIS-del 2 ottobre 2018, notificato il successivo 28 dicembre, il Prefetto di Bari disponeva, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 480/2001 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 481/2001, il divieto di esercizio dell’attività di noleggio da rimessa senza conducente per esigenze di pubblica sicurezza, ritenendo insussistenti in capo alla ricorrente i requisiti soggettivi della buona condotta e affidabilità di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S., in ragione delle accertate frequentazioni non occasionali con soggetti pregiudicati.
5. – Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva dinanzi a questo TAR ricorso, rubricato al R.G. n. 328/2019, definito con sentenza n. 176 del 27 gennaio 2023 di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia in rito comportava il permanere della validità ed efficacia del divieto.
6. – In data 10 ottobre 2025, la ricorrente, quale amministratore unico di “-OMISSIS-”, ha presentato al Comune di Bari una nuova S.C.I.A. (codice pratica -OMISSIS-) per l’avvio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente presso il medesimo locale.
7. – Con nota prot.-OMISSIS- del 3 novembre 2025, la Prefettura di Bari – Area I Bis Ordine e Sicurezza Pubblica – ha informato il comune che l’interessata era già stata destinataria del divieto prefettizio del 2 ottobre 2018, mai revocato né annullato.
8. – Il Comune di Bari, pertanto, con nota prot.-OMISSIS-del 18 novembre 2025, ha comunicato alla ricorrente la “nullità” della nuova S.C.I.A., richiamando a questo fine il decreto prefettizio di divieto del 2018, ancora vigente ed efficace.
9. – Da ultimo, la Questura di Bari – con le note prot. -OMISSIS- del 26 novembre 2025, acquisita in pari data alla PEC -OMISSIS-, e prot. -OMISSIS-del 26 agosto 2025, acquisita alla PEC -OMISSIS- del 16 dicembre 2025 – ha fornito alla Prefettura di Bari informazioni aggiornate sul conto della ricorrente,
A sua volta la Prefettura – con nota prot.-OMISSIS- del 16 dicembre 2025, come da richiesta acquisita alla PEC -OMISSIS-dell’11 dicembre 2025 – ha trasmesso tali informazioni al Comune di Bari – Servizio Polizia Annonaria Ecologia ed Attività Produttive.
10. – La ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso, notificato e depositato il 5 dicembre 2025, ai fini dell’annullamento del provvedimento di declaratoria di nullità del Comune di Bari, previa concessione della sospensione cautelare. Ha dedotto in sintesi le seguenti censure:
1) erroneità della dichiarazione di nullità: il Comune avrebbe qualificato “nulla” la S.C.I.A., applicando una figura patologica propria degli atti amministrativi non estendibile anche alla segnalazione, atto di diritto privato;
2) illegittima “reviviscenza”: il Comune avrebbe fondato la declaratoria di nullità su un provvedimento prefettizio di diniego risalente al 2 ottobre 2018, riferito a una diversa e precedente S.C.I.A. del 2017, senza attendere nuovi accertamenti sulla sussistenza dei requisiti soggettivi da parte della Prefettura e della Questura;
3) incompetenza del Comune: i poteri di sospensione o di revoca di autorizzazioni per motivi di pubblica sicurezza spettano esclusivamente alla Prefettura, non al Comune.
11. – Con atto depositato l’11 dicembre 2025, si sono costituite in giudizio l’U.T.G. – Prefettura di Bari e la Questura di Bari.
12. – Con atto depositato il 16 dicembre 2025, si è costituito altresì il Comune di Bari, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare nonché del ricorso, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito.
13. – Con memorie depositate l’8 e il 9 gennaio 2025, le parti hanno provveduto ad integrare le rispettive difese.
14. – Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, fissata per la trattazione della richiesta di misure cautelari, le parti sono state informate circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ravvisando il Collegio la sussistenza dei relativi presupposti di legge.
La causa, quindi, dopo discussione è stata trattenuta per essere decisa.
15. – Il ricorso è infondato.
15.1.- La censura relativa all’asserita erroneità della declaratoria di nullità è infondata.
