– con ricorso notificato e depositato il 16 ottobre 2025, la ricorrente impugna il provvedimento del 22 agosto 2025 con cui l’Amministrazione comunale ha respinto l’istanza di autorizzazione unica, ex artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003, volta all’installazione di una infrastruttura costituita da un palo poligonale metallico, destinato a ospitare le antenne necessarie all’erogazione del servizio di telefonia mobile con tecnologia 5G nell’ambito del territorio comunale;
– il provvedimento è motivato in relazione alla previsione di cui all’art. 3 dello specifico Regolamento comunale, che non consente l’installazione di impianti della specie nelle aree oggetto di vincolo paesaggistico e ne consente invece l’installazione unicamente in aree di proprietà pubblica;
– la ricorrente deduce l’avvenuto annullamento della predetta disposizione con la sentenza n. 162 del 9 ottobre 2025 di questo Tribunale, la violazione dell’art. 4, comma 7 bis, del d.l. n. 60 del 2024, l’installabilità degli impianti della specie in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’inidoneità tecnica dell’area proposta dall’Amministrazione comunale;
– non si è costituita l’Amministrazione comunale;
– si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di un intervento finanziato con fondi PNRR;
– alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per essere decisa con sentenza breve, previo avviso alle parti;
Considerato altresì che:
– la sopra citata sentenza ha già rilevato che:
— la previsione di cui al punto 3 bis del Regolamento comunale, ammettendo l’installazione degli impianti della specie solo nelle aree di proprietà pubblica, risolve le prescrizioni di cui al punto 3 del medesimo Regolamento (che non consentono l’installazione di tali impianti, tra l’altro, all’interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico) in un divieto generalizzato di installazione nelle aree diverse da quelle pubbliche;
— l’art. 3 del predetto Regolamento introduce pertanto un duplice divieto, riferito sia a specifiche parti del territorio sia all’intero territorio comunale e consente quindi l’installazione degli impianti in questione unicamente in aree di proprietà pubblica, con conseguente violazione dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, come interpretato dalla giurisprudenza ivi richiamata;
– l’art. 3 del citato Regolamento comunale è stato pertanto ritenuto illegittimo e annullato;
Ritenuto quindi che:
– il provvedimento oggetto di impugnazione risulta inficiato, in via derivata, dai medesimi vizi già riscontrati in relazione al Regolamento comunale di cui lo stesso costituisce attuazione;
– il ricorso è di conseguenza fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento n. 9281 del 22 agosto 2025;
– le spese possono essere compensate, anche in considerazione della definizione del giudizio nella fase cautelare
TAR CAMPANIA – SALERNO, I – sentenza 06.11.2025 n. 1796