Con tale declaratoria, l’Amministrazione comunale ha semplicemente rilevato la non idoneità della S.C.I.A., sin dall’origine, a produrre effetti giuridici per la mancanza dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa di settore.
L’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, disciplinata dal d.P.R. n. 480/2001 e dal d.P.R. n. 481/2001, è infatti subordinato al possesso dei requisiti di buona condotta e affidabilità di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S., in ragione della sua rilevanza pubblicistica.
In difetto di tali requisiti, la S.C.I.A. non è conforme al modello legale e non può legittimare l’avvio dell’attività.
La declaratoria di nullità va quindi interpretata non in senso formale, bensì come inefficacia strutturale della segnalazione, priva dei presupposti normativi richiesti per l’attività in questione e, pertanto, non idonea in alcun modo a produrre effetti giuridici.
15.2. – Parimenti infondata è la censura di illegittima “reviviscenza” del provvedimento prefettizio del 2 ottobre 2018.
Dalla documentazione in atti risulta che il Comune si è limitato ad applicare il divieto prefettizio che, sebbene riferito alla precedente segnalazione del 2017, è pienamente applicabile anche alla nuova S.C.I.A., in ragione sia della sostanziale coincidenza dei contenuti delle due segnalazioni sia dell’attuale efficacia del provvedimento prefettizio mai revocato né annullato.
Non ricorre, pertanto, alcuna ipotesi di “reviviscenza” di un atto ormai superato, bensì l’applicazione di un divieto ancora vigente, idoneo a precludere l’esercizio dell’attività, per difetto dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S.
15.3. – È, altresì, infondata la censura d’incompetenza del Comune.
È vero che i poteri di divieto, di sospensione o di revoca delle attività per motivi di pubblica sicurezza spettano al Prefetto, ai sensi degli articoli 2 del d.P.R. n. 481/2001 e 11 del T.U.L.P.S., tuttavia, nel caso di specie, il Comune non ha esercitato tali poteri sulla base di autonome valutazioni in materia di sicurezza pubblica.
L’Amministrazione comunale, infatti, si è limitata a dare attuazione a un divieto prefettizio, tuttora efficace, da cui emergeva la carenza dei presupposti soggettivi richiesti ai fini dell’apertura dell’attività oggetto di S.C.I.A.
La declaratoria di nullità costituisce, pertanto, un atto doveroso, privo di margini di discrezionalità, rispetto al quale il Comune non avrebbe potuto assumere un provvedimento diverso.
15.4. – Va, infine, ricordato che le valutazioni dei requisiti di buona condotta e affidabilità si caratterizza per l’elevata discrezionalità di cui dispone l’Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. TAR Palermo 16 marzo 2016, n. 718; Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2012, n. 4278) e perseguono finalità preventive, essendo volte ad evitare anche il solo rischio potenziale di abusi nell’esercizio dell’attività.
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Puglia, Sez. II, n. 357/2017), la buona condotta di cui all’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S. non si esaurisce nella mera assenza di condanne penali, potendo essere esclusa anche in presenza di frequentazioni con soggetti pregiudicati o di comportamenti idonei a far dubitare dell’affidabilità del richiedente, in ragione delle prevalenti esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, la persistente carenza dei requisiti soggettivi di affidabilità e della buona condotta in capo alla ricorrente risulta confermata dalle informazioni aggiornate della Questura di Bari – di cui alle note del 26 agosto e del 26 novembre 2025 – trasmesse all’amministrazione comunale.
Ne consegue che il divieto prefettizio del 2018 rappresenta l’esercizio legittimo del potere discrezionale attribuito all’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, profili che, nel caso concreto, non si riscontrano.
Il conseguente provvedimento di nullità adottato dal Comune costituisce, invece, espressione di un potere vincolato, doverosamente esercitato, anche alla luce delle informazioni aggiornate della Questura.
16. – Per le ragioni sopra illustrate, i provvedimenti impugnati risultano legittimi e si sottraggono alle censure dedotte.
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
TAR PUGLIA – BARI, II – sentenza 26.01.2026 n. 90